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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 10535/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17603/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a sua volta rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale exlege; -controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA].

Coop.), in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1111/2022, depositata il 1°/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Disposta la riunione del giudizio avente ad oggetto la domanda revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà di due immobili siti, rispettivamente, in Milano, via dei Giardini, e in Levanto, Loc. al Mesco, e la nuda proprietà del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., a quello promosso dal [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere oltre alla declaratoria dei suddetti atti anche di quello con cui la disponente aveva rinunciato al diritto di usufrutto sugli stessi beni, il Tribunale di Milano, con sentenza parziale n. 6503/2019, accoglieva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. e parzialmente quella di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nel giudizio, rigettava invece quella dell’altro intervenuto [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava ammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., costituitasi in giudizio quale cessionaria del credito azionato dal [OSCURATO:SOCIETA]., per avere acquistato il credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rimetteva la causa sul ruolo in ragione del rilievo d’ufficio della sopravvenuta carenza di interesse ad agire di [OSCURATO:SOCIETA]. e del difetto di legittimazione a intervenire in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

Con la sentenza definitiva n. 3799/2019, riteneva: a) accertata con efficacia di giudicato l’esistenza del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., (ritenuta parte del processo, non avendo rinunciato alla domanda né risultando che le parti ne avessero consentito l’estromissione) nei confronti della Pinetti, non essendo stata impugnata la sentenza n. 8439/17 che aveva rigettato l’opposizione al decreto n. 11747/2014 con cui era stato ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la Pinetti si era costituita garante, il pagamento di euro 832.221,15; b) successivi al sorgere del credito gli atti dispositivi revocandi, perché la fideiussione che la Pinetti aveva rilasciato nel dicembre 2012 non costituiva novazione della fideiussione precedentemente rilasciata nel 2010; c) ricorrenti tanto l’eventus damni, non risultando che la Pinetti avesse un patrimonio sufficiente per far fronte alle pretese creditorie, quanto il consilium fraudis, in considerazione del ruolo rivestito dalla Pinetti all’interno della società garantita, della vicinanza temporale tra gli atti dispositivi e l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]., anche relativamente al secondo atto dispositivo, in ragione dello stato soggettivo in costanza del quale era stato adottato il primo atto dispositivo.

Rigettava l’eccezione di carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire/legittimazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. e la carenza di legittimazione ad intervenire in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Milano, con la sentenza n. 1111/2022, depositata il 01/04/2022, all’esito del giudizio promosso dalla Pinetti, ha rigettato il gravame e confermato la sentenza del tribunale. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la Red [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con autonomi controricorsi.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] Anteriormente all’udienza, in data 4 marzo 2025 è pervenuta rinunzia al ricorso da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente; in detto atto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] afferma che la rinunzia è stata sottoscritta, per accettazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per conto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:SOCIETA]. 5) L’atto di rinunzia reca la sottoscrizione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Barzon e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (tutti muniti del potere di accettare la rinunzia).

Difetta la sottoscrizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale comunque non ha la procura per transigere, né per rinunciare al credito e/o agli atti. 6) La ricorrente va, pertanto, condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., nella misura indicata in dispositivo. 7) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione nei confronti delle altre parti, ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ.

P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA] dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente societàRED [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17603/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a sua volta rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale exlege; -controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]. Coop.), in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1111/2022, depositata il 1°/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Disposta la riunione del giudizio avente ad oggetto la domanda revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà di due immobili siti, rispettivamente, in Milano, via dei Giardini, e in Levanto, Loc. al Mesco, e la nuda proprietà del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., a quello promosso dal [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere oltre alla declaratoria dei suddetti atti anche di quello con cui la disponente aveva rinunciato al diritto di usufrutto sugli stessi beni, il Tribunale di Milano, con sentenza parziale n. 6503/2019, accoglieva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. e parzialmente quella di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nel giudizio, rigettava invece quella dell’altro intervenuto [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava ammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., costituitasi in giudizio quale cessionaria del credito azionato dal [OSCURATO:SOCIETA]., per avere acquistato il credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rimetteva la causa sul ruolo in ragione del rilievo d’ufficio della sopravvenuta carenza di interesse ad agire di [OSCURATO:SOCIETA]. e del difetto di legittimazione a intervenire in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Con la sentenza definitiva n. 3799/2019, riteneva: a) accertata con efficacia di giudicato l’esistenza del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., (ritenuta parte del processo, non avendo rinunciato alla domanda né risultando che le parti ne avessero consentito l’estromissione) nei confronti della Pinetti, non essendo stata impugnata la sentenza n. 8439/17 che aveva rigettato l’opposizione al decreto n. 11747/2014 con cui era stato ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la Pinetti si era costituita garante, il pagamento di euro 832.221,15; b) successivi al sorgere del credito gli atti dispositivi revocandi, perché la fideiussione che la Pinetti aveva rilasciato nel dicembre 2012 non costituiva novazione della fideiussione precedentemente rilasciata nel 2010; c) ricorrenti tanto l’eventus damni, non risultando che la Pinetti avesse un patrimonio sufficiente per far fronte alle pretese creditorie, quanto il consilium fraudis, in considerazione del ruolo rivestito dalla Pinetti all’interno della società garantita, della vicinanza temporale tra gli atti dispositivi e l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]., anche relativamente al secondo atto dispositivo, in ragione dello stato soggettivo in costanza del quale era stato adottato il primo atto dispositivo. Rigettava l’eccezione di carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire/legittimazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. e la carenza di legittimazione ad intervenire in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Milano, con la sentenza n. 1111/2022, depositata il 01/04/2022, all’esito del giudizio promosso dalla Pinetti, ha rigettato il gravame e confermato la sentenza del tribunale. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la Red [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con autonomi controricorsi. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] Anteriormente all’udienza, in data 4 marzo 2025 è pervenuta rinunzia al ricorso da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente; in detto atto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] afferma che la rinunzia è stata sottoscritta, per accettazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per conto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:SOCIETA]. 5) L’atto di rinunzia reca la sottoscrizione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Barzon e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (tutti muniti del potere di accettare la rinunzia). Difetta la sottoscrizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale comunque non ha la procura per transigere, né per rinunciare al credito e/o agli atti. 6) La ricorrente va, pertanto, condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., nella misura indicata in dispositivo. 7) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione nei confronti delle altre parti, ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ. P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA] dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente societàRED [OSCURATO:PERSONA]
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