Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:295
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 6 maggio 2004 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]414/02
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ve. Tic. A.S. Istanbul
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Oberösterreich
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)]
«Codice doganale comunitario – Art. 202 – Merce irregolarmente introdotta nel territorio doganale della Comunità – Obbligazione doganale – Responsabilità del datore di lavoro»
1. Con ordinanza del 6 novembre 2002 il Verwaltungsgerichtshof di Vienna ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale
relativa all’interpretazione dell’art. 202, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale» o semplicemente il «codice») (
2
). In buona sostanza, il giudice del rinvio vuol sapere se tale disposizione osta alla normativa di uno Stato membro che fa
sorgere un’obbligazione doganale in capo ai datori di lavoro (o ai committenti) per le violazioni degli obblighi doganali
compiute dai loro dipendenti (o commessi) nell’eseguire gli incarichi ad essi affidati.
I –
Quadro giuridico
La normativa comunitaria
2. L’art. 202 del codice doganale comunitario prevede che:
«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a) all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione (…)
(…)
3. Sono debitori:
– la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare,
– le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare,
e
– le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando
l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente».
3. L’art. 213 precisa poi che:
«Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell’obbligazione in solido».
La normativa nazionale
4. L’art. 79, n. 2, dello Zollrechts-Durchführungsgesetz (legge d’applicazione relativa al diritto doganale; in prosieguo: lo
«ZollR‑DG») (
3
) dispone che:
«Qualora sorga un’obbligazione doganale in capo al dipendente o ad altro commesso di un’impresa che, nell’espletare incarichi
affidatigli dal proprio datore di lavoro o committente, abbia tenuto un comportamento illecito nell’assolvimento degli obblighi
doganali, sorge contemporaneamente un’obbligazione doganale anche in capo al datore di lavoro o committente, sempre ché questi
non sia già debitore doganale nella fattispecie in forza di un’altra disposizione».
II –
Fatti e procedura
5. Dal fascicolo risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un dipendente della società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ve.
Tic. A.S. Istanbul (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
6. Il 5 dicembre 1996 il sig. [OSCURATO:PERSONA], alla guida di un mezzo immatricolato a nome della [OSCURATO:PERSONA], attraversava la frontiera
doganale di Höchst tra la Svizzera e l’Austria, senza procedere alla presentazione in dogana delle quattro macchine per l’avvolgimento
di materiali tessili che stava trasportando.
7. Con decisione dell’11 dicembre 1996 lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA]) comunicava quindi al sig. [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell’art. 202, nn. 1 e 3, del codice doganale, egli era debitore di un’obbligazione doganale di ATS 770 684
(di cui ATS 83 770 per dazi doganali e ATS 686 914 a titolo di imposta sulla cifra d’affari all’importazione).
8. Inoltre, il 27 febbraio 1997 lo stesso ufficio comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell’art. 202, n. 1, del codice doganale,
in combinato disposto con l’art. 79, n. 2, dello ZollR-DG, anche in capo ad essa era sorta un’obbligazione doganale di valore
pari a quella dovuta dal proprio dipendente.
9. Contro tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] presentava un reclamo che veniva tuttavia respinto. Essa proponeva allora alla Quarta Camera
d’appello per la Regione di Linz della [OSCURATO:PERSONA] für Oberösterreich un ricorso amministrativo, anch’esso rigettato
con decisione del 21 novembre 2000.
10. [OSCURATO:PERSONA] presentava quindi un nuovo ricorso al Verwaltungsgerichtshof, con il quale chiedeva l’annullamento della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] für Oberösterreich (in prosieguo: l’«amministrazione resistente»), facendo in particolare valere
che la disposizione dell’art 79, n. 2, dello ZollR-DG sarebbe in contrasto con il diritto comunitario, in quanto amplierebbe
illegittimamente l’elencazione tassativa dei debitori doganali prevista dall’art. 202, n. 3, del codice.
11. Investito di tale questione, il Verwaltungsgerichtshof ha quindi ritenuto necessario rivolgersi alla Corte di giustizia, ai
sensi dell’art. 234 CE, per chiedere:
«Se l’art. 79, n. 2, dello Zollrechts-Durchführungsgesetz (il quale prevede che, qualora sorga un’obbligazione doganale in
capo al dipendente o ad altro commesso di un’impresa che, nell’espletare incarichi affidatigli dal proprio datore di lavoro
o committente, abbia tenuto un comportamento illecito nell’assolvimento degli obblighi doganali, sorge contemporaneamente
un’obbligazione doganale anche in capo al datore di lavoro o committente) ampli indebitamente la nozione di debitore doganale
di cui all’art. 202, n. 3, del codice doganale e violi, così, il diritto comunitario».
12. Nel procedimento così instauratosi hanno presentato osservazioni scritte l’amministrazione resistente, il governo austriaco
e la Commissione.
III –
Analisi giuridica
13. Il giudice del rinvio chiede dunque alla Corte di verificare se l’art. 79, n. 2, dello ZollR-DG sia compatibile con l’art. 202,
n. 3, del codice doganale.
14. Com’è noto però, nell’ambito della procedura pregiudiziale, siffatto giudizio di compatibilità delle disposizioni nazionali
con il diritto comunitario non rientra nella competenza della Corte. Questa può soltanto «fornire al giudice a quo tutti gli
elementi d’interpretazione che rientrano nel diritto comunitario», in modo da permettere poi al giudice stesso «di valutare
tale compatibilità per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito» (
4
).
15. Com’è prassi della Corte in questi casi, quindi, la questione pregiudiziale sollevata dal Verwaltungsgerichtshof va riformulata
ed intesa nel senso che con essa si chiede se la menzionata disposizione del codice doganale osti a una normativa nazionale,
quale quella austriaca, che fa sorgere un’obbligazione doganale in capo ai datori di lavoro (o ai committenti) per le violazioni
degli obblighi doganali compiute dai loro dipendenti (o commessi) nell’eseguire gli incarichi ad essi affidati.
16. Al riguardo, ricordo anzitutto che, in caso d’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce
soggetta a dazi all’importazione, l’art. 202, n. 3, del codice prevede la nascita di un’obbligazione doganale in capo a tre
categorie di soggetti: i) la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare; ii) le persone che hanno partecipato
all’introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare; iii) e, infine, le persone che hanno
acquisito o detenuto detta merce e che sapevano o avrebbero dovuto secondo ragione sapere, allorquando l’hanno acquisita o
ricevuta, che si trattava di merce introdotta irregolarmente.
17. Per rispondere al quesito in esame bisogna dunque in via preliminare verificare se l’elencazione sopra citata dei debitori
doganali sia tassativa o se, invece, gli Stati membri possano ampliarla, affiancando a tali soggetti anche altre categorie
di debitori.
18. L’amministrazione resistente e il governo austriaco hanno sostenuto quest’ultima tesi. Essi ritengono, infatti, che l’art. 202,
n. 3, del codice doganale sia soltanto una norma «base» che si limita a fissare un’armonizzazione minimale della nozione di
debitore. Essa non impedirebbe quindi l’adozione da parte degli Stati membri di ulteriori disposizioni, quali l’art. 79, n. 2,
dello ZollR-DG, dirette ad ampliare quella nozione al fine di garantire il pagamento delle obbligazioni doganali.
19. Secondo l’amministrazione e il governo citati, tale interpretazione sarebbe coerente con l’art. 232, n. 1, lett. a), del codice
doganale e con l’art. 8 della decisione 2000/597 del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (
5
), i quali affidano rispettivamente alle autorità doganali nazionali e agli Stati membri il compito di utilizzare tutte le
possibilità offerte dalle disposizioni nazionali per garantire la riscossione dei dazi doganali.
20. Non ritengo però di poter accogliere tale interpretazione. A mio avviso, infatti, l’art. 202, n. 3, del codice doganale individua
in maniera completa i soggetti debitori delle obbligazioni doganali sorte per l’irregolare introduzione di merci nel territorio
doganale della Comunità.
21. Tale conclusione sembra confortata già dalla lettera della disposizione in esame.
22. Questa individua infatti in modo puntuale i soggetti che «sono debitori» dell’obbligazione doganale, mentre non offre alcun
argomento testuale all’idea che gli Stati membri possano considerare tali anche persone diverse da quelle espressamente elencate.
23. D’altra parte, l’indicata conclusione pare confermata anche da un esame storico delle disposizioni che si sono succedute in
materia.
24. Prima dell’adozione del codice doganale la relativa normativa era dispersa in diversi atti di diritto derivato. In particolare,
la disciplina delle persone tenute all’adempimento di un’obbligazione doganale era oggetto del regolamento (CEE) n. 1031/88
del Consiglio, del 18 aprile 1988 (in prosieguo: il «regolamento n. 1031/88») (
6
).
25. L’art. 3, primo comma, di tale regolamento disponeva che, quando un’obbligazione doganale sorge per l’introduzione irregolare
di una merce nel territorio doganale delle Comunità, «la persona tenuta all’adempimento di tale obbligazione è quella che
ha introdotto irregolarmente la merce nel territorio doganale della Comunità». Il secondo comma aggiungeva però che «[
c
]
onformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri
sono egualmente tenute all’adempimento di detta obbligazione, a titolo solidale: (…) le persone che hanno partecipato all’introduzione
irregolare della merce», «quelle che hanno acquistato o detenuto la merce in causa», nonché «(...)
qualsiasi altra persona la cui responsabilità è coinvolta per l’introduzione irregolare della merce
(...)» (
7
).
26. Come ha giustamente osservato la Commissione, il regolamento n. 1031/88 consentiva quindi agli Stati membri di individuare
ulteriori categorie di persone, in qualche modo coinvolte nell’introduzione irregolare della merce, alle quali poteva essere
chiesto il pagamento dell’obbligazione doganale.
27. Com’è noto, allo scopo di facilitare l’attività sia «degli operatori economici della Comunità sia delle amministrazioni delle
dogane», il codice doganale ha poi riunito in un unico testo «le disposizioni del diritto doganale [fino ad allora] disperse
in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie», tra i quali appunto il regolamento n. 1031/88 (primo ‘considerando’) (
8
), e le ha, in più, modificate dove necessario per rendere la normativa doganale comunitaria «più coerente e sempli[ce]» e
«completa» (secondo ‘considerando’).
28. In quest’ottica va, quindi, valutato l’art. 202, il quale ha sostituito l’art. 3 del regolamento n. 1031/88, individuando
precisamente i debitori dell’obbligazione doganale senza operare, diversamente dal passato, alcun rinvio alle disposizioni
nazionali.
29. Ora, a me sembra che dalla descritta evoluzione normativa emerga che l’elencazione dei debitori operata dall’art. 202 sia
il frutto di una precisa scelta del legislatore il quale, allo scopo appunto di pervenire ad una disciplina «semplice» e «completa»,
ha espressamente ed esaustivamente elencato i soggetti che possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni doganali
sorte per un’irregolare introduzione di merci.
30. Ne deduco, quindi, che dopo l’adozione del codice gli Stati membri non sono più autorizzati ad adottare o mantenere disposizioni
che individuino altri soggetti tenuti a pagare, anche in via solidale, tali obbligazioni.
31. Ciò detto, bisogna ora stabilire se la previsione, come quella contenuta nella legislazione austriaca, della responsabilità
del datore di lavoro per il pagamento delle obbligazioni doganali sorte per il comportamento irregolare di un dipendente ampli
l’elencazione tassativa dei debitori prevista dall’art. 202, n. 3, del codice o sia invece riconducibile ad una delle tre
categorie di soggetti da esso contemplate.
32. A tal riguardo dico subito che, nel caso di specie, non assume alcun rilievo la terza categoria di debitori prevista dalla
norma in esame, cioè quella delle persone che hanno acquisito o detenuto la merce introdotta irregolarmente. Infatti, in questo
caso non si discute della responsabilità di un soggetto che, dopo l’introduzione, ha acquisito o detenuto la merce, bensì
di una persona legata da un rapporto di lavoro con chi ha operato l’irregolare introduzione di merci.
33. Vanno invece prese in considerazione le ipotesi di responsabilità previste dal primo e dal secondo trattino dell’art. 202,
n. 3, del codice doganale.
34. Come si è visto, il primo trattino stabilisce che è debitore «la persona che ha proceduto [all’] introduzione irregolare».
35. Riferendosi a tale disposizione, nell’ordinanza il giudice del rinvio ha sottolineato che, secondo una parte della dottrina,
in caso di introduzione irregolare di merci da parte di un dipendente il debitore ai sensi della norma citata sarebbe sempre
il datore di lavoro. Secondo questa impostazione, infatti, in tali casi sarebbe sempre l’imprenditore ad introdurre la merce
nella Comunità, sia pure indirettamente attraverso il proprio dipendente.
36. A mio avviso, tale posizione non può essere accolta.
37. Infatti, la Corte ha già chiaramente stabilito che è debitore ai sensi dell’art. 202, n. 3, primo trattino, del codice «il
soggetto che ha
materialmente
introdotto le merci» (
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), cioè soltanto il soggetto, quale il conducente del mezzo di trasporto, che ha il controllo materiale delle merci al momento
della loro introduzione nel territorio doganale. Di conseguenza una norma, del tipo di quella austriaca, che prevede la responsabilità
del datore di lavoro per le irregolarità compiute dal dipendente non può essere ricondotta a tale fattispecie normativa.
38. Resta ancora da considerare però l’ipotesi di cui al secondo trattino dell’art. 202, n. 3, del codice, il quale prevede che
sono altresì debitori «le persone che hanno partecipato [all’] introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che
essa era irregolare».
39. Come ha giustamente osservato la Commissione, la responsabilità del datore di lavoro per irregolarità del dipendente può ben
rientrare in tale fattispecie, a condizione ovviamente che siano rispettate le condizioni previste dalla citata disposizione.
40. A tal fine, come emerge dal testo dell’art. 202, n. 3, occorre in primo luogo che sussista un requisito oggettivo, cioè la
«partecipazione all’introduzione» della merce nel territorio doganale. Tale requisito, evidentemente, sussisterà ogniqualvolta
un soggetto abbia dato un contributo materiale o morale all’introduzione della merce nella Comunità: ad esempio quando, come
nel caso di specie, il datore di lavoro affida al dipendente il compito di trasportare determinate merci nella Comunità e
addirittura gli mette a disposizione un mezzo di sua proprietà.
41. È inoltre necessario che il soggetto che ha partecipato all’introduzione sapesse o dovesse «secondo ragione sapere che [l’introduzione
della merce] era irregolare». Si dovrà cioè dimostrare che egli aveva una conoscenza effettiva dell’irregolarità commessa
da chi aveva il controllo materiale delle merci o che, comunque, si trovava in una situazione tale per cui è
ragionevole
ritenere che
potesse
o
dovesse
sapere.
42. Ora a me sembra che una disposizione, quale quella austriaca, che fa sorgere in capo al datore di lavoro (o al committente)
un’obbligazione doganale per la violazione di obblighi doganali compiuta da un dipendente (o commesso) «nell’espletare incarichi
affidatigli dal proprio datore di lavoro o committente» rispetti le indicate condizioni. Limitando infatti la sua responsabilità
alle ipotesi di violazione degli obblighi doganali commesse da un dipendente
nell’esecuzione degli incarichi affidatigli
, essa fa sì che il datore di lavoro sia chiamato a rispondere dell’obbligazione doganale proprio e solo nelle ipotesi contemplate
dalla suddetta disposizione del codice.
43. Egli sarà infatti responsabile anzitutto per il fatto di aver dato l’incarico di trasportare una merce nella Comunità ed aver
in tal modo partecipato all’introduzione della stessa nel territorio doganale.
44. Inoltre, il datore di lavoro sarà responsabile perché, a motivo della sua posizione, è ragionevole ritenere che egli sia (o
debba essere) al corrente di come il dipendente esegue l’incarico; e comunque gli incombe di vigilare sull’osservanza della
pertinente normativa da parte del dipendente nel corso dell’esecuzione dell’incarico stesso.
45. Per le ragioni sopra esposte ritengo pertanto che l’art. 202, n. 3, del codice doganale non osti ad una disposizione nazionale,
quale l’art. 79, n. 2, dello ZollR‑DG, che fa sorgere in capo al datore di lavoro (o al committente) un’obbligazione doganale
per la violazione di obblighi doganali compiuta da un proprio dipendente (o commesso) nell’espletare gli incarichi che gli
sono stati affidati.
IV –
Conclusioni
46. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale formulata dal
Verwaltungsgerichtshof nei seguenti termini:
«L’art. 202, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario, non osta ad una disposizione nazionale, quale l’art. 79, n. 2, dello Zollrechts-Durchführungsgesetz, che fa sorgere
in capo al datore di lavoro (o al committente) un’obbligazione doganale per la violazione di obblighi doganali compiuta da
un proprio dipendente (o commesso) nell’espletare gli incarichi che gli sono stati affidati».
1
– Lingua originale: l'italiano.
2
– GU L 302, pag. 1.
3
– BGBl. 1994/659.
4
– V., fra tante, sentenze 30 aprile 1998, cause riunite C-37/96 e C-38/96, Sodiprem e a. (Racc. pag. I-2039, punto 22),
e 29 novembre 2001, causa C-17/00, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-9445, punto 23).
5
– Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000 (GU L 253, pag. 42).
6
– Regolamento (CEE) n. 1031/88 del Consiglio, del 18 aprile 1988, concernente la determinazione delle persone tenute all'adempimento
di un'obbligazione doganale (GU L 102, pag. 5).
7
– Il corsivo è mio.
8
– V. art. 251 del codice doganale.
9
– Sentenza 4 marzo 2004, cause riunite C-238/02 e C-246/02, Viluckas e Jonusas. (Racc. pag. I‑2141, punto 29). Il corsivo
è mio.