CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 16642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4352/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1855/2019 depositata il14/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ilgiudizio trae origine dalla domanda, proposta innanzi al Tribunale di Montepulciano, dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’accertamento della servitù di passo, anche carrabile, attraverso la corte dell’immobile di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e la servitù di passo attraverso il cancello che immetteva sulla [OSCURATO:PERSONA] 146 Chiusi-[OSCURATO:PERSONA]. L’attrice dedusse che con atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. una quota di capannone il cui unico accesso era costituito da un ampio cancello che immetteva sulla S.P. 146 Chiusi-[OSCURATO:PERSONA], sia sul lato destro che su quello sinistro, oltre che da un accesso laterale che immetteva nella corte della società venditrice; espose che nel 2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva recintato l’area che consentiva il passaggio, impedendo l’esercizio della servitù. Il Tribunale di Montepulciano rigettò la domanda. La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda. La Corte di merito accertò che la servitù di passaggio era stata costituita per destinazione del padre di famiglia in quanto si trattava di beni originariamente appartenuti ad un unico proprietario, che aveva predisposto opere visibili (cancello, strade laterali, porte di accessoal capannone, ecc.) destinate all’esercizio della servitù e rilevò che nell’atto di acquisto non era contenuta alcuna manifestazione di volontà dellaSovar S.r.l. contraria alla costituzione delle servitù. Per la cassazione della sentenza d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare la planimetria allegata all’atto di acquisto, da cui risulterebbe espressamente l’esclusione di ogni accesso laterale a ll’immobile trasferito all’[OSCURATO:SOCIETA]. attraverso il cancello principale posto sulla SP 146. Dall’atto di acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in particolare,dalla planimetria ad esso allegata, sarebbe stato possibile desumere la contraria manifestazione di volontà dell’originario proprietario dei due fondi, al momento della loroseparazione, alla costituzionedelle servitù di passaggio in quanto dalla planimetria non risulterebbe l’indicazione di alcun cancello principale posto sulla [OSCURATO:PERSONA] 146. Il motivo è fondato. La Corte di merito ha ritenuto che, in seguito all’alienazione della porzione di capannone all’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c, si era costituita la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, in quanto nell’atto di vendita era mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro. Nell’accertare l’esistenza della servitù, tuttavia, la Corte di merito ha omesso l’esame della planimetria allegata allo stesso atto di vendita, che di esso costituiva parte integrante ed era decisivo al fine di verificare se le parti avessero escluso il passaggio attraverso il cancello. E infatti, il Tribunale aveva ritenuto che proprio dall’esame della planimetria, costituente parte integrante dell’atto, si evinceva la volontà delle parti di escludere la costituzione della servitù. In ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, il ricorrente ha trascritto l’art. 1 del contratto di vendita (pag.4 del ricorso), che contiene un espresso riferimento alla planimetria, decisivo al fine di accertare se le parti avevano manifestato o meno una volontà contraria all’esercizio della servitù in seguito all’alienazione del fondo. Sussiste, pertanto, il vizio di legittimità denunciato col primo motivo, che va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnatae rinvio alla Corte d’appello di Firenze, la quale , sulla base della planimetria, verificherà se le parti abbiano voluto escludere il passaggio originariamente esercitato dall’originario proprietario. Tale indagine deve essere svolta considerando, altresì, che la costituzione per destinazione del padre di famiglia postula l’esistenza di opere visibili e permanenti predisposte dall’unico proprietario prima dell’alienazione o della divisione del fondo, dalle quali si evinca l’asservimento di un fondo in favore di un altro fondo (ex multis Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11834). A tal fine, va accertato non solo l’esistenza del passaggio, ma la destinazione delle due rampe all’esercizio della servitù. I restanti motivirimangono assorbiti. P.Q.M. accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigl