CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21731/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 61 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione - controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’appello di L’Aquila n. 898 /20 21 , pubblicata in data8 giugno 20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione promossa in suo danno da [OSCURATO:PERSONA] in forza di sentenza n. 1114/2010 resa dal Tribunale di Agrigento, con cui l’opponente era stato condannato a pagare, in favore della creditrice, la somma di euro 53.010,10, pari alle residue rate del mutuo ipotecario non ancora estinto — gravante sul l’immobile dallo stesso venduto all’opposta— stipulato dall’opponente unitamente a d [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione del creditore procedente e l’estinzione dell’obbligazione portata dal titolo esecutivo, per essere stato il mutuo estinto da [OSCURATO:PERSONA], coerede, unitamente all’opponente, di [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo deceduta), e chied eva di essere autorizzato a chiamare in causa quest’ultima. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che il pagamento in favore della banca mutuataria delle residue rate di mutuo ipotecario era avvenuto su delega e con provvista monetaria, ottenuta mediante bonifici bancari, da [OSCURATO:PERSONA], interessata alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile di sua proprietà. Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA] insistendo per il rigetto della opposizione. Il Tribunale di Chieti rigettaval’opposizione. 2. La sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila. In sintesi, i giudici di merito, premesso che il titolo esecutivo azionato conteneva la condanna al pagamento di una somma che sostituiva l’originaria obbligazione di estinzione del mutuo e di cancellazione dell’ipoteca assunta da [OSCURATO:PERSONA], hanno osservato che l’avvenuto pagamento delle residue rate di mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA], coerede, unitamente all’appellante, di [OSCURATO:PERSONA], cointestataria del conto su cui gravava il mutuo, non poteva liberare [OSCURATO:PERSONA], ormai tenuto al pagamento della somma di denaro in favore della creditrice procedente, pienamente legittimata a procedere in via esecutiva in forza del titolo azionato. Ha, inoltre, ritenuto superflue le argomentazioni svolte dall’appellante con riguardo alla scrittura privata stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui la prima aveva delegato la seconda al pagamento delle residue rate di mutuo, mettendo al contempo a disposizione la provvista a tal fine necessaria, come emergeva dalle contabili dei versamenti effettuata dalla creditrice procedente sul conto corrente cointestato a [OSCURATO:PERSONA] ed a figlio [OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo, la Corte ha rilevato che la modalità di pagamento nonera anomala, tenuto conto ch e il mutuo era stato estinto non da un terzo, ma da uno dei coeredi di [OSCURATO:PERSONA] e che la Bartolotta, volendo procedere alla vendita dell’immobile ad un terzo, era interessata alla estinzione del mutuo e della ipoteca. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d’appello, con un unico motivo. Resistono, con autonomi controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Con un unico motivo – rubricato: ‹‹Violazione di legge artt. 1260, primo comma, e 1415, secondo comma, cod. civ. in merito alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per effetto di dissimulata cessione del credito e conseguente difetto di legittimazione attiva nel processo esecutivo›› — il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare la ‹‹causa››, intesa quale ragione pratica, sottesa al contratto intercorso tra la Bartolotta e [OSCURATO:PERSONA] ed errato nel non avere qualificato detta scrittura privata come integrativa di una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. Assume, inoltre, che la scrittura privata del 7 dicembre 2011, nella veste di ‹‹delega di pagamento››, dissimulava in realtà una ‹‹cessione di credito›› e che la sopravvenuta operazione negoziale conduceva alla caducazione del titolo esecutivo azionato dalla creditrice procedente, per sopraggiunta modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. 2. La censura è inammissibile. La Corte d’appello, a pag. 3 della motivazione, nell’esaminare il percorso argomentativo seguito dalla sentenza di primo grado per addivenire al rigetto dell’opposizione, ha chiaramente posto in evidenza cheil Tribunale, nel rilevare che il pagamento, effettuato da [OSCURATO:PERSONA] per estinguere il mutuo e cancellare l’ipoteca, avvenuto mediante provvista messa a disposizione dall’acquirente dell’immobile, [OSCURATO:PERSONA], non aveva efficacia liberatoria nei confronti del debitore esecutato, ha pure sottolineato che, in primo grado, a fronte di tale circostanza il debitore ‹‹aveva poi assunto che le due signore avessero anche altri accordi non meglio chiariti, senza addurre la loro natura simulatoria e senza provare neppure in via presuntiva un eventuale accordo simulatorio, ma limitandosi a rappresentare la mera convenienza che egli avrebbe avuto ad essere debitore di un coerede, piuttosto che dell’originaria creditrice››. Pur a fronte di tale rilievo, nell’illustrare la doglianza in esame, l’odierno ricorrente omette di specificare se e quando avesse prospettato, nel giudizio di primo grado , una ricostruzione della vicenda fattuale nei termini esposti nel presente ricorso, in tal modo incorrendo in una evidente violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che esige, per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., sez. L, 28 /12/ 2017, n. 31082; Cass. , sez. 6-3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. L, 22 /06/ 2020, n. 12191; Cass., sez. 5, 8 /05/ 2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso che il ricorso soddisfi l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (Cass., sez. U, 09/11/2021, n. 32673; Cass., sez. L, 04/11/2021,n. 31756; Cass., sez. 6-5, 04/11/2021, n. 31590 ; Cass. , sez. 6-5, 03/11/2021, n. 31377 ; Cass. , sez. 6 - 5, 22/10/2 021, n. 29667), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare ricerche di tipo esplorativ o , con l’indicazione della collocazione entro il fascicolo. Siffatti oneri non sono stati assolti dal ricorrente, cosicché il motivo, là dove il ricorrente fa espresso riferimento alla ‹‹dissimulata cessione del credito››, non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità. 3. Anche nel resto le doglianze sono inammissibili. Risulta dirimente osservare come la creditrice procedente abbia fondato le proprie ragioni di credito ed agito in via esecutiva in virtù della sentenza n. 1114/2010 pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei soli confronti dell’odierno ricorrente, unico obbligato a corrispondere la somma di denaro portata dal titolo esecutivo. La successiva condotta, ad opera d i [OSCURATO:PERSONA] - anche quale coerede di [OSCURATO:PERSONA], che aveva concluso il mutuo unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] – di estinzione del mutuo e di conseguente cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile venduto dal debitore esecutato alla creditrice procedente, come correttamente ritenuto sia dal giudice di primo grado chedal giudice di appello, non può liberare l’odierno ricorrente dalla obbligazione di pagamento della somma a cui è tenuto in forza della sentenza azionata dalla creditrice procedente, essendo stato accertato, in fatto, e sotto tale profilo, la sentenza impugnata non risulta censurata, che la provvista per l’estinzione è stata fornita, a [OSCURATO:PERSONA], dalla stessa Bartolotta. Di conseguenza, è del tutto irrilevante ogni considerazione in ordine alla individuazione della causa sottesa all’accordo del 7 dicembre 2011, concluso dalla creditrice procedente e da [OSCURATO:PERSONA], con il quale quest’ultima è stata delegataal pagamento in nome e per conto della Bartolotta, risultando evidente che la delega al pagamento conferita dalla creditrice, afferendo esclusivamente al mutuo ipotecario, non ha in alcun modo immutato, sotto il profilo soggettivo, il rapporto obbligatorio derivante dalla sentenza del Tribunale di Agrigento, che individua come unico debitore, nei confronti della Bartolotta, l’odierno ricorrente, né tanto meno ha travolto il ti tolo esecutivo. Neppure sussiste il rischio, paventato dall’odierno ricorrente, di risultare debitore sia nei confronti della Bartolotta sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, come già detto, il pagamento alla Banca mutuataria è stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA], ma con denaro proveniente dalla stessa Bartolotta, sicché è precluso a [OSCURATO:PERSONA] e, ora, al suo erede [OSCURATO:PERSONA], agire per la ripetizione di quanto versato per l’estinzione del mutuo, trattandosi, come ben evidenziato dal giudiced’appello, ‹‹di adempimento solo formalmente attuato con denaro di [OSCURATO:PERSONA]››. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liq uida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib