CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23265/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Pontefici n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1288/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il tribunale di Verona respinse le domande proposte dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con la citazione a comparire notificata nell'agosto 2009. Tali domande erano dirette a ottenere, in via principale, la dichiarazione di nullità di un ordine di acquisto di obbligazioni della repubblica argentina, per il complessivo importo di 2,5 mil. EUR, impartito il 3-2-1999, obbligazioni date in pegno alla banca a garanzia di un pari finanziamento e poi dalla banca medesima vendute a parziale soddisfazione del proprio credito, e in via subordinata il risarcimento dei danni per violazione del d.lgs. n. 58 del 1998 - cd. T.u.f. - artt. 21 e 26. Da questo secondo punto di vista la pretesa era stata ancorata alla violazione degli obblighi informativi, alla mancata consegna del documento sui rischi generali, all'inadeguatezza dell'operazione, alla mancata osservanza della forma scritta e al conflitto di interessi. La sentenza del tribunale è stata confermata dalla corte d'appello di Venezia. Contro la decisione di secondo grado, pubblicata il 26- 6-2017 e notificata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è ora proposto ricorso per cassazione in undici motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione. Col primo si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1322 e 1339 cod. civ., 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. T.u.f.) e 30 dell'annesso regolamento Consob, per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che non fosse necessario redigere, dopo l'entrata in vigore della suddetta normativa speciale, un nuovo contratto-quadro di negoziazione di strumenti finanziari modellato sulle nuove prescrizioni. Col secondo si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 111 cost. in relazione agli artt. 15 delle preleggi, 214 del T.u.f. e 1339 cod. civ., per l'ipotesi di rigetto del primo motivo, giacché in tale situazione si configurerebbe una disparità di trattamento fra contraenti a seconda della data di sottoscrizione dei contratti, se anteriore, cioè, o successiva a quella del 1°-7-1998 nella quale è entrato in vigore il T.u.f. II. - I motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati. La corte del merito ha accertato e ritenuto due cose: (i) che la società ricorrente aveva in essere un contratto di negoziazione e di raccolta ordini con la banca fin dal 1°-9-1995, sicché nessuna norma imponeva di stipulare un nuovo contratto a seguito dell'entrata in vigore del T.u.f. e del regolamento attuativo; (ii) che in ogni caso la banca aveva dimesso, come doc. 8, il contratto di negoziazione e ricezione/trasmissione di ordini su strumenti finanziari in data 20-5-1998, rispetto al testo del quale non era stata dedotta alcuna divergenza tale da indurre un adeguamento alla normativa poi entrata in vigore a luglio dello stesso anno, volta che eventuali nuove clausole sarebbero state di diritto inserite nel testo anche in sostituzione di altre ipoteticamente difformi, secondo il disposto dell'art. 1339 cod. civ. Le affermazioni giustificano il rigetto della questione di nullità. Il requisito della forma scritta del contratto-quadro era difatti già previsto, in materia di intermediazione finanziaria, dall'art. 6, lett. c), della I. n. 1 del 1991, e andava inteso - al pari di quello poi individuato dal T.u.f. - in senso non strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma (v. Cass. n. 1250-22). In questo senso la prospettiva era identica sotto la vigenza della anteriore legge Sim del 1991, cosicché anche per i contratti a essa soggetti il requisito doveva ritenersi rispettato, a pena di nullità (qualificabile come di protezione), ove il contratto fosse stato redatto per iscritto, con sufficienza anche in questo caso della sottoscrizione del cliente, e non anche di quella dell'intermediario, il cui consenso ben poteva desumersi - esattamente come per il T.u.f. - alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. quanto alla disciplina del T.u.f. Cass. Sez. U n. 898-18, il cui principio è mutuato da tutte le decisioni successive). Proprio l'identità di prospettiva rende evidente la manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità paventato nel secondo motivo. In mancanza di esplicite distinte previsioni non si imponeva, dunque, alle parti di stipulare un nuovo contratto- quadro una volta sopraggiunto il d.lgs. n. 58 del 1998. Non si imponeva ove il testo del precedente contratto fosse stato, come nel caso concreto, parimenti stipulato per iscritto e praticamente conforme alle esigenze dettate dalle stesse nuove previsioni. Il che per l'appunto è quanto la corte d'appello ha accertato in fatto. D'altronde può osservarsi che neppure in questa sede la ricorrente ha precisato in qual senso, invece, una divergenza sostanziale del testo avrebbe imposto la stipulazione di un nuovo contratto onde attenersi alle prescrizioni del sopraggiunto T.u.f. Il che pone la sua tesi in patente contraddizione, avendo la stessa parte ricorrente ammesso che in effetti "non v'è alcuna norma del Testo unico (..) e nel regolamento di attuazione che impone imperativamente un contenuto predeterminato" del contratto-quadro. III. - Col terzo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1339, 1350, 1352, 1418 cod. civ., 21 e 23 del T.u.f., 1 e 29 del regolamento attuativo n. 11522-98, anche in riferimento agli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. Si sostiene che la corte d'appello avrebbe errato nel non considerare la nullità dell'ordine di acquisto non stipulato per iscritto, volta che codesto era inadeguato ed era stato negoziato in contropartita diretta. Il motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte più volte sottolineato come la eventuale violazione delle correlate previsioni del T.u.f. e del regolamento attuativo non dà luogo a nullità dell'ordine, ma espone l'intermediario alla sola eventuale azione risarcitoria. In tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista per il contratto-quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la loro validità ai sensi dell'art. 1352 cod. civ. (ex aliis Cass. n. 16053-16, Cass. n. 19759-17, Cass. n. 25335-17). Che la banca non abbia agito per conto terzi (cd. execution only), come assume la ricorrente, ma in conto proprio, non sposta i termini della questione. Non senza dire che quest'ultimo assunto, per cui la negoziazione era avvenuta nel caso concreto in contropartita diretta, risulta smentito in fatto, dalla corte territoriale, sulla base di un accertamento non sindacato in punto di motivazione. IV. - Col quarto mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 23 del T.u.f., per avere la corte d'appello ritenuto a torto esistenti e sufficienti i documenti ex adverso depositati quali doc. 7 e 8 (segnatamente i contratti-quadro del 1995 e del 1998), alla stregua di elementi idonei a integrare la forma scritta prevista dal ripetuto art. 23 del T.u.f. La ricorrente sostiene che in tal modo, errando nella valutazione della prova, la corte d'appello non si sarebbe avveduta che i documenti si riferivano a un deposito titoli diverso da quello nel cui contesto erano state svolte le operazioni di acquisto in titoli argentini. Il motivo è inammissibile. Da un lato esso è generico, dal momento che non si comprende in qual senso il riferimento al deposito titoli andrebbe considerato essenziale ai fini dell'individuazione di un limite contenutistico del contratto-quadro; dall'altro e in ogni caso traduce un ipotetico vizio revocatorio. La questione della riferibilità oggettiva dei contratti ai servizi di investimento non risulta aver costituito punto controverso del giudizio. Si aggiunga che il profilo consegnato alla denunzia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è completamente deficitario, giacché codeste norme non possono essere riferite onde sindacare il risultato dell'attività di valutazione della prova (v. Cass. Sez. U n. 20867-20). Ove cioè si deduca che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura può essere prospettata solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e solo nei rigorosi limiti in cui tale norma ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione; non già facendo leva sulle regole dettate dalle norme evocate dalla ricorrente. V. - Il quinto motivo assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1424 e 2697 cod. civ., in quanto la questione della convalida (recte, della ratifica) del contratto nullo non poteva essere ritenuta d'ufficio. La doglianza non rileva, essendo assorbita dalla previa esclusione del profilo di nullità posto a premessa della censura. VI. - Il sesto motivo è inammissibile. Si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 27 del regolamento intermediari, per avere l'impugnata sentenza errato nella valutazione delle prove testimoniali e dei verbali di deposizione di alcuni testi (Giacomelli e [OSCURATO:PERSONA]), nella parte afferente al conferimento spontaneo dell'ordine da parte di Tabaroni, legale rappresentante della società acquirente. Il motivo è inammissibile in quanto la corte d'appello ha svolto ampie considerazioni sulla rilevanza e attendibilità delle deposizioni testimoniali, puntualmente riportate a sostegno della volontà di investire in titoli del genere, oltre tutto da parte di soggetto (Tabaroni) avente ampia esperienza in analoghi investimenti fatti mediante altre società egualmente da lui rappresentate. E ha corroborato la motivazione con riferimenti a dati anche documentali. La valutazione della prova è nel suo complesso attività istituzionalmente rimessa al giudice del merito, sicché quella diretta a contestarne l'esito è parimenti censura di merito, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in questa sede. VII. - Egualmente inammissibile, e per identica ragione, è il settimo mezzo. Si deduce in questo caso la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento alle valutazioni espresse dalla corte d'appello sulle deposizioni testimoniali e sul consenso del cliente in merito alla tipologia e al prezzo dei titoli, ex artt. 1325 e 1326 cod. civ. e 21 del T.u.f. E' di solare evidenza che il motivo è nel complesso finalizzato ad avversare il giudizio di intrinseca credibilità e attendibilità dei testi escussi, in connessione con la ritenuta irrilevanza della querela di falso; querela che la parte aveva proposto quanto all'ordine di acquisto, perché a suo dire avvenuto absque pactis, e che il giudice a quo ha considerato giustappunto irrilevante alla luce del distinto esito della prova orale, così compiutamente esercitando l'afferente potestà valutativa. VIII. - Con l'ottavo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento al sesto motivo d'appello e al correlato mancato ingresso di istanze istruttorie. Anche l'ottavo motivo è inammissibile. L'unico profilo prospettato è che era stata chiesta l'ammissione di prove testimoniali per stabilire che Tabaroni, nella data di conferimento dell'ordine, si trovava nella filiale di un'altra banca (non meglio precisata) distante "alcuni chilometri". Ma ancora una volta è mal posta la deduzione relativa agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., visto che mai è stata affermata dalla corte d'appello la sottrazione del tema alla astratta eventualità della prova per testi (v. ancora Cass. Sez. U n. 20867-20). La corte non ha dato ingresso alle istanze istruttorie dell'appellante per "la loro superfluità alla luce del quadro probatorio già acquisito". Ne deriva che nel censurare la decisione l'attuale motivo di doglianza è inconferente e per altro verso è comunque generico, in prospettiva di autosufficienza. È generico - in vero - per la mancata indicazione degli elementi necessari a individuare la decisività dei mezzi istruttori richiesti, la loro effettiva consistenza e pertinenza a fronte del quadro istruttorio al quale la corte d'appello ha alluso, e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione. IX. - Il nono e il decimo mezzo, da esaminare congiuntamente per connessione in quanto entrambi riferiti al tema della prescrizione del credito risarcitorio, sono invece fondati. Vi si deduce innanzi tutto la violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 (evidente è l'errore di citazione in cui la ricorrente è incorsa nella rubrica del mezzo) e 2946 cod. civ. in rapporto alla ritenuta prescrizione decennale del credito risarcitorio, poiché era stato eccepito il collegamento negoziale tra l'operazione in titoli, il pegno e il finanziamento. Tale collegamento - dice la ricorrente - imponeva di tener da conto che il finanziamento sarebbe scaduto nel 2006; sicché sino a tale momento nessun pregiudizio patrimoniale poteva dirsi maturato in capo alla società mutuataria, con tutte le conseguenze in punto di decorrenza del termine di prescrizione. Si aggiunge la denunzia di violazione e falsa applicazione delle medesime norme poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, solo il mancato rimborso dell'obbligazione alla scadenza poteva comportare l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale del credito risarcitorio concretamente azionato in causa. Da questo punto di vista, ampiamente sviluppato nel decimo motivo, la ricorrente critica la decisione per aver confuso il momento dell'inadempimento col momento determinativo del danno, che mai (o quasi mai) si concretizzano assieme. X. - I motivi, come anticipato, sono manifestamente fondati. Per l'incidenza sul termine di prescrizione, la corte d'appello ha errato nel sostenere che il pregiudizio risarcibile non poteva che essersi verificato nel momento in cui era stato impartito l'ordine di acquisto dei titoli argentini, o in quello in cui era stata fatta la ratifica dell'acquisto. L'affermazione non può trovare consenso visto che nell'azione di danni la prescrizione inizia a decorrere solo quando si manifesta il pregiudizio patrimoniale in concreto, e cioè la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. È questo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto a un danno concretamente determinatosi (art. 2935 cod. civ.). D'altronde la stessa sentenza riferisce che si trattava, nel caso concreto, di un'azione di risarcimento per inadempimento degli obblighi informativi previsti dal T.u.f. Pertanto, ai fini del risarcimento del danno contrattuale, per determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione occorreva verificare il momento in cui si fosse prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dall'ipotetico colpevole inadempimento del debitore (v. tra le moltissime Cass. n. 5504-12). E questo perché la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno (v. Cass. n. 1889-18), avendo riguardo all'epoca di accadimento della conseguenza lesiva per come obiettivamente percepibile e riconoscibile. XI. - Con l'undicesimo motivo, infine, la ricorrente lamenta che siano stati violati o falsamente applicati gli artt.115 cod. proc. civ. e art. 21 del T.u.f. in materia di assolvimento degli obblighi informativi da parte di operatore privo di particolare capacità. Il motivo è inammissibile perché formulato in termini solo possibilistici, senza correlazione col caso concreto. XII. - Conclusivamente, vanno accolti il nono e il decimo mezzo, relativi alla affermata prescrizione del credito risarcitorio. La causa è rinviata alla medesima corte d'appello la quale, in diversa composizione, si uniformerà al principio esposto al superiore punto X e provvederà all'esame dei profili involti dalla domanda di risarcimento dei danni. La corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il nono e il decimo motivo di ricorso, disattesi i restanti nei termini di cui in m