CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 giugno 2021
Cassazione n. 47024/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Brindisi in data 21/06/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Brindisi ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] srl, terza interessata in qualità di proprietaria dell'autobotte, tg [OSCURATO:TARGA], sottoposta a sequestro preventivo a fini di confisca, nell'ambito di indagini per il delitto di cui all'art. 40 comma 1, lett. b) commi 3 e 4 del D.Lgs n. 504 del 1995, svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ex art. 44 D.Lgs n. 504 del 1995, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, il 25/05/2021. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, deducendo un unico motivo di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al reato contestato. In sintesi, premesso che [OSCURATO:PERSONA] non è indagata nel procedimento penale, il Tribunale del riesame avrebbe escluso l'estraneità del proprietario del mezzo, utilizzato per commettere il reato, con argomenti illogici e carenti. Le vicende societarie indicate dal Tribunale quali elementi per ritenere il coinvolgimento della Palagiano, sarebbero meri dati oggettivi e neutri rispetto al coinvolgimento della ricorrente nella vicenda e alla consapevolezza della commissione del reato da parte di altri soggetti. L'accertata sosta di circa 30 minuti dell'autobotte condotta dall'Amatulli, presso un'area di rifornimento del carburante riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] srl, non potrebbe dimostrare il coinvolgimento della predetta nella sottrazione del gasolio, che era diretto alla centrale elettrica ENEL di Cerano, al pagamento delle accise. Il Tribunale avrebbe ritenuto dimostrata una culpa in vigilando dell'amministratore della società, rispetto alla condotte illecite del dipendente, senza alcuna contestazione ex legge n. 231 del 2001. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti in materia cautelare reale. Si osserva che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in íudicando" o "in procedendo", e anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, la ricorrente, lamentando formalmente violazione di legge, contesta la ricostruzione del fatto, invocando una lettura alternativi degli elementi di fatto (con riguardo all'esclusione della buona fede in capo alla Palagiano), introducendo argomentazioni che non possono essere ammesse in questa sede. L'ordinanza impugnata è sorretta da una motivazione adeguata, logica e, come tale, tutt'altro che assente o meramente apparente là dove, incontestata la sussistenza del fumus commissi deliciti, ovvero la materiale sottrazione al pagamento delle accise del carburante trasportato, con l'autobotte sequestrata, dal dipendente Amatulli, che non lo consegnava alla centrale Enel di Cerano e lo conferiva nell'impianto di distribuzione della società della ricorrente, dà atto che dopo l'arresto dell'Amatulli per questa vicenda, il medesimo dipendente veniva licenziato dalla [OSCURATO:SOCIETA] e, poi, immediatamente assunto in seno ad altra società gestita dalla stessa Palagiano, da cui ha tratto il convincimento della sussistenza di un legame fiduciario che, a giudizio del tribunale, esclude la buona fede in capo alla ricorrente. Ne discende che l'ordinanza non si presta a censure di illegittimità, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso