CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SA, in persona dell’Amministratore p.t., MARIAMATURO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege;Numero registro generale 8521/2023Numero sezionale 3958/2025Numero di raccolta generale 18334/2026Data pubblicazione 07/06/2026-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di TORINO n. 1025/2022depositata il 30/09/2022, notificata il 3/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza n. 204/2021, condannava Chiaradanni, nella misura di euro 9.281,93, nei confronti del condominio peravere lasciato che la situazione debitoria di quest’ultimo per consumiidrici, da luglio 2011 a febbraio 2013, si aggravasse, atteso che,nonostante avesse avuto conoscenza sin dall’aprile 2012, cioè dalricevimento della prima fattura, che i consumi idrici fatturati eranosuperiori a quelli ordinari, era rimasta inerte per ben sette mesi;respingeva la domanda di manleva spiegata dalla Foresto nei confronti diStefano Cherici, subentratole nell’amministrazione del condominio il26.2.2013; rigettava la domanda del condominio nei confronti del Cherici.La Corte d'appello di Torino, con la sentenza n. 1025/2022 depositata il30/09/2022 e notificata il 3/10/2022, ha confermato la pronuncia di primecure, confermando il negligente comportamento della Foresto che, nonessendosi attivata tempestivamente sin dall’aprile 2012 per la ricerca dellecause del consumo idrico palesemente anomalo, si era resa responsabiledei danni lamentati dal condominio.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulandoquattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e il Condominio resistono con separati controricorsi,illustrati entrambi con memoria.Essendo stato tolto dal ruolo dell’udienza originariamente fissata il 22maggio 2025, per indisponibilità del Consigliere relatore, la trattazione delNumero registro generale 8521/2023Numero sezionale 3958/2025Numero di raccolta generale 18334/2026Data pubblicazione 07/06/2026ricorso è stata rifissata in data odierna, ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la ricorrente denunzia «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 99, 101, 112, 115 c.p.c. e 2967 c.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2727, 2729 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c.».3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.».4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1130 e 2967 c.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».5) Vanno esaminate l’eccezione di improcedibilità e quella diinammissibilità del ricorso, formulate dalle parti controricorrenti, le qualiosservano che: a) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato depositato,in violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., dopo la scadenza del ventesimogiorno dalla notifica del gravame ed è, quindi, improcedibile; b) laricorrente è decaduta dall’impugnazione ai sensi dell’art. 327 cod. proc.civ. per violazione del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., avendo ilClerici notificato via pec in data 3/10/2022 la sentenza n. 1025/2022 allainammissibilità del ricorso notificato all’esponente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioèdecorso il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.6) Il ricorso è improcedibile.Numero registro generale 8521/2023Numero sezionale 3958/2025Numero di raccolta generale 18334/2026Data pubblicazione 07/06/2026Esso è stato depositato giovedì 20/04/2023, cioè quando era scaduto iltermine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. di 20 giorni dalla notifica delricorso risalente al 30/03/2023.Il che assorbe l’ulteriore eccezione di inammissibilità per tardività (v.Cass., sez. un., 7431/91; Cass. 1389/21; Cass. 9567/11; Cass.11091/09; Cass. 1104/06) che, per me completezza, si evidenzia esserepure fondata: essendo stato il ricorso notificato il 30/03/2023, cioè dopola scadenza del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalladata della notifica della sentenza della Corte d’appello del 2/12/2022(come risulta dai documenti 5, 5.1. e 5.2. allegati al controricorso diStefano Cherici, il provvedimento impugnato era stato notificato tramitePec all’odierna ricorrente), esso è tardivo, con conseguente passaggio ingiudicato della sentenza n. 1025/2022 resa dalla Corte d'Appello di Torino.Si ribadisce che nei processi con pluralità di parti quando si configural’ipotesi di litisconsorzio processuale, come nel caso in esame (la chiamatain garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale), èapplicabile la regola dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione,con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una soladelle parti segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tuttele altre parti coinvolte, sicché, ove a causa della scadenza del termine, siaintervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effettinon solo nei confronti della parte notificata ma di tutte le altre particoinvolte, sicché, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenutala decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo neiconfronti della notificante, ma nei confronti appunto di tutte le particoinvolte.7) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore dei controricorrenti nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 8521/2023Numero sezionale 3958/2025Numero di raccolta generale 18334/2026Data pubblicazione 07/06/2026La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle particontroricorrenti che liquida, per ciascuna di esse, in euro 3.000,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenteall’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025 dalla Terzasezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteAntonietta Scrima