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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36308/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto coinnesso al possesso della cocaina e del "crack" nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque significativo, ma soprattutto l'organizzata gestione di spaccio (gestione del bunker, con telecamere, molteplici quantità e qualità di sostanza stupefacente ripartita in dosi, verifica dei contatti che consentivano di ricostruire una precedente ed abituale gestione della sostanza stupefacente nei giorni precedenti a quello dell'arresto), in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere l'occasionalità della condotta; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in generale, il trattamento sanzionatorio, visto che, da un canto, la Corte di appello ha adeguatamente ridotto la pena proprio sulla base degli apprezzati presupposti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., dall'altro, ha evidenziato quali fossero i motivi alla base del rigetto delle richieste circostanze attenuanti, confutando i ritenuti irrilevanti elementi addotti dalla difesa, giudicati come soccombenti rispetto all'assenza di elementi positivi da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto coinnesso al possesso della cocaina e del "crack" nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque significativo, ma soprattutto l'organizzata gestione di spaccio (gestione del bunker, con telecamere, molteplici quantità e qualità di sostanza stupefacente ripartita in dosi, verifica dei contatti che consentivano di ricostruire una precedente ed abituale gestione della sostanza stupefacente nei giorni precedenti a quello dell'arresto), in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere l'occasionalità della condotta; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in generale, il trattamento sanzionatorio, visto che, da un canto, la Corte di appello ha adeguatamente ridotto la pena proprio sulla base degli apprezzati presupposti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., dall'altro, ha evidenziato quali fossero i motivi alla base del rigetto delle richieste circostanze attenuanti, confutando i ritenuti irrilevanti elementi addotti dalla difesa, giudicati come soccombenti rispetto all'assenza di elementi positivi da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36308/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris