Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:153
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]44/06
[OSCURATO:PERSONA] und Co. mbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] (Oder)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA])
«Unione doganale — Transito comunitario — Prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo dell’infrazione — Termine di tre mesi — Concessione del termine successiva alla decisione di riscuotere i dazi all’importazione»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Transito comunitario esterno
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1062/87, art. 11 bis, n. 2)
L’art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime
di transito comunitario, come modificato dal regolamento n. 1429/90, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro
da cui dipende l’ufficio di partenza non può accordare all’obbligato principale il termine di tre mesi per apportare la prova
della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa
dopo l’adozione della decisione di procedere alla riscossione dei dazi all’importazione durante il procedimento di reclamo
instaurato contro tale decisione.
Infatti, una simile tardiva indicazione del termine è in contrasto con il tenore letterale del detto art. 11 bis, n. 2, e
viola il diritto dell’obbligato principale, derivante da tale norma, di manifestare utilmente il suo punto di vista sulla
regolarità dell’operazione di transito prima dell’adozione della decisione di recupero dei dazi di cui egli è destinatario
e che incide sensibilmente sui suoi interessi.
(v. punti 37, 39 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
8 marzo 2007 (
*
)
«Unione doganale – Transito comunitario – Prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo dell’infrazione – Termine di tre mesi – Concessione del termine successiva alla decisione di riscuotere i dazi all’importazione»
Nel procedimento C‑44/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
des [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 12 ottobre 2005, pervenuta in cancelleria il 30 gennaio 2006, nella causa
tra
[OSCURATO:PERSONA] und Co. mbH
e
[OSCURATO:PERSONA] (Oder),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore) e A. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] und Co. mbH, dal sig. G. Schemmann, Steuerberater, assistito dal sig. T. Krüger, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dal sig. B. Wägenbaur,
avocat,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA]
27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario
(GU L 107, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 29 maggio 1990, n. 1429 (GU L 137, pag. 21; in
prosieguo: il «regolamento n. 1062/87»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] & Co. mbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
e lo [OSCURATO:PERSONA] (Oder) (ufficio doganale; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») in ordine alla riscossione di dazi
all’importazione.
Normativa comunitaria
3
All’epoca dei fatti nella causa principale la procedura di transito comunitario era disciplinata, da un lato, dal regolamento
(CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1), come modificato
dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1990, n. 474 (GU L 51, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 222/77»),
e, dall’altro, dal regolamento n. 1062/87.
4
L’art. 36, n. 1, del regolamento n. 222/77 così dispone:
«Quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stato commesso un illecito in un
determinato Stato membro, l’azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è posta
in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio
dell’esercizio delle azioni penali».
5
Nel caso in cui il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità non possa essere stabilito, i nn. 2 e 3 prevedono una serie di
presunzioni che permettono di evitare conflitti di competenza.
6
Più precisamente, l’art. 36, n. 3, del regolamento n. 222/77 stabilisce quanto segue:
«Quando la spedizione non è stata presentata all’ufficio di destinazione e non è possibile stabilire il luogo dell’infrazione
o dell’irregolarità, questa infrazione o irregolarità è ritenuta essere stata commessa:
– nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza,
ovvero
– nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di passaggio all’entrata nella Comunità ed a cui è stato consegnato un avviso
di passaggio,
a meno che, entro un termine da stabilire, non venga apportata la prova, con soddisfazione delle autorità competenti, della
regolarità dell’operazione di transito ovvero del luogo ove l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa.
Se, in mancanza di una tale prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza,
ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi ed altri diritti e tributi inerenti alle
merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle proprie disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative.
(...)».
7
L’art. 11 bis del regolamento n. 1062/87 così dispone:
«1. L’ufficio di partenza dà notifica all’obbligato principale, quanto prima possibile e comunque entro la fine dell’undicesimo
mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario del fatto che le merci facenti parte
di una spedizione non sono state presentate all’ufficio di destinazione e non è accertabile il luogo in cui è stata commessa
l’infrazione o l’irregolarità.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere addotta all’ufficio
di partenza, in modo soddisfacente per le autorità competenti, la prova della regolarità dell’operazione di transito o del
luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa.
Tale termine è di tre mesi, a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. Se allo scadere di tale termine la
prova di cui sopra non è addotta, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi
interessati. Qualora tale Stato membro con coincida con quello in cui si trova l’ufficio di partenza, quest’ultimo informa
senza ritardo in proposito lo Stato membro competente».
Controversia principale e questione pregiudiziale
8
Dalla decisione di rinvio emerge che il 6 e il 13 luglio 1990, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale
principale) ha posto in regime di transito comunitario due spedizioni di vitelli vivi provenienti dalla Polonia e a destinazione
dell’ufficio doganale di Barcellona (Spagna).
9
Avendo ricevuto gli gli avvisi timbrati dall’ufficio doganale de [OSCURATO:PERSONA] (Spagna) e di Barcellona che attestavano l’avvenuta presentazione di
tali spedizioni all’ufficio di destinazione, lo [OSCURATO:PERSONA] ha appurato il regime di transito comunitario.
10
Indagini successivamente effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e dai servizi ispettivi delle dogane di Potsdam
e di Hannover hanno tuttavia rivelato che i timbri spagnoli apposti sui detti avvisi di ricevimento erano falsi e che erano
state commesse irregolarità durante il trasporto del bestiame. Il luogo esatto di tali irregolarità non ha potuto essere determinato.
11
Conseguentemente, il 30 gennaio e il 4 febbraio 1992 lo [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA], quale obbligato principale
nella procedura di transito, due avvisi di imposta volti alla riscossione a posteriori dei dazi all’importazione relativi
alle due spedizioni controverse.
12
[OSCURATO:PERSONA] ha presentato reclamo contro tali avvisi, chiedendone parallelamente la sospensione dell’esecuzione.
13
Con lettera del 2 aprile 1992 lo [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] della mancata presentazione delle merci spedite all’ufficio
di destinazione e le ha comunicato che poteva fornire entro il 7 luglio 1992 la prova della regolare conclusione delle operazioni
di transito o del luogo in cui l’infrazione o le irregolarità erano effettivamente state commesse. L’esecuzione degli avvisi
di imposta è stata sospesa fino alla scadenza di tale termine.
14
Poiché il termine è scaduto senza che la [OSCURATO:PERSONA] fornisse le prove richieste, con decisione 28 luglio 1998 lo [OSCURATO:PERSONA]
ha dichiarato il reclamo infondato.
15
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi presentato ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] (Sezione tributaria del Tribunale
del [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere l’annullamento degli avvisi di imposta e della decisione sul reclamo.
16
Nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] addebita allo [OSCURATO:PERSONA] di averle concesso il termine di tre mesi previsto dall’art. 11 bis, n. 2,
del regolamento n. 1062/87 solo dopo aver deciso di procedere alla riscossione dei dazi all’importazione. A questo proposito
ha invocato la sentenza della Corte 21 ottobre 1999, causa C‑233/98, Lensing & [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7349), da cui risulta
che, in caso di mancata esecuzione delle procedure di transito, lo Stato membro di partenza è abilitato a riscuotere i dazi
in capo all’obbligato principale solo se gli ha preventivamente indicato la possibilità di fornire entro tre mesi la prova
del luogo effettivo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa.
17
[OSCURATO:PERSONA] si è opposto a questo argomento della [OSCURATO:PERSONA] replicando che il termine di tre mesi in questione le è stato
comunque concesso nell’ambito del procedimento di reclamo. Conseguentemente, sarebbe stato posto rimedio ad un eventuale vizio
di procedura relativo alla fissazione di tale termine.
18
[OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] pertanto ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’amministrazione doganale nazionale sia autorizzata a contabilizzare i dazi prima della concessione del termine per addurre
le prove del luogo dell’infrazione o dell’irregolarità previsto all’art. 11 bis, n. 2, del [regolamento n. 1062/87] e a fissare
validamente tale termine per la prima volta in sede di ricorso».
19
Il giudice del rinvio propende per una risposta affermativa alla questione proposta. A suo avviso, lo Stato membro da cui
dipende l’ufficio di partenza può contabilizzare i dazi prima di concedere il termine di tre mesi previsto dall’art. 11 bis,
n. 2, del regolamento n. 1062/87 qualora all’obbligato principale venga concesso tale termine nel procedimento di reclamo.
20
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], normalmente l’amministrazione doganale dovrebbe dapprima concedere all’obbligato principale il termine
di cui si tratta e, solo una volta trascorso tale termine, dare avvio al recupero dei dazi. Non sarebbe tuttavia vietato invertire
l’ordine di tali procedure. Infatti, secondo il giudice del rinvio, l’importante è che si conceda effettivamente un termine
di tre mesi all’obbligato principale e che gli sia quindi accordata la possibilità concreta di fornire le prove richieste
prima del completamento della procedura di recupero. Orbene, un avviso d’imposta che abbia formato oggetto di reclamo non
avrebbe ancora carattere definitivo. Conseguentemente, se l’autorità nazionale concedesse il termine in parola nell’ambito
della procedura di reclamo, l’obbligato principale sarebbe ancora in grado di fornire le prove necessarie e di ottenere in
tal modo l’annullamento dell’avviso impugnato. Anche in tale caso i diritti dell’obbligato principale sarebbero quindi rispettati.
21
[OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che, nelle sentenze Lensing & [OSCURATO:PERSONA], cit., e 20 gennaio 2005, causa C‑300/03, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑689), la Corte ha dichiarato che lo Stato membro di partenza può procedere alla riscossione dei dazi
solo se ha indicato all’obbligato principale che quest’ultimo dispone del termine di tre mesi in parola, ritiene tuttavia
che la soluzione adottata in tali sentenze non si possa applicare alla fattispecie.
22
Infatti, da un lato constata che, nelle cause che si sono concluse con le dette sentenze, non era stato impartito alcun termine
agli obbligati principali, mentre nella fattispecie è stato fissato un termine dopo l’adozione dell’avviso d’imposta, ma prima
che questo acquisisse un carattere definitivo. D’altro lato, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte non avrebbe
interpretato l’art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, su cui verte la presente controversia, bensì la norma che gli
è succeduta, vale a dire l’art. 379, n. 2, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune
disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253,
pag. 1).
Sulla questione pregiudiziale
23
Mediante la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87 debba
essere interpretato nel senso che lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza possa accordare all’obbligato principale
il termine di tre mesi per apportare la prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’irregolarità
o l’infrazione è stata effettivamente commessa dopo l’adozione della decisione di procedere alla riscossione dei dazi all’importazione
durante il procedimento di reclamo instaurato contro tale decisione.
Argomenti delle parti
24
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che lo Stato membro di partenza possa fissare e riscuotere i dazi all’importazione solo
qualora il termine di tre mesi di cui alla causa principale sia scaduto senza che sia stata fornita la prova della regolarità
dell’operazione ovvero le prove fornite dall’obbligato principale siano insufficienti.
25
Questa interpretazione sarebbe suffragata dalle citate sentenze Lensing & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte
avrebbe già affrontato la questione posta nella causa principale dal [OSCURATO:PERSONA]. Il testo di tali sentenze sarebbe privo
di ambiguità e il loro dispositivo potrebbe applicarsi pienamente per analogia alla fattispecie di cui alla causa principale.
26
Peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], tale interpretazione discenderebbe dal tenore letterale stesso dell’art. 11
bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, il quale impone, in primo luogo, di fissare il termine di tre mesi controverso nella
causa principale, poi, in secondo luogo, se le prove richieste non sono addotte entro tale termine, di procedere alla riscossione
dei dazi e degli altri diritti.
27
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’interpretazione adottata è altresì confermata dalla finalità di quella norma, che è volta a
garantire una rapida riscossione dei dazi, sollecitando l’obbligato principale a collaborare attivamente al chiarimento della
situazione. Orbene, la concessione, da parte dello Stato membro di partenza, del termine su cui verte la causa principale
dopo la riscossione dei dazi sarebbe contraria a quell’obiettivo.
28
Infatti, se, in seguito alla decisione di procedere alla riscossione dei dazi all’importazione, l’obbligato principale riuscisse
a dimostrare, entro il termine impartito, che le regolarità sono state commesse in un altro Stato membro, al quale spetterebbe
dunque procedere alla riscossione, lo Stato membro di partenza dovrebbe ritirare la decisione già adottata e trasmettere il
fascicolo allo Stato membro competente. Tale interpretazione comporterebbe l’inconveniente di rallentare la procedura, il
che vanificherebbe l’effetto utile della fissazione di un simile termine.
29
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea, infine, che la soluzione proposta è conforme ai principi generali del diritto comunitario. Infatti,
a suo avviso è pacifico che, se una procedura amministrativa prevede il diritto dell’interessato ad essere ascoltato, l’atto
giuridico mediante il quale si conclude tale procedura non può essere adottato che in seguito all’audizione dell’interessato.
Risposta della Corte
30
In virtù dell’art. 36, n. 3, del regolamento n. 222/77, quando, in una situazione quale quella della causa principale, la
spedizione non è stata presentata all’ufficio di destinazione e non è possibile stabilire il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità,
questa infrazione o irregolarità è ritenuta essere stata commessa nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza,
a meno che, entro un termine da stabilire, non venga apportata la prova della regolarità dell’operazione di transito ovvero
del luogo ove l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa.
31
L’art. 11 bis, n. 1, del regolamento n. 1062/87 precisa poi che, quando una spedizione non è stata presentata all’ufficio
di destinazione e non è possibile stabilire il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità, l’ufficio di partenza ne dà notifica
all’obbligato principale il prima possibile e comunque entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla data di registrazione
della dichiarazione di transito comunitario.
32
Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, la detta notifica deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere
addotta all’ufficio di partenza, in modo soddisfacente per le autorità competenti, la prova della regolarità dell’operazione
di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa. Tale termine è di tre mesi,
a decorrere dalla data della notifica di cui al n. 1. Se, allo scadere di tale termine, la prova di cui sopra non è addotta,
lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi interessati.
33
Orbene, la Corte ha già dichiarato che dalla stessa formulazione dell’art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, oltre
che dalle disposizioni sostanzialmente identiche che gli sono succedute, vale a dire gli artt. 49, n. 2, del regolamento
(CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime
di transito comunitario (GU L 132, pag. 1), e 379, n. 2, del regolamento n. 2454/93, deriva che la notifica da parte dell’ufficio
di partenza all’obbligato principale del termine entro il quale possono essere fornite le prove richieste ha carattere obbligatorio
e deve precedere la riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale (v., in questo senso, sentenza 14 aprile 2005, causa
C‑460/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2613, punti 62 e 80).
34
La Corte ha inoltre sottolineato che tale termine mira a tutelare gli interessi dell’obbligato principale concedendogli tre
mesi per apportare, se del caso, la prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità
è stata effettivamente commessa (v. sentenze 14 novembre 2002, causa C‑112/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10655, punto 38, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 24).
35
Ne consegue che lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all’importazione solo
se ha previamente indicato all’obbligato principale che quest’ultimo dispone di un termine di tre mesi per fornire le prove
richieste e se esse non sono apportate entro tale termine (v., in questo senso, sentenze citate Lensing & [OSCURATO:PERSONA], punto
29, e [OSCURATO:PERSONA], punto 23).
36
Tale termine non può quindi essere accordato per la prima volta in seguito alla decisione delle autorità competenti di procedere
al recupero dei dazi all’importazione, nel corso di un procedimento di reclamo presentato contro la detta decisione. A maggior
ragione così deve avvenire in un caso come quello su cui verte la causa principale, in cui la decisione è immediatamente esecutiva.
37
Infatti, una simile tardiva indicazione del termine è in contrasto con le disposizioni dell’art. 11 bis, n. 2, del regolamento
n. 1062/87 e viola il diritto dell’obbligato principale, derivante da tale norma, di manifestare utilmente il suo punto di
vista sulla regolarità dell’operazione di transito prima dell’adozione della decisione di recupero dei dazi di cui egli è
destinatario e che incide sensibilmente sui suoi interessi.
38
Il rispetto di questo diritto costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico comunitario che deve essere
garantito in ogni procedimento, ivi compreso quello di transito comunitario, promosso nei confronti di una persona e che possa
sfociare in un atto per essa lesivo (v., in questo senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5373, punti 21 e 30; 21 settembre 2000, causa C‑462/98 P, Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7183, punto
36, e 9 giugno 2005, causa C‑287/02, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5093, punto 37).
39
Occorre pertanto rispondere alla questione proposta dichiarando che l’art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87 deve essere
interpretato nel senso che lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza non può accordare all’obbligato principale
il termine di tre mesi per apportare la prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione
o l’irregolarità è stata effettivamente commessa dopo l’adozione della decisione di procedere alla riscossione dei dazi all’importazione
durante il procedimento di reclamo instaurato contro tale decisione.
Sulle spese
40
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’art. 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione
e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 29
maggio 1990, n. 1429, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza non può
accordare all’obbligato principale il termine di tre mesi per apportare la prova della regolarità dell’operazione di transito
o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa dopo l’adozione della decisione di procedere
alla riscossione dei dazi all’importazione durante il procedimento di reclamo instaurato contro tale decisione.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.