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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 32925/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]rela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano emessa in data 22/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica in data 11/07/2022, con cui la q predetta era stata condannata a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt.624, 625, n. 4 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta aspecifidtà del gravame, con particolare riferimento alla evidenziata circostanza della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, nonché dell'intervenuto risarcimento dei danni; 2.2 violazione di legge, in riferimento alle disposizioni transitorie al d.

Igs. 10/10/2022 attuativo della legge 134/2021, 6 d.l. 162/2022, con cui è stata rinviata l'entrata in vigore del d.

Igs. 150/2022, conv. in legge 199/2022, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.„ posto che il reato di furto contestato nella specie è procedibile a querela di parte che, nel caso di specie, è stata rimessa a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Premesso che, senza alcun dubbio, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, la persona offesa, in data 21/07/2020, ha rimesso la querela nei confronti dell'imputata ricorrente, a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno, non vi è alcun dubbio che la fattispecie in esame, furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen., sia estmAk- Come noto, il massimo consesso nonnofilattico di questa Corte - Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - ha affermato che remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

Tale principio si applica, senza alcun dubbio, al caso in esame, posto che la sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen., costituisce una modifica di favore per l'imputata e, pertanto, si applica retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., sulla base dei principi enucleabili da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 e 273552, anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella legislativa di cui al d.

Igs. 150/2022.

Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ponendosi a carico della ricorrente le spese del procedimento, in assenza di diverso accordo tra le parti.Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13/04/2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]rela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano emessa in data 22/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica in data 11/07/2022, con cui la q predetta era stata condannata a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt.624, 625, n. 4 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta aspecifidtà del gravame, con particolare riferimento alla evidenziata circostanza della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, nonché dell'intervenuto risarcimento dei danni; 2.2 violazione di legge, in riferimento alle disposizioni transitorie al d. Igs. 10/10/2022 attuativo della legge 134/2021, 6 d.l. 162/2022, con cui è stata rinviata l'entrata in vigore del d. Igs. 150/2022, conv. in legge 199/2022, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.„ posto che il reato di furto contestato nella specie è procedibile a querela di parte che, nel caso di specie, è stata rimessa a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Premesso che, senza alcun dubbio, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, la persona offesa, in data 21/07/2020, ha rimesso la querela nei confronti dell'imputata ricorrente, a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno, non vi è alcun dubbio che la fattispecie in esame, furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen., sia estmAk- Come noto, il massimo consesso nonnofilattico di questa Corte - Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - ha affermato che remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Tale principio si applica, senza alcun dubbio, al caso in esame, posto che la sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen., costituisce una modifica di favore per l'imputata e, pertanto, si applica retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., sulla base dei principi enucleabili da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 e 273552, anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella legislativa di cui al d. Igs. 150/2022. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ponendosi a carico della ricorrente le spese del procedimento, in assenza di diverso accordo tra le parti.Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13/04/2023 Il Consigliere e
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