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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 47113/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MESSINA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibili le istanze di misure alternative ai sensi degli artt. 47, 47 ter e 50 O.P. avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena detentiva determinata con provvedimento di cumulo del 26 aprile 2022, avente ad oggetto più reati, alcuni dei quali inclusi nell'elenco dell'art. 4-bis ord. pen.

L'impugnata ordinanza ha dichiarato inammissibile l'istanza, per un verso, affermando che lo scioglimento del cumulo determinerebbe, quanto al reato- satellite ostativo (art. 416 bis, comma 4, cod. pen., per il quale era stata inflitta la pena, in continuazione, di 4 anni di reclusione sulla pena-base irrogata per il reato più grave, determinata in anni 11 "per i reati principali"), il ripristino della pena edittale prevista dalla legge pari a 12 anni di reclusione, non potendosi fare riferimento alla pena in concreto inflitta; per altro verso, affermando che, pur volendo formulare il calcolo più favorevole al condannato, questi starebbe ancora espiando la pena inflitta per il reato ostativo, in quanto avrebbe "iniziato ad espiare la pena al massimo in data 24.1.2018 e fino al 23.3.2021" (arco temporale in cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere).

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge sostan- ziale e processuale con riferimento agli artt. 47 0.P., 546, comma 1, e 667 cod. proc. pen., 663 cod. pen., nonché agli artt. 3 e 6 CEDU.

Si duole il ricorrente del computo della pena riferita al reato ostativo, quantificata - a seguito dello scioglimento del cumulo - in anni 12 di reclusione, in misura corrispondente al minimo della pena prevista per detto reato-satellite ove non fosse stato posto in continuazione.

Tale calcolo è stato effettuato secondo un risalente arresto di legittimità, che mantiene validità soltanto nei casi di scioglimento del cumulo contenente pene concorrenti superiori ad anni trenta, per le quali aveva operato il principio di cui all'art. 78 cod. pen.

Nel caso di specie, la continuazione tra i reati è stata effettuata in sede di cognizione, sicché la pena di quattro anni fissata per il reato satellite associativo coincide con la pena "originariamente determinata" (peraltro all'esito di giudizio abbreviato), e l'operazione del Tribunale di sorveglianza comporta uno stravolgi- mento del giudicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Le giustificazioni rese dal Tribunale di sorveglianza per il rigetto delle istanze di misure alternative sono entrambe viziate in diritto.

1.1. È infondata la tesi seguita nell'ordinanza in esame della necessità di rapportare la pena per il reato satellite in continuazione a quella minima edittale, in caso di scioglimento del cumulo ex art. 81 cod. pen.

Infatti, l'esegesi di legittimità ha affermato che «Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, nel caso in cui il reato ostativo coincida con un reato satellite, occorrerà fare riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta» (Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, Rv. 268219).

Tale principio non è smentito dall'affermazione apparentemente contraria della sentenza di Sez. 1, n. 24014 del 18/05/2022, Cascone, Rv. 283186, alla cui stregua «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari (nella specie, semilibertà), ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva».

È evidente che detta ipotesi si riferisce ai soli casi di scioglimento del cumulo contenente pene concorrenti superiori ad anni trenta, per le quali aveva operato il principio di cui all'art. 78 cod. pen., come ha evidenziato il ricorrente.

Nei casi in cui ciò non avvenga, questa Corte ha osservato che il codice penale attribuisce ad una condotta penalmente rilevante, se attuata in conti- nuazione, un disvalore attenuato e per questo motivo risulta previsto un più benevolo trattamento sanzionatorio, il quale consente di mitigare gli effetti del cumulo materiale con la possibile conseguenza che il reato-satellite venga punito in misura inferiore al minimo edittale: ciò posto, l'aumento applicato rappresenta la pena congrua per detta violazione, la cui gravità è accertata dal giudice tenendo conto dell'esistenza in capo all'agente di un unico programma criminoso, elemento che indubbiamente contribuisce a connotare la fattispecie (Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, cit.).

Nella medesima decisione è stata ritenuta infondata la tesi per cui, una volta addivenuti al frazionamento del cumulo, il riferimento alla sanzione applicata a titolo di aumento sarebbe ormai privo di giustificazione: invero, la scissione comporta che i singoli reati riacqui- stino la loro autonomia sotto il profilo del titolo e dell'epoca di consumazione, ma non implica che la pena inflitta per ciascun fatto, dopo essere stata isolata nella sua specifica entità, sia da ritenersi superata o sostituita da quella applicabile se la condotta criminosa fosse stata sanzionata come separatamente realizzata.È stato, inoltre, sottolineato che la disciplina della continuazione, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, in quanto volta a rendere possibile un trattamento di minore rigore, è ispirata al principio del favor rei (Sez.

U, n. 18 del 16/11/1989; Sez.

U, n. 1 del 26/2/1997, Rv. 207939) e che la Corte costitu- zionale ha espressamente collegato all'interesse del condannato l'eventualità che le singole pene debbano riassumere la loro autonomia, il che indubbiamente suggerisce un'interpretazione delle norme in materia che sia conforme a tale ratio dell'istituto (Corte Cost., sentenza n. 312 del 10/3/1998).

1.2. Quanto all'affermazione per cui Santan gelo sarebbe ancora in espia- zione della pena inflitta per il reato ex art. 416 bis, comma 4, cod. pen., si rileva che l'impugnata ordinanza non ha specificato qual è la pena per i reati ostativi da eseguire in via prioritaria, onde verificarne la completa espiazione e la conse- guente possibilità di accedere alle misure alternative.

Si tratta di una specificazione necessaria, alla luce del principio per cui «Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso) la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso (Conf.

Corte cost. 27 lu glio 1994 n. 361)» (Sez. 1 n. 28141 del 18/06/2021, Festa, Rv. 281672.

Vds. anche Corte Cost., sentenza n. 33 del 12/1/2022).

2. Il provvedimento impugnato va perciò annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina perché, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, specifichi qual è la porzione di pena ascrivibile al reato ostativo e verifichi lo stato della sua esecuzione, al fine di vagliare l'istanza di misure alternative.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MESSINA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibili le istanze di misure alternative ai sensi degli artt. 47, 47 ter e 50 O.P. avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena detentiva determinata con provvedimento di cumulo del 26 aprile 2022, avente ad oggetto più reati, alcuni dei quali inclusi nell'elenco dell'art. 4-bis ord. pen. L'impugnata ordinanza ha dichiarato inammissibile l'istanza, per un verso, affermando che lo scioglimento del cumulo determinerebbe, quanto al reato- satellite ostativo (art. 416 bis, comma 4, cod. pen., per il quale era stata inflitta la pena, in continuazione, di 4 anni di reclusione sulla pena-base irrogata per il reato più grave, determinata in anni 11 "per i reati principali"), il ripristino della pena edittale prevista dalla legge pari a 12 anni di reclusione, non potendosi fare riferimento alla pena in concreto inflitta; per altro verso, affermando che, pur volendo formulare il calcolo più favorevole al condannato, questi starebbe ancora espiando la pena inflitta per il reato ostativo, in quanto avrebbe "iniziato ad espiare la pena al massimo in data 24.1.2018 e fino al 23.3.2021" (arco temporale in cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere). 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge sostan- ziale e processuale con riferimento agli artt. 47 0.P., 546, comma 1, e 667 cod. proc. pen., 663 cod. pen., nonché agli artt. 3 e 6 CEDU. Si duole il ricorrente del computo della pena riferita al reato ostativo, quantificata - a seguito dello scioglimento del cumulo - in anni 12 di reclusione, in misura corrispondente al minimo della pena prevista per detto reato-satellite ove non fosse stato posto in continuazione. Tale calcolo è stato effettuato secondo un risalente arresto di legittimità, che mantiene validità soltanto nei casi di scioglimento del cumulo contenente pene concorrenti superiori ad anni trenta, per le quali aveva operato il principio di cui all'art. 78 cod. pen. Nel caso di specie, la continuazione tra i reati è stata effettuata in sede di cognizione, sicché la pena di quattro anni fissata per il reato satellite associativo coincide con la pena "originariamente determinata" (peraltro all'esito di giudizio abbreviato), e l'operazione del Tribunale di sorveglianza comporta uno stravolgi- mento del giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Le giustificazioni rese dal Tribunale di sorveglianza per il rigetto delle istanze di misure alternative sono entrambe viziate in diritto. 1.1. È infondata la tesi seguita nell'ordinanza in esame della necessità di rapportare la pena per il reato satellite in continuazione a quella minima edittale, in caso di scioglimento del cumulo ex art. 81 cod. pen. Infatti, l'esegesi di legittimità ha affermato che «Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, nel caso in cui il reato ostativo coincida con un reato satellite, occorrerà fare riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta» (Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, Rv. 268219). Tale principio non è smentito dall'affermazione apparentemente contraria della sentenza di Sez. 1, n. 24014 del 18/05/2022, Cascone, Rv. 283186, alla cui stregua «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari (nella specie, semilibertà), ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva». È evidente che detta ipotesi si riferisce ai soli casi di scioglimento del cumulo contenente pene concorrenti superiori ad anni trenta, per le quali aveva operato il principio di cui all'art. 78 cod. pen., come ha evidenziato il ricorrente. Nei casi in cui ciò non avvenga, questa Corte ha osservato che il codice penale attribuisce ad una condotta penalmente rilevante, se attuata in conti- nuazione, un disvalore attenuato e per questo motivo risulta previsto un più benevolo trattamento sanzionatorio, il quale consente di mitigare gli effetti del cumulo materiale con la possibile conseguenza che il reato-satellite venga punito in misura inferiore al minimo edittale: ciò posto, l'aumento applicato rappresenta la pena congrua per detta violazione, la cui gravità è accertata dal giudice tenendo conto dell'esistenza in capo all'agente di un unico programma criminoso, elemento che indubbiamente contribuisce a connotare la fattispecie (Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, cit.). Nella medesima decisione è stata ritenuta infondata la tesi per cui, una volta addivenuti al frazionamento del cumulo, il riferimento alla sanzione applicata a titolo di aumento sarebbe ormai privo di giustificazione: invero, la scissione comporta che i singoli reati riacqui- stino la loro autonomia sotto il profilo del titolo e dell'epoca di consumazione, ma non implica che la pena inflitta per ciascun fatto, dopo essere stata isolata nella sua specifica entità, sia da ritenersi superata o sostituita da quella applicabile se la condotta criminosa fosse stata sanzionata come separatamente realizzata.È stato, inoltre, sottolineato che la disciplina della continuazione, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, in quanto volta a rendere possibile un trattamento di minore rigore, è ispirata al principio del favor rei (Sez. U, n. 18 del 16/11/1989; Sez. U, n. 1 del 26/2/1997, Rv. 207939) e che la Corte costitu- zionale ha espressamente collegato all'interesse del condannato l'eventualità che le singole pene debbano riassumere la loro autonomia, il che indubbiamente suggerisce un'interpretazione delle norme in materia che sia conforme a tale ratio dell'istituto (Corte Cost., sentenza n. 312 del 10/3/1998). 1.2. Quanto all'affermazione per cui Santan gelo sarebbe ancora in espia- zione della pena inflitta per il reato ex art. 416 bis, comma 4, cod. pen., si rileva che l'impugnata ordinanza non ha specificato qual è la pena per i reati ostativi da eseguire in via prioritaria, onde verificarne la completa espiazione e la conse- guente possibilità di accedere alle misure alternative. Si tratta di una specificazione necessaria, alla luce del principio per cui «Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso) la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso (Conf. Corte cost. 27 lu glio 1994 n. 361)» (Sez. 1 n. 28141 del 18/06/2021, Festa, Rv. 281672. Vds. anche Corte Cost., sentenza n. 33 del 12/1/2022). 2. Il provvedimento impugnato va perciò annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina perché, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, specifichi qual è la porzione di pena ascrivibile al reato ostativo e verifichi lo stato della sua esecuzione, al fine di vagliare l'istanza di misure alternative. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messi
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