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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 27024/2023

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/11/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori delle parti civili: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi, depositando comparse conclusionali e note delle spese; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile Nordex Italia s.r.I., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi depositando comparsa conclusionale e nota spese; sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 9 settembre 2019, ha confermato la responsabilità del ricorrente per una serie di reati di estorsione e di illecita concorrenza con minaccia e violenza, perpetrati nei confronti di imprese interessate alla realizzazione di parchi eolici in Calabria, alle quali, con metodo mafioso e nella qualità di appartenente ad una cosca di 'ndrangheta (la 'ndrina Mancuso), l'imputato aveva chiesto l'ottenimento di lavori in subappalto o il pagamento della cosiddetta tassa ambientale, ponendosi quale «referente di zona».

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori e con distinti atti, entrambi a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Nel ricorso depositato il 23 giugno 2022, si deduce: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto inutilizzabili le intercettazioni disposte in esecuzione dei decreti autorizzativi n. 193/12 e 959/12, che avrebbero dovuto essere ritenuti affetti da nullità in conseguenza del fatto che l'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto ricorso alla decretazione di urgenza in ragione di una mera attestazione dei Carabinieri relativa alla assenza di segnale nella zona di interesse sita nel territorio dell'Aspromonte, attestazione non meglio documentata sotto il profilo tecnico - e dunque generica - che non avrebbe potuto comportare la deroga ai principi stabiliti dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen..

Su tale questione, anche la Corte di cassazione, in sede cautelare, non avrebbe offerto risposta, limitandosi a statuire sul diverso aspetto relativo alla inidoneità degli impianti della Procura ad effettuare le intercettazioni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo A della imputazione.

Il ricorrente è stato ritenuto esecutore materiale della tentata estorsione alla ditta Gamesa in quanto esponente della 'ndrina Mancuso; ciò, nonostante nessuna sentenza avrebbe attestato tale sua appartenenza criminale alla associazione denominata 'ndrangheta.

La Corte, basandosi sul contenuto delle intercettazioni, avrebbe trascurato la prova documentale secondo la quale, alla data della presunta richiesta estorsiva (28.5.2012), la società Gamesa aveva già affidato in subappalto i lavori ad altra società (Megabianca), sicché il ricorrente non avrebbe potuto commettere la contestata condotta volta a costringere la Gamesa proprio a tale tipo di affidamento a condizioni deteriori per la società.

La Corte avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, stabilendo che la condotta avrebbe avuto ad oggetto altri e successivi lavori che la Megabianca doveva subappaltare, a sua volta, ad altra società alla quale era interessato il ricorrente, il quale era già in rapporti lavorativi leciti con la Gamesa prima della pretesa estorsione, altro dato documentale che la Corte avrebbe trascurato e che si porrebbe in contrasto con il contenuto delle intercettazioni valorizzate dalla sentenza (fg. 17 del ricorso).

Non sarebbe stato valutato il fatto che la minaccia estorsiva era stata effettuata da due sconosciuti nei confronti di un dipendente dello stesso ricorrente, circostanza che renderebbe illogica l'assunzione del ruolo illecito ritagliato dalla Corte all'imputato, invece a sua volta vittima della pretesa estorsiva.

Infine, la Corte avrebbe attribuito rilievo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], soggetto inattendibile il quale, comunque, non avrebbe formulato accuse nei confronti del ricorrente riguardo al reato di cui si discute.

Nel ricorso ci si duole anche della ritenuta sussistenza delle aggravanti delle più persone riunite - legata incongruamente alla condotta contro il ricorrente posta in essere da due sconosciuti - di quella della appartenenza mafiosa, non dimostrata per le ragioni dette, dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolazione, escluso dalle circostanze di fatto della vicenda; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati aggravati di illecita concorrenza con minaccia o violenza ed estorsione di cui ai capi G ed H. Quanto al reato di illecita concorrenza di cui al capo G, la Corte, basandosi sul contenuto delle intercettazioni, non avrebbe adeguatamente valutato che il ricorrente, sulla base dei rapporti con una ditta (la Molisana) che aveva opere in subappalto da altra che doveva realizzare un parco eolico (la Nordex), aveva titolo ad intervenire, non avrebbe estromesso alcuna altra società e/o commesso condotte sussumibili nella fattispecie contestata alla stregua del capo di imputazione.La Corte avrebbe travisato i fatti e condannato il ricorrente violando il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza nella individuazione della società persona offesa dal reato, indicata nella Nordex e non in altra società (la Geo).

La Corte avrebbe, inoltre, inaccettabilmente sminuito e dichiarato inattendibili le dichiarazioni di un manager della Nordex, [OSCURATO:PERSONA] - rese nel giudizio di appello in seguito a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - e con le quali questi aveva negato di aver subito minacce dall'imputato; le quali minacce, in ogni caso, non avrebbero potuto sortire l'effetto desiderato poiché il [OSCURATO:PERSONA] non era munito di potestà decisionali.

La Corte avrebbe equivocato il contenuto delle intercettazioni, attribuendo al ricorrente il ruolo di referente del territorio invece chiarito dal teste [OSCURATO:PERSONA] in termini leciti (fg. 32 del ricorso).

Quanto al reato di estorsione di cui al capo H, la Corte avrebbe duplicato la condanna, ponendo a fondamento della decisione lo stesso materiale probatorio inerente al capo G. La Corte avrebbe travisato il contenuto della intercettazione n. 35174 dell'Il luglio 2012, il cui contenuto avrebbe dimostrato l'esistenza di rapporti leciti tra il ricorrente ed il suo interlocutore, inerenti alla spartizione di subappalti relativi ai trasporti di utilità del costruendo parco eolico che il ricorrente già aveva in carico.

L'imputato si duole anche della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso, non risultante dalle parole contenute nelle intercettazioni; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione di cui ai capi L, M ed Ml.

La Corte, a proposito del reato di cui all'art. 513-bis cod.pen., non avrebbe tenuto conto della circostanza che non vi fosse alcuna ditta da coartare e che a nessuno fosse stato impedito di partecipare lealmente all'aggiudicazione dei lavori.

Le due estorsioni contemplate nei capi L ed M sarebbero due porzioni della stessa condotta e dalle dichiarazioni dei manager della Nordex (Baglioni e [OSCURATO:PERSONA]) rimarrebbe escluso che la società avesse avuto imposto di affidare lavori alla ditta Ielapi e pagato somme non dovute alla società Molisana, cui era indirettamente interessato il ricorrente.

Il ricorso, ai fgg. 37 e segg., trasfonde le dichiarazioni del manager Baglioni a conforto dell'assunto e richiama quelle di [OSCURATO:PERSONA] idonee a smentire il dato probatorio tratto dalle intercettazioni, tanto quanto la consulenza tecnica acquisita agli atti, dimostrativa del fatto che la società persona offesa non aveva versato alcuna somma aggiuntiva rispetto all'entità dei lavori indicati nella imputazione, come riportato a fg. 42 del ricorso.Il ricorrente, inoltre, segnala, con riguardo ai reati di estorsione e di illecita concorrenza di cui al capo Ml, che il parallelo procedimento che ineriva alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], si era concluso con un decreto di archiviazione; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione di cui al capo O. La Corte avrebbe travisato le prove, ritenendo sussistente - diversamente che nel parallelo procedimento a carico dei coimputati - la sussistenza dei reati di illecita concorrenza ed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo il ricorso, era titolare di una impresa che avrebbe svolto altre incombenze (lavori di sollevamento) rispetto a quelle assegnate alla ditta dell'imputato (inerenti ai trasporti), sicché non vi poteva essere stata alcuna estromissione della ditta dell'Arcuri che avesse rilievo per la posizione del ricorrente; Mancherebbe anche il pregiudizio patrimoniale idoneo a configurare l'estorsione; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai reati di illecita concorrenza ed estorsione di cui ai capi P, Q ed R (quest'ultimo solo con riferimento al reato di estorsione).

In ordine al reato di illecita concorrenza di cui al capo P, il ricorrente richiama la statuizione assolutoria resa in parallelo procedimento a carico del correo [OSCURATO:PERSONA].

Mancherebbe l'atto di concorrenza sleale, non evincibile dalle intercettazioni, al contrario dimostrative che l'affare non fosse andato a buon fine e che nessuna imposizione si sarebbe verificata nei confronti della società Vestas, siccome finalizzata all'ottenimento di lavori da parte di altra società, come dichiarato dagli stessi rappresentanti della Vestas.

Quanto ai reati di illecita concorrenza e tentata estorsione di cui al capo Q, le risultanze processuali escluderebbero atti di minaccia o violenza nei confronti della Vestas finalizzati a imporre l'affidamento di lavori di trasporto in favore della ditta del ricorrente.

Anche in questo caso, i coimputati erano stati assolti in separato processo e la Corte non individua come persona offesa la Vestas bensì Runco, confondendo la vicenda con quella di cui al capo R. In ordine a quest'ultima imputazione - per la sola parte relativa al reato di estorsione (il ricorrente essendo stato assolto da quello di illecita concorrenza) - la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], soggetto legato ad ambienti malavitosi, non avrebbe potuto ritenersi attendibile, avuto riguardo alle circostanze di fatto indicate a fg. 51 del ricorso; 7) vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena;8) vizio della motivazione in ordine alla confisca della società F.E.

Autotrasporti riferibile al ricorrente, compagine non più operativa al momento della sentenza e che, tenuto conto della estraneità del ricorrente ai fatti sulla base di quanto sostenuto nei precedenti motivi, non avrebbe potuto essere oggetto di provvedimento ablativo.

2.2. Nel ricorso depositato il 20 giugno 2022 si deduce: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di illecita concorrenza di cui al capo G. Nella condotta contestata mancherebbe la dialettica concorrenziale che è tipica del reato in esame, in quanto la ditta riconducibile al ricorrente aveva un contratto di subappalto precedente rispetto alle conversazioni intercettate poste a base della condanna, circostanza oggettiva che la Corte non avrebbe valutato adeguatamente ritenendo che tale contratto non avesse rilevanza, con considerazioni, tuttavia, ininfluenti rispetto al tema.

Pertanto, l'impresa che avrebbe subito gli atti illeciti (la Geo) non avrebbe potuto essere considerata una impresa concorrente.

Non sarebbero stati neanche specificati gli specifici atti di violenza o minaccia posti in essere dal ricorrente e le conversazioni non proverebbero alcunché in questo senso posta la sussistenza, a monte, del contratto di subappalto a loro precedente.

Non sarebbe stata valutata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun potere decisionale, sicché ogni minaccia nei suoi confronti, peraltro negata dal teste, non avrebbe avuto alcun effetto; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di illecita concorrenza di cui ai capi L ed Ml.

Anche in questo caso, mancherebbe l'indicazione di una impresa anche potenzialmente danneggiata e, dunque, di una imprescindibile dialettica concorrenziale, così come era stato ritenuto in sede cautelare dal Tribunale del riesame, con statuizione passata in giudicato in quella fase, identica nei contenuti alla fase processuale stante la scelta del rito abbreviato.

Quanto al reato di cui ai capo L, non sarebbe emersa alcuna specifica condotta intimidatoria posta in essere dal ricorrente nei confronti della società Nordex al fine di condizionare la scelta della ditta alla quale affidare i lavori del by -pass di Cortale, tanto non risultando dalle emergenze valorizzate dalla sentenza impugnata.

Quanto al reato di cui al capo Ml, anche in questo caso mancherebbero atti di illecita concorrenza con violenza e minaccia per assicurare il servizio di guardiania alla ditta [OSCURATO:PERSONA], non potendo bastare i riferimenti al contesto ambientale di tipo mafioso e nulla provando in tal senso le intercettazioni se non la mera ingerenza del ricorrente nella vicenda, priva di interesse concreto;3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di illecita concorrenza di cui al capo O. In questo caso, mancherebbero gli elementi attestanti il concorso del ricorrente nella condotta da altri commessa, essendosi egli limitato a commentare la vicenda senza prenderne parte; 4) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di illecita concorrenza di cui al capo P. Anche in questo caso, mancherebbero atti di violenza o minaccia nei confronti della impresa succube, dai quali non sarebbe stato corretto prescindere così come è avvenuto con la sentenza impugnata; 5) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di illecita concorrenza di cui al capo Q. La sussistenza del reato, come negli altri casi, avrebbe fatto riferimento al contesto ambientale e non a specifici atti illeciti riconducibili alla fattispecie contestata; 6) violazione di legge ed, in particolare, del divieto di bis in idem sostanziale per non avere la Corte ritenuto punibile il ricorrente solo per il più grave reato di estorsione, nel quale avrebbe dovuto ritenersi assorbita la condotta ex art. 513- bis cod.pen., così come contestata nelle singole imputazioni; 7) violazione di legge con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.l. cod.pen., con riferimento a tutte le imputazioni, non essendo stata provata l'appartenenza del ricorrente ad una famiglia di 'ndrangheta e nemmeno tale ruolo in capo ai correi; 8) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte escluso la recidiva senza adeguata diminuzione della pena e valorizzato comportamenti processuali non significativi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono complessivamente infondati. 1.1.Quanto al primo motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022 ed alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, deve rilevarsene la manifesta infondatezza e genericità.

In primo luogo, la Corte di appello, affrontando la questione ai fgg. 18-21 della sentenza impugnata, ha opportunamente richiamato - anche trasfondendo in sentenza il passo di interesse - la pronuncia emessa dalla Corte di cassazione in fase cautelare che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare disposta a suo carico (Sez. 2, n. 9669 del 06/02/2019, Evalto, non massimata).In quella sede e contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di legittimità, con argomenti che il Collegio condivide e ribadisce, aveva superato l'eccezione in tutta la sua ampiezza, ritenendo legittimo il ricorso da parte del Pubblico ministero alla decretazione di urgenza ed all'utilizzo di impianti esterni rispetto a quelli in dotazione della Procura della Repubblica, in forza della specifica attestazione operata dalla polizia giudiziaria circa l'assenza di copertura telefonica nella zona aspromontana di interesse investigativo, che richiedeva l'uso di particolari apparecchiature in loco.

La questione processuale, senza sostanziali modifiche, è stata ancora una volta riproposta in questa sede.

E' a dirsi, inoltre, che essa è generica nella misura in cui non contraddice il rilievo della Corte di appello (fg. 21 della sentenza impugnata) circa il fatto che la prova di responsabilità si fosse basata anche su intercettazioni non sorrette dai due decreti che il ricorrente vorrebbe che fossero dichiarati inutilizzabili in ragione di quanto da lui sostenuto.

Tale circostanza avrebbe dovuto imporre una migliore specificazione delle emergenze potenzialmente non utilizzabili messe a confronto con le altre diversamente acquisite, in guisa da superare la prova di resistenza quale operazione indispensabile per non rendere aspecifico il motivo di ricorso per cassazione.

Infatti, è noto il principio di diritto che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).

1.2. E' infondato il secondo motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022.

Con esso si censura il giudizio di responsabilità in ordine al capo A della imputazione, relativo al tentativo di estorsione pluriaggravata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (da ora in avanti Gamesa), società incaricata di costruire un parco eolico in contrada Piani di Lopa-Campi di S. Antonio.Secondo i giudici di merito, pervenuti a conforme giudizio di condanna, il ricorrente, ponendosi come «referente criminale di zona» aveva imposto alla società il pagamento di una «tassa ambientale» e l'affidamento di lavori inerenti ai trasporti ad una ditta, la Megabianca Italia s.r.1, che successivamente li avrebbe subappaltati alla Autotraporti F.E. riconducibile all'imputato.

1.2.1. La prima censura difensiva, inerente alla circostanza che non fosse stata giudizialmente acclarata la partecipazione del ricorrente alla 'ndrina Mancuso, secondo quanto ritenuto dalla Corte e dal Tribunale a giustificazione del suo ruolo nella vicenda, deve ritenersi correttamente superata da quanto la sentenza impugnata ha specificato ai fgg. 59 e

60. In linea di principio, deve ricordarsi che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850; Sez. 2, n. 6533 del 01/12/2012, Santapaola, Rv. 252084).

Nel caso in esame, attraverso la valorizzazione di alcuni dialoghi sui quali il ricorrente sorvola, la Corte di appello ha messo in luce che Evalto rappresentava la longa manus di [OSCURATO:PERSONA], correo nella estorsione della cui intraneità alla 'ndrangheta neanche il ricorso dubita.

La sentenza impugnata, inoltre, ha richiamato, condividendone le conclusioni, altra statuizione non ancora irrevocabile nella quale il ricorrente era stato condannato come esponente proprio della cosca «Mancuso» (sono stati indicati i riferimenti al proc. n. 4344/R.G.N.R. cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]».

Peraltro, le intercettazioni richiamate dalla Corte territoriale dimostravano che egli si era mosso nella vicenda come rappresentante di varie cosche criminali interessate alla estorsione (fgg. 33-38), sicché è di nessun rilievo in questa sede l'accertamento di appartenenza dell'imputato all'una o all'altra compagine, come si vorrebbe in ricorso.

1.2.2. La seconda censura difensiva non tiene conto di quanto precisato ai fgg. 52-54 della sentenza impugnata, a proposito del fatto che l'imposizione all'impresa che si era realizzata attraverso la condotta del ricorrente era relativa non soltanto ai lavori di trasporto già affidati in subappalto alla Megabianca ma aveva una più ampia estensione, sicché nessuna illogicità può riscontrarsi nella circostanza che il ricorrente si muovesse dopo che la Megabianca aveva instaurato relazioni lavorative con la Gamesa.

1.2.3. Che vi sia stata una mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, secondo quanto adombrato dal ricorrente con altra censura, oltre che essere smentito dalla ricostruzione in fatto operata dalla sentenza impugnata, non è eccezione che può trovare ingresso in questa sede, non risultando dedotta con i motivi di appello.

In punto di diritto, la mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza è una nullità a regime intermedio che in quanto verificatasi in primo grado deve essere dedotta fino alla sentenza del grado successivo e non per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217).

Semmai, nell'atto di appello si era fatta questione in ordine alla genericità del capo di imputazione, da ritenere non ammissibile in ragione della scelta del rito abbreviato (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475).

1.2.4. La censura in ordine alla circostanza che il ricorrente potesse essere stato a sua volta vittima della estorsione - per il fatto che i primi emissari sconosciuti si fossero rivolti ad un suo dipendente - rappresenta una diversa ricostruzione di merito, non rivedibile in questa sede.

Deve, infatti, aversi riguardo al fatto che la Corte di appello, approfondendo il punto ai fgg. 41 e 42 della sentenza, ha richiamato specifici passaggi di dialoghi intercettati - sui quali il ricorso sorvola - nei quali l'imputato aveva egli stesso attribuito a quella prima sollecitazione estorsiva un chiaro significato illecito rivolto non a lui ma alla impresa Gamesa, a dimostrazione che i due sconosciuti in motocicletta presentatisi al cantiere di quest'ultima ditta per pretenderne la «messa a posto», non avessero compreso di interloquire con un operaio dell'imputato e non dell'azienda principale, avendo l'Evalto già in essere contratti di subappalto limitati che giustificavano la presenza anche di suoi dipendenti in quel luogo.

1.2.5. La censura che inerisce alla incidenza sul quadro accusatorio della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante dal momento che la Corte, a fg. 46, ha conferito un valore pressoché nullo alla deposizione di tale teste nell'economia del giudizio relativo al delitto sub capo A, che l'ha condotta a confermare la condanna dell'imputato per tale reato.

1.2.6. Sono infondate tutte le censure volte a contestare la sussistenza delle aggravanti.

Sulla integrazione dell'aggravante dell'appartenenza del ricorrente ad una compagine di tipo 'ndranghetistico (art. 628, terzo comma, n. 3, cod.pen.) si è già detto al punto

1.2.1. Sulla circostanza che l'estorsione fosse stata posta in essere da più persone riunite, la Corte di appello, nella ricostruzione già esaminata, ha correttamente posto l'attenzione sulla prima intimidazione ad opera di due sconosciuti, ricondotta dallo stesso ricorrente, nei dialoghi intercettati, ad un'unica matrice nella quale anch'egli si andava ad inserire quale referente delle famiglie criminali della zona.

Nel che, la presenza simultanea sul luogo del delitto di due persone, così come richiesto dalla oramai pacifica giurisprudenza di legittimità i cui contenuti in diritto non sono contestati in ricorso (Sez.

U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti e successive conformi).

Quanto alla aggravante dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di una cosca, il ricorso è generico a fronte della intera ricostruzione di merito operata senza vizi logico ricostruttivi dalla sentenza impugnata, a proposito del ruolo del ricorrente, già evidenziato fin qui, di referente delle famiglie di 'ndrangheta aventi interesse territoriale diretto al compimento della estorsione quale tipica espressione di egemonia sul territorio e di arricchimento illecito, la cui presenza era stata più volte evocata dal ricorrente nei dialoghi con i rappresentanti dell'impresa estorta e che, peraltro, aveva avuto una diretta estrinsecazione intimidatoria in un danneggiamento effettuato ai macchinari dell'impresa «a pacchetto lavorativo ormai perso» (fg. 43 della sentenza impugnata).

Ogni altra argomentazione difensiva deve ritenersi assorbita, ivi compresa quella relativa alla mancanza di prova di una imposizione di imprese o altro a prezzi superiori a quelli operati dalle altre ditte, poiché nel caso in esame, come si evince dalla sentenza, la natura estorsiva della pretesa consisteva nel decisivo fatto che venisse imposta alla ditta offesa una determinata impresa, così elidendo la libertà contrattuale della vittima in questo danneggiata, con ingiusto profitto per l'impresa favorita in quanto riveniente dalla imposizione e non da una normale scelta libera di mercato da parte del contraente.

1.3. E' infondato il terzo motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022.

Con esso si critica il giudizio di responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione, entrambi aggravati, di cui rispettivamente ai capi G ed H della imputazione.

La Corte di appello tratta dei due reati ai fgg. 64-85 della sentenza impugnata.

1.3.1. Il ricorrente pretenderebbe una diversa ricostruzione di merito delle risultanze processuali, non effettuabile in questa sede alla luce della mancanza di vizi logico-ricostruttivi nella disamina della vicenda effettuata dalla Corte di appello, siccome volta a mettere in luce, con riguardo ad altro ma similare contesto e ad altra azienda estorta (la multinazionale Nordex, incaricata della realizzazione di altro parco eolico, sito in località Amaroni), l'identico ruolo del ricorrente già evidenziatosi in relazione alla vicenda di cui al capo A, circostanza già di per sé correttamente ritenuta dai giudici di merito fortemente significativa sul piano logico.La sentenza impugnata ha basato la sua decisione interpretando il contenuto di diverse intercettazioni che dimostravano come il ricorrente avesse minacciato un manager della Nordex, Henry del Fabbro, finanche della mancata prosecuzione dei lavori relativi al parco eolico se la gestione di essi non fosse stata attribuita a lui quale «referente di quell'area», ruolo che l'interlocutore non stentava a riconoscergli espressamente in uno dei dialoghi richiamati (fg. 70 della sentenza).

La Corte territoriale ha chiarito come il ricorrente non avesse titolo alcuno a ricoprire tale ruolo se non sotto l'ottica criminale, indipendentemente dal fatto di avere in gestione subappalti, non autorizzati peraltro dall'impresa madre, in ordine ad alcune commesse, circostanza che non gli impediva di esternare la sua intenzione di estromettere altra impresa subappaltatrice delle opere (la Geo trasporti, riconducibile alla parte civile [OSCURATO:PERSONA]) e di manifestare la sua condotta prevaricatrice anche nei confronti della ditta dalla quale riceveva i subappalti (la Molisana) e che aveva pagato allo stesso ricorrente anche lavori da lui mai effettuati.

Pertanto, sulla base di una attenta ricostruzione di merito dei fatti, la Corte ha ritenuto la sussistenza di entrambi i reati contestati.

Si ricordi che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Sez.3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

1.3.2. Anche con riguardo a tali capi di imputazione, come per il capo A, non era stata eccepita con l'atto di appello alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sicché la relativa censura non è consentita in questa sede, per quanto già esplicitato al paragrafo

1.2.3. della presente esposizione in diritto.

1.3.3. Del pari, non risulta conforme al vero che la Corte non si sia fatta carico di valutare le dichiarazioni rese dal manager [OSCURATO:PERSONA] ed acquisite nel procedimento di appello.

Al contrario, attraverso una dettagliata analisi contenuta ai fgg. 22-28 della sentenza impugnata, la Corte territoriale - tenendo a mente il contenuto delle intercettazioni dei dialoghi tra il manager ed il ricorrente, invero di estrema chiarezza per le ragioni dell'accusa - ha ritenuto che il teste avesse voluto sminuire i fatti, trincerandosi, più volte, nei «non ricordo», così non fornendo adeguata spiegazione neanche delle sue stesse parole oggetto di captazione.

L'assunto difensivo ulteriore che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse potestà decisionali dirette, risulta superato dalla considerazione che la minaccia all'impresa Nordex era stata veicolata attraverso di lui, che era un manager della multinazionale ben addentro alle vicende degli appalti in Calabria e del ruolo del ricorrente, come dimostrato dalle intercettazioni.

L'operazione ermeneutica effettuata dalla Corte attinge al merito del giudizio, qui non rivedibile in quanto esente da criticità o travisamenti.

Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva.

1.3.4. La sentenza impugnata ha anche messo a fuoco, attraverso la descrizione dei fatti, la sussistenza di entrambi i reati, evidenziando, per un verso, il turbamento delle regole del mercato consistite nella estromissione di ogni soggetto imprenditoriale che non fosse gestito direttamente dall'imputato; per altro verso, rimarcando la realizzazione della condotta estorsiva nei confronti dell'impresa principale attraverso l'affidamento di lavori in subappalto non autorizzati ed ottenendo anche il pagamento di importi per lavori non effettuati (conversazione con esponente della ditta Molisana a nome Giovanni, fg. 71 della sentenza impugnata).

Nessuna duplicazione di condotte punite si è, dunque avuta, così come si sostiene in ricorso senza un adeguato confronto con le specificazioni tratte dal resoconto dei fatti offerto dalla sentenza impugnata.

1.3.5. Ed è qui il caso di sottolineare, in punto di diritto e rispetto a censure contenute anche nel secondo ricorso depositato il 20 giugno 2022, che i due reati di illecita concorrenza e di estorsione possono concorrere tra loro e gli atti di minaccia e violenza di cui all'art. 513-bis cod.pen. - compiuti dal ricorrente secondo quanto evidenziato dai passi delle intercettazioni riportate ai fgg. 70 e 71 della sentenza impugnata - non necessariamente devono essere rivolti al rappresentante dell'impresa in concorrenza.

Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi un decisivo passaggio motivazionale - che esprime principi giuridici in questa sede condivisi - contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, fgg. 27 e 28: «Le illecite forme di esercizio della concorrenza incriminate dalla richiamata disposizione minacciano di rimuovere le precondizioni necessarie all'esplicarsi della stessa libertà di funzionamento del mercato, incidendo al contempo sulla libertà delle persone di autodeterminarsi nello svolgimento delle attività produttive.

E' dunque il libero svolgimento delle iniziative economiche ad essere tutelato, attraverso la sanzione di comportamenti costrittivi o induttivi che possono orientarsi anche sulla libertà di iniziativa delle persone, non più solo sulle cose, come nella condotta contemplata dalla contigua previsione dell'art. 513 cod. pen., che di contro richiede, in alternativa all'uso della violenza, il ricorso a mezzi fraudolenti con il fine di cagionare, in entrambi i casi, l'impedimento o il turbamento dell'esercizio di un'attività industriale o commerciale.

L'idoneità a recare un pregiudizio all'impresa concorrente, contrastandone od ostacolandone la libertà di autodeterminazione, connota la fattispecie dell'art. 513-bis nella sua materialità, poiché costituisce un elemento oggettivo della condotta, a sua volta accompagnata dalla coscienza e volontà di compiere un atto di concorrenza inficiato dal ricorso ai mezzi della violenza o della minaccia, ossia di determinare una situazione di concorrenzialità illecita che rischia obiettivamente di alterare o compromettere l'ordine giuridico del mercato.

Sotto altro profilo, infine, gli elementi che concorrono a descrivere la tipicità del reato di illecita concorrenza impediscono di ritenerne assorbita la condotta nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità.

I due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, cit.), con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640).

Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946)».

Nello stesso senso, la più recente decisione di Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Mazzitelli, Rv. 283758.

Sotto il secondo profilo e con particolare rilievo per il caso in esame, stante l'omologia delle vicende, va ribadito il principio secondo il quale, integra il reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia, di cui all'art. 513-bis cod. pen., l'occupazione da parte di un imprenditore colluso con i clan mafiosi di un certo mercato o di una zona "contrattualmente" stabilita, conseguente all'azione intimidatoria del gruppo criminale egemone sul territorio, determinando tale illecita concorrenza "ambientale" un forzoso boicottaggio ai danni degli altri operatori del settore, anche quando la condotta intimidatoria sia indirizzata a soggetti diversi dai concorrenti in senso stretto (fattispecie in cui, attraverso l'appoggio della cosca locale, veniva imposta agli esercenti commerciali la fornitura in via esclusiva di "slot machine" di un certo imprenditore) (Sez. 2, n. 34214 del 15/10/2020, Capriati, Rv. 280237, che richiama analogo orientamento già espresso da Sez. 6, n. 37520 del 18/04/2019, Rocca, Rv. 276725 a sua volta presa in considerazione dalla sentenza delle SS.UU.

Guadagni, già richiamata, fg. 24).Inoltre, la stessa decisione della Seconda Sezione Penale di questa Corte, Capriati, prima citata, ha stabilito il principio secondo cui, integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, ex art. 513-bis cod. pen., l'acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico dovuta all'accordo con i clan di stampo mafioso che, attraverso condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, precluda tanto l'accesso nel settore di altri concorrenti, quanto la libertà dell'esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore.

1.3.6. In ordine alla censura sulla sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di cosche di quella tipologia, può rimandarsi a ciò che si è osservato a proposito del reato di cui al capo A al paragrafo

1.2.6. delle presenti considerazioni in diritto, il ricorrente avendo assunto lo stesso ruolo criminale (indipendentemente dalle specifiche parole utilizzate nei singoli contesti) anche in relazione alle vicende descritte ai capi G ed H ed agli altri episodi ancora da esaminare, a dimostrazione della tenuta complessiva della accusa sotto il profilo logico-ricostruttivo, a volte con precise e chiare esternazioni del ricorrente volte ad individuarlo quale «referente» delle cosche di 'ndrangheta interessate a gestire gli appalti nel settore di interesse.

1.4. E' infondato il quarto motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022.

Con esso si critica il giudizio di responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione aggravati, di cui ai capi L, M e M1 della imputazione.

1.4.1. La sentenza impugnata ha sottolineato la circostanza sempre più significativa in chiave logico-ricostruttiva per evidenziare l'esistenza di un radicato «sistema» di relazioni tra le cosche e le imprese e della quale il ricorso non tiene conto - che il ricorrente, in relazione alla costruzione di un by -pass stradale nel territorio di Cortale relativo a dei lavori affidati alla ditta Nordex per la costruzione di un parco eolico in Amaroni (capi L ed M), aveva assunto lo stesso ruolo già evidenziatosi a proposito dei fatti già esaminati in relazione ai precedenti motivi, vale a dire di «referente mafioso» delle compagini criminali radicate nei luoghi di riferimento, che poteva decidere quale impresa doveva effettuare i lavori (in questo caso la ditta Ielapi/Romeo anche se formalmente l'esecutrice era la Molisana) - senza che la Nordex potesse scegliere liberamente tra quelle potenzialmente presenti sul mercato - ed anche la «tassa ambientale» che l'impresa avrebbe dovuto corrispondere per la «messa a posto», circostanza direttamente deducibile dalle intercettazioni citate in sentenza, a dispetto di ogni altra contraria deduzione.

1.4.2. Si richiama il paragrafo

1.3.3. delle presenti considerazioni in diritto quanto alle argomentazioni offerte dalla Corte in relazione alla valenza poco significativa delle dichiarazioni rese al processo dai manager della Nordex, Baglioni e [OSCURATO:PERSONA], rispetto al contenuto delle intercettazioni dei dialoghi intrattenuti con il ricorrente e dimostrativi del timore da costoro nutrito verso quest'ultimo, nonché del riconoscimento del suo ruolo criminale in quel contesto, ben ricostruito nel dettaglio dalla Corte, di nuovo ai fgg. 93 e seguenti della sentenza impugnata, dove si richiamano intercettazioni, dimenticate dal ricorrente, dimostrative di come egli fosse il soggetto che doveva risolvere la questione, che era presente pur non avendone titolo alla consegna dei lavori, che invitava Ielapi a sovrafatturare i lavori alla Nordex, che richiedeva a [OSCURATO:PERSONA] somme ulteriori quale tangente mafiosa, rapportandosi personalmente al soggetto mafioso che comandava in quel territorio (in questo caso [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente commentava i fatti e dal quale riceveva disposizioni).

Sulla configurabilità di entrambi i reati contestati ai capi L ed M, avuto riguardo a tali specifiche condotte ben descritte e differenziate a fg. 97 della sentenza impugnata anche in relazione alle diverse fasi ed ai diversi delitti, si richiama quanto sottolineato in diritto ai precedenti paragrafi

1.3.5. e 1.3.6., in punto di sussistenza anche delle aggravanti contestate, con superamento di ogni ulteriore obiezione difensiva.

1.4.3. In ordine ai reati di estorsione e illecita concorrenza condensati nel capo Ml, il ricorrente trascura del tutto la ricostruzione operata dalla Corte ai fgg. 136- 139 della sentenza impugnata, dove sono state citate le conversazioni dalle quali emergeva a chiare lettere che il ricorrente aveva imposto alla Nordex, sempre assumendo l'oramai noto ruolo di portavoce degli interessi delle cosche del luogo, anche il servizio di guardiania relativo al parco eolico già interessato dai lavori di costruzione del by-pass di cui ai precedenti capi L ed M prima esaminati.

Significative, tra le tante, la conversazione nella quale il ricorrente diceva espressamente che «se non c'è guardianeria questo parco non si fa», quella nella quale Baglioni della Nordex manifestava al ricorrente la difficoltà contabile a giustificare tale servizio in corso da mesi e la richiesta di pagamento del medesimo servizio sempre proveniente da Evalto ma inoltrata all'impresa da terzi (fgg. 136- 138 della sentenza impugnata).

Rimane irrilevante e generico, rispetto a tale prospettiva basata su elementi di fatto dei quali il ricorso non tratta, l'assunto per cui dovrebbe avere un qualche significato a discarico l'intervenuta archiviazione della quale ha beneficiato altro originario coindagato del medesimo reato.

Anche in relazione al reato estorsivo di cui si discute, vale il principio di diritto, già richiamato, secondo il quale, nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato la compromissione dell'autonomia contrattuale della vittima, costretta ad assumere una persona non scelta da lei come "buttafuori" del locale di sua proprietà, senza la possibilità di valutarne le qualità personali, di particolare importanza in ragione della delicatezza delle mansioni) (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998).

Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva, anche in riferimento a quanto dedotto con il secondo ricorso.

1.5. E' infondato il quinto motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022.

Con esso si critica il giudizio di responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione, entrambi aggravati, di cui al capo O della imputazione.

Anche in relazione a tali delitti, la Corte ha premesso che l'imputato aveva avuto il medesimo ruolo criminale svolto nelle precedenti occasioni, questa volta riferibili alla costruzione di un parco eolico indicato come parco [OSCURATO:PERSONA], nella zona di Crotone.

Questo assunto rappresenta un primo elemento logico di valutazione avente, allo stato della trattazione delle vicende incriminate, una valenza significativa in punto di responsabilità e di interpretazione delle emergenze processuali, che il ricorso trascura .

Nella vicenda sussunta nel capo O, Evalto si era fatto tramite di imposizioni mafiose alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto fornire una gru alla Nordex ed eseguire i trasporti connessi.

Le intercettazioni citate ai fgg. 182-184 della sentenza - sulle quali il ricorso sorvola - dimostravano che Arcuri era stato intimidito e costretto a ridimensionare la portata dei lavori da fornire alla Nordex in favore della impresa (Molisana) legata ad Evalto e che aveva effettuato i trasporti invece di quella, adibita al medesimo settore (la Geo), riferibile ad Arcuri.

Le diverse considerazioni difensive, oltre che inerenti al merito del giudizio, sono evasive rispetto al fulcro dell'accusa ricavato dalle intercettazioni non citate in ricorso.

Sui profili giuridici, idonei a configurare entrambi i reati siccome contestati, basterà rinviare ai paragrafi

1.3.5. e

1.3.6. delle presenti considerazioni in diritto.

1.6. E' infondato il sesto motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022.

Con esso si critica il giudizio di responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione aggravati, di cui ai capi P,Q ed R della imputazione.

1.6.1. Le vicende descritte nei capi di imputazione sono legate alla realizzazione del parco eolico di Cutro in territorio di Crotone, commissionato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla società Vestas Italia.Le argomentazioni difensive ineriscono al merito del giudizio e sono generiche.

La Corte di appello ha iniziato la disamina dalla vicenda di cui al capo R, inerente alla estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore nel settore dei sollevamenti e dei trasporti, soggetto che aveva espressamente dichiarato di aver ricevuto personalmente dal ricorrente la minaccia estorsiva consistente nel fatto di dover accettare il subappalto dei lavori commissionatigli dalla Vestas ad imprese legate all'imputato, secondo quanto da questi preteso in virtù di una funzione di comando in quel territorio («qui è zona nostra e comandiamo noi», fg. 228 della sentenza impugnata).

In esecuzione di tale proposito, la persona offesa aveva raccontato di un incontro procuratogli dall'imputato con un soggetto malavitoso che comandava nella zona e che da lui veniva indicato come «l'ingegnere Trapasso», che aveva rinnovato le richieste estorsive consistenti nell'affidare i trasporti al ricorrente, nell'assumere personale e nel fare alloggiare i dipendenti della vittima in una struttura determinata (fgg. 230 e 231 della sentenza impugnata).

La persona offesa aveva accondisceso a tali richieste con riguardo alle prestazioni del ricorrente perché impaurita dalle minacce ricevute.

La Corte ha, poi, individuato una condotta estorsiva e di illecita concorrenza, non portata a piena consumazione, prodromica a quella di cui al capo R e condensata nel capo Q, siccome volta a raffigurare il tentativo di far affidare ad Evalto il servizio di trasporto delle pale coliche della Vestas dal porto di Taranto a Cutro, un «pacchetto completo» che avrebbe del tutto esautorato ogni ditta rivale e che non si era realizzato poi optandosi per l'imposizione del subappalto di cui al capo R. Altro episodio di concorrenza illecita ai sensi dell'art. 513-bis cod.pen. , infine, era quello descritto al capo P, avendo il ricorrente interceduto presso la Vestas affinchè affidasse alcuni lavori di sollevamento a persona con la quale egli era in contatto diretto ([OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA], cfr. fg. 236 della sentenza impugnata), senza che ciò si realizzasse e senza che la mancata realizzazione dell'evento avesse eliso la responsabilità del ricorrente trattandosi di reato di pericolo.

1.6.2. Dopo le premesse descrittive, la Corte, con argomenti che i ricorsi solo genericamente contestano, ha indicato, quale primo elemento logico di valutazione, il fatto che il ricorrente avesse posto in essere ancora una volta una condotta analoga a quella tenuta con riferimento ad altri appalti riguardanti il settore eolico prima esaminati.

In secondo luogo, la Corte ha messo in luce precise emergenze processuali relative all'interessamento delle cosche mafiose della zona affinché il ricorrente ottenesse i lavori relativi ai trasporti del parco di Cutro, evidenziando dai fgg. 244 e segg., precisi riscontri esterni alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] idonei a giustificare il giudizio di attendibilità criticato dal ricorrente.

Tali riscontri, non richiamati in ricorso ed idonei a superare le obiezioni difensive più specifiche ma che non tengono conto di tali dati processuali, sono stati indicati in specifiche intercettazioni di dialoghi tra il ricorrente ed i suoi referenti criminali, aventi ad oggetto le modalità della imposizione a Runco in senso conforme alle dichiarazioni di quest'ultimo ed alle vicende pregresse di cui al capo Q ed ancora di quelle relative al capo P (fgg. 244 e segg. della sentenza impugnata).

La Corte ha offerto una certosina ricostruzione delle vicende che non presenta vizi logici ed è fondata su specifici dati processuali non richiamati nei ricorsi, a dimostrazione della loro genericità.

1.7. E' infondato il settimo motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022.

Il ricorrente non è stato ritenuto meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la molteplicità e gravità dei fatti commessi e per l'esistenza di un precedente penale specifico per tentata estorsione.

Tali dati, hanno orientato la Corte a ritenere congrua una pena ben al di sotto della media edittale per il reato di estorsione consumata di cui al capo L, con giudizio che ha tenuto conto della elisione della recidiva, della sussistenza delle aggravanti e degli aumenti per la continuazione, invero assai contenuti ed ulteriormente ridotti dalla Corte rispetto alla statuizione di primo grado.

La motivazione, contenuta a fg. 257 della sentenza impugnata, è immune da vizi rilevabili in questa sede, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

Inoltre, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

1.8. E' infondato anche l'ultimo motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022.

La Corte ha ampiamente motivato sulle ragioni della confisca della società di trasporti riferibile al ricorrente e da lui gestita attraverso l'uso delle modalità criminali che ne hanno contraddistinto la condotta in tutte le vicende oggetto di scrutinio processuale e che avevano consentito a tale società di accaparrarsi lavori in forza della commissione di specifici reati.

Le deduzioni del ricorrente sono generiche e non richiamano tali assunti condensati ai fgg. 258 e 259 della sentenza impugnata, mentre non si comprende il suo interesse ad eccepire la circostanza che la società, in quanto non più operativa, non avrebbe dovuto subire il provvedimento ablativo.

2. Tutte le argomentazioni fin qui spese per ritenere infondati i motivi del ricorso depositato il 23 giugno 2022 assorbono ogni deduzione contenuta nel secondo ricorso proposto nell'interesse del ricorrente.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/11/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori delle parti civili: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi, depositando comparse conclusionali e note delle spese; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile Nordex Italia s.r.I., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi depositando comparsa conclusionale e nota spese; sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 9 settembre 2019, ha confermato la responsabilità del ricorrente per una serie di reati di estorsione e di illecita concorrenza con minaccia e violenza, perpetrati nei confronti di imprese interessate alla realizzazione di parchi eolici in Calabria, alle quali, con metodo mafioso e nella qualità di appartenente ad una cosca di 'ndrangheta (la 'ndrina Mancuso), l'imputato aveva chiesto l'ottenimento di lavori in subappalto o il pagamento della cosiddetta tassa ambientale, ponendosi quale «referente di zona». 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori e con distinti atti, entrambi a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Nel ricorso depositato il 23 giugno 2022, si deduce: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto inutilizzabili le intercettazioni disposte in esecuzione dei decreti autorizzativi n. 193/12 e 959/12, che avrebbero dovuto essere ritenuti affetti da nullità in conseguenza del fatto che l'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto ricorso alla decretazione di urgenza in ragione di una mera attestazione dei Carabinieri relativa alla assenza di segnale nella zona di interesse sita nel territorio dell'Aspromonte, attestazione non meglio documentata sotto il profilo tecnico - e dunque generica - che non avrebbe potuto comportare la deroga ai principi stabiliti dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.. Su tale questione, anche la Corte di cassazione, in sede cautelare, non avrebbe offerto risposta, limitandosi a statuire sul diverso aspetto relativo alla inidoneità degli impianti della Procura ad effettuare le intercettazioni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo A della imputazione. Il ricorrente è stato ritenuto esecutore materiale della tentata estorsione alla ditta Gamesa in quanto esponente della 'ndrina Mancuso; ciò, nonostante nessuna sentenza avrebbe attestato tale sua appartenenza criminale alla associazione denominata 'ndrangheta. La Corte, basandosi sul contenuto delle intercettazioni, avrebbe trascurato la prova documentale secondo la quale, alla data della presunta richiesta estorsiva (28.5.2012), la società Gamesa aveva già affidato in subappalto i lavori ad altra società (Megabianca), sicché il ricorrente non avrebbe potuto commettere la contestata condotta volta a costringere la Gamesa proprio a tale tipo di affidamento a condizioni deteriori per la società. La Corte avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, stabilendo che la condotta avrebbe avuto ad oggetto altri e successivi lavori che la Megabianca doveva subappaltare, a sua volta, ad altra società alla quale era interessato il ricorrente, il quale era già in rapporti lavorativi leciti con la Gamesa prima della pretesa estorsione, altro dato documentale che la Corte avrebbe trascurato e che si porrebbe in contrasto con il contenuto delle intercettazioni valorizzate dalla sentenza (fg. 17 del ricorso). Non sarebbe stato valutato il fatto che la minaccia estorsiva era stata effettuata da due sconosciuti nei confronti di un dipendente dello stesso ricorrente, circostanza che renderebbe illogica l'assunzione del ruolo illecito ritagliato dalla Corte all'imputato, invece a sua volta vittima della pretesa estorsiva. Infine, la Corte avrebbe attribuito rilievo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], soggetto inattendibile il quale, comunque, non avrebbe formulato accuse nei confronti del ricorrente riguardo al reato di cui si discute. Nel ricorso ci si duole anche della ritenuta sussistenza delle aggravanti delle più persone riunite - legata incongruamente alla condotta contro il ricorrente posta in essere da due sconosciuti - di quella della appartenenza mafiosa, non dimostrata per le ragioni dette, dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolazione, escluso dalle circostanze di fatto della vicenda; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati aggravati di illecita concorrenza con minaccia o violenza ed estorsione di cui ai capi G ed H. Quanto al reato di illecita concorrenza di cui al capo G, la Corte, basandosi sul contenuto delle intercettazioni, non avrebbe adeguatamente valutato che il ricorrente, sulla base dei rapporti con una ditta (la Molisana) che aveva opere in subappalto da altra che doveva realizzare un parco eolico (la Nordex), aveva titolo ad intervenire, non avrebbe estromesso alcuna altra società e/o commesso condotte sussumibili nella fattispecie contestata alla stregua del capo di imputazione.La Corte avrebbe travisato i fatti e condannato il ricorrente violando il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza nella individuazione della società persona offesa dal reato, indicata nella Nordex e non in altra società (la Geo). La Corte avrebbe, inoltre, inaccettabilmente sminuito e dichiarato inattendibili le dichiarazioni di un manager della Nordex, [OSCURATO:PERSONA] - rese nel giudizio di appello in seguito a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - e con le quali questi aveva negato di aver subito minacce dall'imputato; le quali minacce, in ogni caso, non avrebbero potuto sortire l'effetto desiderato poiché il [OSCURATO:PERSONA] non era munito di potestà decisionali. La Corte avrebbe equivocato il contenuto delle intercettazioni, attribuendo al ricorrente il ruolo di referente del territorio invece chiarito dal teste [OSCURATO:PERSONA] in termini leciti (fg. 32 del ricorso). Quanto al reato di estorsione di cui al capo H, la Corte avrebbe duplicato la condanna, ponendo a fondamento della decisione lo stesso materiale probatorio inerente al capo G. La Corte avrebbe travisato il contenuto della intercettazione n. 35174 dell'Il luglio 2012, il cui contenuto avrebbe dimostrato l'esistenza di rapporti leciti tra il ricorrente ed il suo interlocutore, inerenti alla spartizione di subappalti relativi ai trasporti di utilità del costruendo parco eolico che il ricorrente già aveva in carico. L'imputato si duole anche della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso, non risultante dalle parole contenute nelle intercettazioni; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione di cui ai capi L, M ed Ml. La Corte, a proposito del reato di cui all'art. 513-bis cod.pen., non avrebbe tenuto conto della circostanza che non vi fosse alcuna ditta da coartare e che a nessuno fosse stato impedito di partecipare lealmente all'aggiudicazione dei lavori. Le due estorsioni contemplate nei capi L ed M sarebbero due porzioni della stessa condotta e dalle dichiarazioni dei manager della Nordex (Baglioni e [OSCURATO:PERSONA]) rimarrebbe escluso che la società avesse avuto imposto di affidare lavori alla ditta Ielapi e pagato somme non dovute alla società Molisana, cui era indirettamente interessato il ricorrente. Il ricorso, ai fgg. 37 e segg., trasfonde le dichiarazioni del manager Baglioni a conforto dell'assunto e richiama quelle di [OSCURATO:PERSONA] idonee a smentire il dato probatorio tratto dalle intercettazioni, tanto quanto la consulenza tecnica acquisita agli atti, dimostrativa del fatto che la società persona offesa non aveva versato alcuna somma aggiuntiva rispetto all'entità dei lavori indicati nella imputazione, come riportato a fg. 42 del ricorso.Il ricorrente, inoltre, segnala, con riguardo ai reati di estorsione e di illecita concorrenza di cui al capo Ml, che il parallelo procedimento che ineriva alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], si era concluso con un decreto di archiviazione; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione di cui al capo O. La Corte avrebbe travisato le prove, ritenendo sussistente - diversamente che nel parallelo procedimento a carico dei coimputati - la sussistenza dei reati di illecita concorrenza ed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo il ricorso, era titolare di una impresa che avrebbe svolto altre incombenze (lavori di sollevamento) rispetto a quelle assegnate alla ditta dell'imputato (inerenti ai trasporti), sicché non vi poteva essere stata alcuna estromissione della ditta dell'Arcuri che avesse rilievo per la posizione del ricorrente; Mancherebbe anche il pregiudizio patrimoniale idoneo a configurare l'estorsione; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai reati di illecita concorrenza ed estorsione di cui ai capi P, Q ed R (quest'ultimo solo con riferimento al reato di estorsione). In ordine al reato di illecita concorrenza di cui al capo P, il ricorrente richiama la statuizione assolutoria resa in parallelo procedimento a carico del correo [OSCURATO:PERSONA]. Mancherebbe l'atto di concorrenza sleale, non evincibile dalle intercettazioni, al contrario dimostrative che l'affare non fosse andato a buon fine e che nessuna imposizione si sarebbe verificata nei confronti della società Vestas, siccome finalizzata all'ottenimento di lavori da parte di altra società, come dichiarato dagli stessi rappresentanti della Vestas. Quanto ai reati di illecita concorrenza e tentata estorsione di cui al capo Q, le risultanze processuali escluderebbero atti di minaccia o violenza nei confronti della Vestas finalizzati a imporre l'affidamento di lavori di trasporto in favore della ditta del ricorrente. Anche in questo caso, i coimputati erano stati assolti in separato processo e la Corte non individua come persona offesa la Vestas bensì Runco, confondendo la vicenda con quella di cui al capo R. In ordine a quest'ultima imputazione - per la sola parte relativa al reato di estorsione (il ricorrente essendo stato assolto da quello di illecita concorrenza) - la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], soggetto legato ad ambienti malavitosi, non avrebbe potuto ritenersi attendibile, avuto riguardo alle circostanze di fatto indicate a fg. 51 del ricorso; 7) vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena;8) vizio della motivazione in ordine alla confisca della società F.E. Autotrasporti riferibile al ricorrente, compagine non più operativa al momento della sentenza e che, tenuto conto della estraneità del ricorrente ai fatti sulla base di quanto sostenuto nei precedenti motivi, non avrebbe potuto essere oggetto di provvedimento ablativo. 2.2. Nel ricorso depositato il 20 giugno 2022 si deduce: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di illecita concorrenza di cui al capo G. Nella condotta contestata mancherebbe la dialettica concorrenziale che è tipica del reato in esame, in quanto la ditta riconducibile al ricorrente aveva un contratto di subappalto precedente rispetto alle conversazioni intercettate poste a base della condanna, circostanza oggettiva che la Corte non avrebbe valutato adeguatamente ritenendo che tale contratto non avesse rilevanza, con considerazioni, tuttavia, ininfluenti rispetto al tema. Pertanto, l'impresa che avrebbe subito gli atti illeciti (la Geo) non avrebbe potuto essere considerata una impresa concorrente. Non sarebbero stati neanche specificati gli specifici atti di violenza o minaccia posti in essere dal ricorrente e le conversazioni non proverebbero alcunché in questo senso posta la sussistenza, a monte, del contratto di subappalto a loro precedente. Non sarebbe stata valutata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun potere decisionale, sicché ogni minaccia nei suoi confronti, peraltro negata dal teste, non avrebbe avuto alcun effetto; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di illecita concorrenza di cui ai capi L ed Ml. Anche in questo caso, mancherebbe l'indicazione di una impresa anche potenzialmente danneggiata e, dunque, di una imprescindibile dialettica concorrenziale, così come era stato ritenuto in sede cautelare dal Tribunale del riesame, con statuizione passata in giudicato in quella fase, identica nei contenuti alla fase processuale stante la scelta del rito abbreviato. Quanto al reato di cui ai capo L, non sarebbe emersa alcuna specifica condotta intimidatoria posta in essere dal ricorrente nei confronti della società Nordex al fine di condizionare la scelta della ditta alla quale affidare i lavori del by -pass di Cortale, tanto non risultando dalle emergenze valorizzate dalla sentenza impugnata. Quanto al reato di cui al capo Ml, anche in questo caso mancherebbero atti di illecita concorrenza con violenza e minaccia per assicurare il servizio di guardiania alla ditta [OSCURATO:PERSONA], non potendo bastare i riferimenti al contesto ambientale di tipo mafioso e nulla provando in tal senso le intercettazioni se non la mera ingerenza del ricorrente nella vicenda, priva di interesse concreto;3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di illecita concorrenza di cui al capo O. In questo caso, mancherebbero gli elementi attestanti il concorso del ricorrente nella condotta da altri commessa, essendosi egli limitato a commentare la vicenda senza prenderne parte; 4) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di illecita concorrenza di cui al capo P. Anche in questo caso, mancherebbero atti di violenza o minaccia nei confronti della impresa succube, dai quali non sarebbe stato corretto prescindere così come è avvenuto con la sentenza impugnata; 5) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di illecita concorrenza di cui al capo Q. La sussistenza del reato, come negli altri casi, avrebbe fatto riferimento al contesto ambientale e non a specifici atti illeciti riconducibili alla fattispecie contestata; 6) violazione di legge ed, in particolare, del divieto di bis in idem sostanziale per non avere la Corte ritenuto punibile il ricorrente solo per il più grave reato di estorsione, nel quale avrebbe dovuto ritenersi assorbita la condotta ex art. 513- bis cod.pen., così come contestata nelle singole imputazioni; 7) violazione di legge con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.l. cod.pen., con riferimento a tutte le imputazioni, non essendo stata provata l'appartenenza del ricorrente ad una famiglia di 'ndrangheta e nemmeno tale ruolo in capo ai correi; 8) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte escluso la recidiva senza adeguata diminuzione della pena e valorizzato comportamenti processuali non significativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono complessivamente infondati. 1.1.Quanto al primo motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022 ed alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, deve rilevarsene la manifesta infondatezza e genericità. In primo luogo, la Corte di appello, affrontando la questione ai fgg. 18-21 della sentenza impugnata, ha opportunamente richiamato - anche trasfondendo in sentenza il passo di interesse - la pronuncia emessa dalla Corte di cassazione in fase cautelare che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare disposta a suo carico (Sez. 2, n. 9669 del 06/02/2019, Evalto, non massimata).In quella sede e contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di legittimità, con argomenti che il Collegio condivide e ribadisce, aveva superato l'eccezione in tutta la sua ampiezza, ritenendo legittimo il ricorso da parte del Pubblico ministero alla decretazione di urgenza ed all'utilizzo di impianti esterni rispetto a quelli in dotazione della Procura della Repubblica, in forza della specifica attestazione operata dalla polizia giudiziaria circa l'assenza di copertura telefonica nella zona aspromontana di interesse investigativo, che richiedeva l'uso di particolari apparecchiature in loco. La questione processuale, senza sostanziali modifiche, è stata ancora una volta riproposta in questa sede. E' a dirsi, inoltre, che essa è generica nella misura in cui non contraddice il rilievo della Corte di appello (fg. 21 della sentenza impugnata) circa il fatto che la prova di responsabilità si fosse basata anche su intercettazioni non sorrette dai due decreti che il ricorrente vorrebbe che fossero dichiarati inutilizzabili in ragione di quanto da lui sostenuto. Tale circostanza avrebbe dovuto imporre una migliore specificazione delle emergenze potenzialmente non utilizzabili messe a confronto con le altre diversamente acquisite, in guisa da superare la prova di resistenza quale operazione indispensabile per non rendere aspecifico il motivo di ricorso per cassazione. Infatti, è noto il principio di diritto che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). 1.2. E' infondato il secondo motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022. Con esso si censura il giudizio di responsabilità in ordine al capo A della imputazione, relativo al tentativo di estorsione pluriaggravata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (da ora in avanti Gamesa), società incaricata di costruire un parco eolico in contrada Piani di Lopa-Campi di S. Antonio.Secondo i giudici di merito, pervenuti a conforme giudizio di condanna, il ricorrente, ponendosi come «referente criminale di zona» aveva imposto alla società il pagamento di una «tassa ambientale» e l'affidamento di lavori inerenti ai trasporti ad una ditta, la Megabianca Italia s.r.1, che successivamente li avrebbe subappaltati alla Autotraporti F.E. riconducibile all'imputato. 1.2.1. La prima censura difensiva, inerente alla circostanza che non fosse stata giudizialmente acclarata la partecipazione del ricorrente alla 'ndrina Mancuso, secondo quanto ritenuto dalla Corte e dal Tribunale a giustificazione del suo ruolo nella vicenda, deve ritenersi correttamente superata da quanto la sentenza impugnata ha specificato ai fgg. 59 e 60. In linea di principio, deve ricordarsi che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850; Sez. 2, n. 6533 del 01/12/2012, Santapaola, Rv. 252084). Nel caso in esame, attraverso la valorizzazione di alcuni dialoghi sui quali il ricorrente sorvola, la Corte di appello ha messo in luce che Evalto rappresentava la longa manus di [OSCURATO:PERSONA], correo nella estorsione della cui intraneità alla 'ndrangheta neanche il ricorso dubita. La sentenza impugnata, inoltre, ha richiamato, condividendone le conclusioni, altra statuizione non ancora irrevocabile nella quale il ricorrente era stato condannato come esponente proprio della cosca «Mancuso» (sono stati indicati i riferimenti al proc. n. 4344/R.G.N.R. cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]». Peraltro, le intercettazioni richiamate dalla Corte territoriale dimostravano che egli si era mosso nella vicenda come rappresentante di varie cosche criminali interessate alla estorsione (fgg. 33-38), sicché è di nessun rilievo in questa sede l'accertamento di appartenenza dell'imputato all'una o all'altra compagine, come si vorrebbe in ricorso. 1.2.2. La seconda censura difensiva non tiene conto di quanto precisato ai fgg. 52-54 della sentenza impugnata, a proposito del fatto che l'imposizione all'impresa che si era realizzata attraverso la condotta del ricorrente era relativa non soltanto ai lavori di trasporto già affidati in subappalto alla Megabianca ma aveva una più ampia estensione, sicché nessuna illogicità può riscontrarsi nella circostanza che il ricorrente si muovesse dopo che la Megabianca aveva instaurato relazioni lavorative con la Gamesa. 1.2.3. Che vi sia stata una mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, secondo quanto adombrato dal ricorrente con altra censura, oltre che essere smentito dalla ricostruzione in fatto operata dalla sentenza impugnata, non è eccezione che può trovare ingresso in questa sede, non risultando dedotta con i motivi di appello. In punto di diritto, la mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza è una nullità a regime intermedio che in quanto verificatasi in primo grado deve essere dedotta fino alla sentenza del grado successivo e non per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217). Semmai, nell'atto di appello si era fatta questione in ordine alla genericità del capo di imputazione, da ritenere non ammissibile in ragione della scelta del rito abbreviato (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475). 1.2.4. La censura in ordine alla circostanza che il ricorrente potesse essere stato a sua volta vittima della estorsione - per il fatto che i primi emissari sconosciuti si fossero rivolti ad un suo dipendente - rappresenta una diversa ricostruzione di merito, non rivedibile in questa sede. Deve, infatti, aversi riguardo al fatto che la Corte di appello, approfondendo il punto ai fgg. 41 e 42 della sentenza, ha richiamato specifici passaggi di dialoghi intercettati - sui quali il ricorso sorvola - nei quali l'imputato aveva egli stesso attribuito a quella prima sollecitazione estorsiva un chiaro significato illecito rivolto non a lui ma alla impresa Gamesa, a dimostrazione che i due sconosciuti in motocicletta presentatisi al cantiere di quest'ultima ditta per pretenderne la «messa a posto», non avessero compreso di interloquire con un operaio dell'imputato e non dell'azienda principale, avendo l'Evalto già in essere contratti di subappalto limitati che giustificavano la presenza anche di suoi dipendenti in quel luogo. 1.2.5. La censura che inerisce alla incidenza sul quadro accusatorio della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante dal momento che la Corte, a fg. 46, ha conferito un valore pressoché nullo alla deposizione di tale teste nell'economia del giudizio relativo al delitto sub capo A, che l'ha condotta a confermare la condanna dell'imputato per tale reato. 1.2.6. Sono infondate tutte le censure volte a contestare la sussistenza delle aggravanti. Sulla integrazione dell'aggravante dell'appartenenza del ricorrente ad una compagine di tipo 'ndranghetistico (art. 628, terzo comma, n. 3, cod.pen.) si è già detto al punto 1.2.1. Sulla circostanza che l'estorsione fosse stata posta in essere da più persone riunite, la Corte di appello, nella ricostruzione già esaminata, ha correttamente posto l'attenzione sulla prima intimidazione ad opera di due sconosciuti, ricondotta dallo stesso ricorrente, nei dialoghi intercettati, ad un'unica matrice nella quale anch'egli si andava ad inserire quale referente delle famiglie criminali della zona. Nel che, la presenza simultanea sul luogo del delitto di due persone, così come richiesto dalla oramai pacifica giurisprudenza di legittimità i cui contenuti in diritto non sono contestati in ricorso (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti e successive conformi). Quanto alla aggravante dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di una cosca, il ricorso è generico a fronte della intera ricostruzione di merito operata senza vizi logico ricostruttivi dalla sentenza impugnata, a proposito del ruolo del ricorrente, già evidenziato fin qui, di referente delle famiglie di 'ndrangheta aventi interesse territoriale diretto al compimento della estorsione quale tipica espressione di egemonia sul territorio e di arricchimento illecito, la cui presenza era stata più volte evocata dal ricorrente nei dialoghi con i rappresentanti dell'impresa estorta e che, peraltro, aveva avuto una diretta estrinsecazione intimidatoria in un danneggiamento effettuato ai macchinari dell'impresa «a pacchetto lavorativo ormai perso» (fg. 43 della sentenza impugnata). Ogni altra argomentazione difensiva deve ritenersi assorbita, ivi compresa quella relativa alla mancanza di prova di una imposizione di imprese o altro a prezzi superiori a quelli operati dalle altre ditte, poiché nel caso in esame, come si evince dalla sentenza, la natura estorsiva della pretesa consisteva nel decisivo fatto che venisse imposta alla ditta offesa una determinata impresa, così elidendo la libertà contrattuale della vittima in questo danneggiata, con ingiusto profitto per l'impresa favorita in quanto riveniente dalla imposizione e non da una normale scelta libera di mercato da parte del contraente. 1.3. E' infondato il terzo motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022. Con esso si critica il giudizio di responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione, entrambi aggravati, di cui rispettivamente ai capi G ed H della imputazione. La Corte di appello tratta dei due reati ai fgg. 64-85 della sentenza impugnata. 1.3.1. Il ricorrente pretenderebbe una diversa ricostruzione di merito delle risultanze processuali, non effettuabile in questa sede alla luce della mancanza di vizi logico-ricostruttivi nella disamina della vicenda effettuata dalla Corte di appello, siccome volta a mettere in luce, con riguardo ad altro ma similare contesto e ad altra azienda estorta (la multinazionale Nordex, incaricata della realizzazione di altro parco eolico, sito in località Amaroni), l'identico ruolo del ricorrente già evidenziatosi in relazione alla vicenda di cui al capo A, circostanza già di per sé correttamente ritenuta dai giudici di merito fortemente significativa sul piano logico.La sentenza impugnata ha basato la sua decisione interpretando il contenuto di diverse intercettazioni che dimostravano come il ricorrente avesse minacciato un manager della Nordex, Henry del Fabbro, finanche della mancata prosecuzione dei lavori relativi al parco eolico se la gestione di essi non fosse stata attribuita a lui quale «referente di quell'area», ruolo che l'interlocutore non stentava a riconoscergli espressamente in uno dei dialoghi richiamati (fg. 70 della sentenza). La Corte territoriale ha chiarito come il ricorrente non avesse titolo alcuno a ricoprire tale ruolo se non sotto l'ottica criminale, indipendentemente dal fatto di avere in gestione subappalti, non autorizzati peraltro dall'impresa madre, in ordine ad alcune commesse, circostanza che non gli impediva di esternare la sua intenzione di estromettere altra impresa subappaltatrice delle opere (la Geo trasporti, riconducibile alla parte civile [OSCURATO:PERSONA]) e di manifestare la sua condotta prevaricatrice anche nei confronti della ditta dalla quale riceveva i subappalti (la Molisana) e che aveva pagato allo stesso ricorrente anche lavori da lui mai effettuati. Pertanto, sulla base di una attenta ricostruzione di merito dei fatti, la Corte ha ritenuto la sussistenza di entrambi i reati contestati. Si ricordi che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Sez.3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 1.3.2. Anche con riguardo a tali capi di imputazione, come per il capo A, non era stata eccepita con l'atto di appello alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sicché la relativa censura non è consentita in questa sede, per quanto già esplicitato al paragrafo 1.2.3. della presente esposizione in diritto. 1.3.3. Del pari, non risulta conforme al vero che la Corte non si sia fatta carico di valutare le dichiarazioni rese dal manager [OSCURATO:PERSONA] ed acquisite nel procedimento di appello. Al contrario, attraverso una dettagliata analisi contenuta ai fgg. 22-28 della sentenza impugnata, la Corte territoriale - tenendo a mente il contenuto delle intercettazioni dei dialoghi tra il manager ed il ricorrente, invero di estrema chiarezza per le ragioni dell'accusa - ha ritenuto che il teste avesse voluto sminuire i fatti, trincerandosi, più volte, nei «non ricordo», così non fornendo adeguata spiegazione neanche delle sue stesse parole oggetto di captazione. L'assunto difensivo ulteriore che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse potestà decisionali dirette, risulta superato dalla considerazione che la minaccia all'impresa Nordex era stata veicolata attraverso di lui, che era un manager della multinazionale ben addentro alle vicende degli appalti in Calabria e del ruolo del ricorrente, come dimostrato dalle intercettazioni. L'operazione ermeneutica effettuata dalla Corte attinge al merito del giudizio, qui non rivedibile in quanto esente da criticità o travisamenti. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva. 1.3.4. La sentenza impugnata ha anche messo a fuoco, attraverso la descrizione dei fatti, la sussistenza di entrambi i reati, evidenziando, per un verso, il turbamento delle regole del mercato consistite nella estromissione di ogni soggetto imprenditoriale che non fosse gestito direttamente dall'imputato; per altro verso, rimarcando la realizzazione della condotta estorsiva nei confronti dell'impresa principale attraverso l'affidamento di lavori in subappalto non autorizzati ed ottenendo anche il pagamento di importi per lavori non effettuati (conversazione con esponente della ditta Molisana a nome Giovanni, fg. 71 della sentenza impugnata). Nessuna duplicazione di condotte punite si è, dunque avuta, così come si sostiene in ricorso senza un adeguato confronto con le specificazioni tratte dal resoconto dei fatti offerto dalla sentenza impugnata. 1.3.5. Ed è qui il caso di sottolineare, in punto di diritto e rispetto a censure contenute anche nel secondo ricorso depositato il 20 giugno 2022, che i due reati di illecita concorrenza e di estorsione possono concorrere tra loro e gli atti di minaccia e violenza di cui all'art. 513-bis cod.pen. - compiuti dal ricorrente secondo quanto evidenziato dai passi delle intercettazioni riportate ai fgg. 70 e 71 della sentenza impugnata - non necessariamente devono essere rivolti al rappresentante dell'impresa in concorrenza. Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi un decisivo passaggio motivazionale - che esprime principi giuridici in questa sede condivisi - contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, fgg. 27 e 28: «Le illecite forme di esercizio della concorrenza incriminate dalla richiamata disposizione minacciano di rimuovere le precondizioni necessarie all'esplicarsi della stessa libertà di funzionamento del mercato, incidendo al contempo sulla libertà delle persone di autodeterminarsi nello svolgimento delle attività produttive. E' dunque il libero svolgimento delle iniziative economiche ad essere tutelato, attraverso la sanzione di comportamenti costrittivi o induttivi che possono orientarsi anche sulla libertà di iniziativa delle persone, non più solo sulle cose, come nella condotta contemplata dalla contigua previsione dell'art. 513 cod. pen., che di contro richiede, in alternativa all'uso della violenza, il ricorso a mezzi fraudolenti con il fine di cagionare, in entrambi i casi, l'impedimento o il turbamento dell'esercizio di un'attività industriale o commerciale. L'idoneità a recare un pregiudizio all'impresa concorrente, contrastandone od ostacolandone la libertà di autodeterminazione, connota la fattispecie dell'art. 513-bis nella sua materialità, poiché costituisce un elemento oggettivo della condotta, a sua volta accompagnata dalla coscienza e volontà di compiere un atto di concorrenza inficiato dal ricorso ai mezzi della violenza o della minaccia, ossia di determinare una situazione di concorrenzialità illecita che rischia obiettivamente di alterare o compromettere l'ordine giuridico del mercato. Sotto altro profilo, infine, gli elementi che concorrono a descrivere la tipicità del reato di illecita concorrenza impediscono di ritenerne assorbita la condotta nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità. I due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, cit.), con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640). Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946)». Nello stesso senso, la più recente decisione di Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Mazzitelli, Rv. 283758. Sotto il secondo profilo e con particolare rilievo per il caso in esame, stante l'omologia delle vicende, va ribadito il principio secondo il quale, integra il reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia, di cui all'art. 513-bis cod. pen., l'occupazione da parte di un imprenditore colluso con i clan mafiosi di un certo mercato o di una zona "contrattualmente" stabilita, conseguente all'azione intimidatoria del gruppo criminale egemone sul territorio, determinando tale illecita concorrenza "ambientale" un forzoso boicottaggio ai danni degli altri operatori del settore, anche quando la condotta intimidatoria sia indirizzata a soggetti diversi dai concorrenti in senso stretto (fattispecie in cui, attraverso l'appoggio della cosca locale, veniva imposta agli esercenti commerciali la fornitura in via esclusiva di "slot machine" di un certo imprenditore) (Sez. 2, n. 34214 del 15/10/2020, Capriati, Rv. 280237, che richiama analogo orientamento già espresso da Sez. 6, n. 37520 del 18/04/2019, Rocca, Rv. 276725 a sua volta presa in considerazione dalla sentenza delle SS.UU. Guadagni, già richiamata, fg. 24).Inoltre, la stessa decisione della Seconda Sezione Penale di questa Corte, Capriati, prima citata, ha stabilito il principio secondo cui, integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, ex art. 513-bis cod. pen., l'acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico dovuta all'accordo con i clan di stampo mafioso che, attraverso condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, precluda tanto l'accesso nel settore di altri concorrenti, quanto la libertà dell'esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore. 1.3.6. In ordine alla censura sulla sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di cosche di quella tipologia, può rimandarsi a ciò che si è osservato a proposito del reato di cui al capo A al paragrafo 1.2.6. delle presenti considerazioni in diritto, il ricorrente avendo assunto lo stesso ruolo criminale (indipendentemente dalle specifiche parole utilizzate nei singoli contesti) anche in relazione alle vicende descritte ai capi G ed H ed agli altri episodi ancora da esaminare, a dimostrazione della tenuta complessiva della accusa sotto il profilo logico-ricostruttivo, a volte con precise e chiare esternazioni del ricorrente volte ad individuarlo quale «referente» delle cosche di 'ndrangheta interessate a gestire gli appalti nel settore di interesse. 1.4. E' infondato il quarto motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022. Con esso si critica il giudizio di responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione aggravati, di cui ai capi L, M e M1 della imputazione. 1.4.1. La sentenza impugnata ha sottolineato la circostanza sempre più significativa in chiave logico-ricostruttiva per evidenziare l'esistenza di un radicato «sistema» di relazioni tra le cosche e le imprese e della quale il ricorso non tiene conto - che il ricorrente, in relazione alla costruzione di un by -pass stradale nel territorio di Cortale relativo a dei lavori affidati alla ditta Nordex per la costruzione di un parco eolico in Amaroni (capi L ed M), aveva assunto lo stesso ruolo già evidenziatosi a proposito dei fatti già esaminati in relazione ai precedenti motivi, vale a dire di «referente mafioso» delle compagini criminali radicate nei luoghi di riferimento, che poteva decidere quale impresa doveva effettuare i lavori (in questo caso la ditta Ielapi/Romeo anche se formalmente l'esecutrice era la Molisana) - senza che la Nordex potesse scegliere liberamente tra quelle potenzialmente presenti sul mercato - ed anche la «tassa ambientale» che l'impresa avrebbe dovuto corrispondere per la «messa a posto», circostanza direttamente deducibile dalle intercettazioni citate in sentenza, a dispetto di ogni altra contraria deduzione. 1.4.2. Si richiama il paragrafo 1.3.3. delle presenti considerazioni in diritto quanto alle argomentazioni offerte dalla Corte in relazione alla valenza poco significativa delle dichiarazioni rese al processo dai manager della Nordex, Baglioni e [OSCURATO:PERSONA], rispetto al contenuto delle intercettazioni dei dialoghi intrattenuti con il ricorrente e dimostrativi del timore da costoro nutrito verso quest'ultimo, nonché del riconoscimento del suo ruolo criminale in quel contesto, ben ricostruito nel dettaglio dalla Corte, di nuovo ai fgg. 93 e seguenti della sentenza impugnata, dove si richiamano intercettazioni, dimenticate dal ricorrente, dimostrative di come egli fosse il soggetto che doveva risolvere la questione, che era presente pur non avendone titolo alla consegna dei lavori, che invitava Ielapi a sovrafatturare i lavori alla Nordex, che richiedeva a [OSCURATO:PERSONA] somme ulteriori quale tangente mafiosa, rapportandosi personalmente al soggetto mafioso che comandava in quel territorio (in questo caso [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente commentava i fatti e dal quale riceveva disposizioni). Sulla configurabilità di entrambi i reati contestati ai capi L ed M, avuto riguardo a tali specifiche condotte ben descritte e differenziate a fg. 97 della sentenza impugnata anche in relazione alle diverse fasi ed ai diversi delitti, si richiama quanto sottolineato in diritto ai precedenti paragrafi 1.3.5. e 1.3.6., in punto di sussistenza anche delle aggravanti contestate, con superamento di ogni ulteriore obiezione difensiva. 1.4.3. In ordine ai reati di estorsione e illecita concorrenza condensati nel capo Ml, il ricorrente trascura del tutto la ricostruzione operata dalla Corte ai fgg. 136- 139 della sentenza impugnata, dove sono state citate le conversazioni dalle quali emergeva a chiare lettere che il ricorrente aveva imposto alla Nordex, sempre assumendo l'oramai noto ruolo di portavoce degli interessi delle cosche del luogo, anche il servizio di guardiania relativo al parco eolico già interessato dai lavori di costruzione del by-pass di cui ai precedenti capi L ed M prima esaminati. Significative, tra le tante, la conversazione nella quale il ricorrente diceva espressamente che «se non c'è guardianeria questo parco non si fa», quella nella quale Baglioni della Nordex manifestava al ricorrente la difficoltà contabile a giustificare tale servizio in corso da mesi e la richiesta di pagamento del medesimo servizio sempre proveniente da Evalto ma inoltrata all'impresa da terzi (fgg. 136- 138 della sentenza impugnata). Rimane irrilevante e generico, rispetto a tale prospettiva basata su elementi di fatto dei quali il ricorso non tratta, l'assunto per cui dovrebbe avere un qualche significato a discarico l'intervenuta archiviazione della quale ha beneficiato altro originario coindagato del medesimo reato. Anche in relazione al reato estorsivo di cui si discute, vale il principio di diritto, già richiamato, secondo il quale, nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato la compromissione dell'autonomia contrattuale della vittima, costretta ad assumere una persona non scelta da lei come "buttafuori" del locale di sua proprietà, senza la possibilità di valutarne le qualità personali, di particolare importanza in ragione della delicatezza delle mansioni) (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998). Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva, anche in riferimento a quanto dedotto con il secondo ricorso. 1.5. E' infondato il quinto motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022. Con esso si critica il giudizio di responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione, entrambi aggravati, di cui al capo O della imputazione. Anche in relazione a tali delitti, la Corte ha premesso che l'imputato aveva avuto il medesimo ruolo criminale svolto nelle precedenti occasioni, questa volta riferibili alla costruzione di un parco eolico indicato come parco [OSCURATO:PERSONA], nella zona di Crotone. Questo assunto rappresenta un primo elemento logico di valutazione avente, allo stato della trattazione delle vicende incriminate, una valenza significativa in punto di responsabilità e di interpretazione delle emergenze processuali, che il ricorso trascura . Nella vicenda sussunta nel capo O, Evalto si era fatto tramite di imposizioni mafiose alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto fornire una gru alla Nordex ed eseguire i trasporti connessi. Le intercettazioni citate ai fgg. 182-184 della sentenza - sulle quali il ricorso sorvola - dimostravano che Arcuri era stato intimidito e costretto a ridimensionare la portata dei lavori da fornire alla Nordex in favore della impresa (Molisana) legata ad Evalto e che aveva effettuato i trasporti invece di quella, adibita al medesimo settore (la Geo), riferibile ad Arcuri. Le diverse considerazioni difensive, oltre che inerenti al merito del giudizio, sono evasive rispetto al fulcro dell'accusa ricavato dalle intercettazioni non citate in ricorso. Sui profili giuridici, idonei a configurare entrambi i reati siccome contestati, basterà rinviare ai paragrafi 1.3.5. e 1.3.6. delle presenti considerazioni in diritto. 1.6. E' infondato il sesto motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022. Con esso si critica il giudizio di responsabilità per i reati di illecita concorrenza ed estorsione aggravati, di cui ai capi P,Q ed R della imputazione. 1.6.1. Le vicende descritte nei capi di imputazione sono legate alla realizzazione del parco eolico di Cutro in territorio di Crotone, commissionato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla società Vestas Italia.Le argomentazioni difensive ineriscono al merito del giudizio e sono generiche. La Corte di appello ha iniziato la disamina dalla vicenda di cui al capo R, inerente alla estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore nel settore dei sollevamenti e dei trasporti, soggetto che aveva espressamente dichiarato di aver ricevuto personalmente dal ricorrente la minaccia estorsiva consistente nel fatto di dover accettare il subappalto dei lavori commissionatigli dalla Vestas ad imprese legate all'imputato, secondo quanto da questi preteso in virtù di una funzione di comando in quel territorio («qui è zona nostra e comandiamo noi», fg. 228 della sentenza impugnata). In esecuzione di tale proposito, la persona offesa aveva raccontato di un incontro procuratogli dall'imputato con un soggetto malavitoso che comandava nella zona e che da lui veniva indicato come «l'ingegnere Trapasso», che aveva rinnovato le richieste estorsive consistenti nell'affidare i trasporti al ricorrente, nell'assumere personale e nel fare alloggiare i dipendenti della vittima in una struttura determinata (fgg. 230 e 231 della sentenza impugnata). La persona offesa aveva accondisceso a tali richieste con riguardo alle prestazioni del ricorrente perché impaurita dalle minacce ricevute. La Corte ha, poi, individuato una condotta estorsiva e di illecita concorrenza, non portata a piena consumazione, prodromica a quella di cui al capo R e condensata nel capo Q, siccome volta a raffigurare il tentativo di far affidare ad Evalto il servizio di trasporto delle pale coliche della Vestas dal porto di Taranto a Cutro, un «pacchetto completo» che avrebbe del tutto esautorato ogni ditta rivale e che non si era realizzato poi optandosi per l'imposizione del subappalto di cui al capo R. Altro episodio di concorrenza illecita ai sensi dell'art. 513-bis cod.pen. , infine, era quello descritto al capo P, avendo il ricorrente interceduto presso la Vestas affinchè affidasse alcuni lavori di sollevamento a persona con la quale egli era in contatto diretto ([OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA], cfr. fg. 236 della sentenza impugnata), senza che ciò si realizzasse e senza che la mancata realizzazione dell'evento avesse eliso la responsabilità del ricorrente trattandosi di reato di pericolo. 1.6.2. Dopo le premesse descrittive, la Corte, con argomenti che i ricorsi solo genericamente contestano, ha indicato, quale primo elemento logico di valutazione, il fatto che il ricorrente avesse posto in essere ancora una volta una condotta analoga a quella tenuta con riferimento ad altri appalti riguardanti il settore eolico prima esaminati. In secondo luogo, la Corte ha messo in luce precise emergenze processuali relative all'interessamento delle cosche mafiose della zona affinché il ricorrente ottenesse i lavori relativi ai trasporti del parco di Cutro, evidenziando dai fgg. 244 e segg., precisi riscontri esterni alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] idonei a giustificare il giudizio di attendibilità criticato dal ricorrente. Tali riscontri, non richiamati in ricorso ed idonei a superare le obiezioni difensive più specifiche ma che non tengono conto di tali dati processuali, sono stati indicati in specifiche intercettazioni di dialoghi tra il ricorrente ed i suoi referenti criminali, aventi ad oggetto le modalità della imposizione a Runco in senso conforme alle dichiarazioni di quest'ultimo ed alle vicende pregresse di cui al capo Q ed ancora di quelle relative al capo P (fgg. 244 e segg. della sentenza impugnata). La Corte ha offerto una certosina ricostruzione delle vicende che non presenta vizi logici ed è fondata su specifici dati processuali non richiamati nei ricorsi, a dimostrazione della loro genericità. 1.7. E' infondato il settimo motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022. Il ricorrente non è stato ritenuto meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la molteplicità e gravità dei fatti commessi e per l'esistenza di un precedente penale specifico per tentata estorsione. Tali dati, hanno orientato la Corte a ritenere congrua una pena ben al di sotto della media edittale per il reato di estorsione consumata di cui al capo L, con giudizio che ha tenuto conto della elisione della recidiva, della sussistenza delle aggravanti e degli aumenti per la continuazione, invero assai contenuti ed ulteriormente ridotti dalla Corte rispetto alla statuizione di primo grado. La motivazione, contenuta a fg. 257 della sentenza impugnata, è immune da vizi rilevabili in questa sede, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Inoltre, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 1.8. E' infondato anche l'ultimo motivo del ricorso depositato il 23 giugno 2022. La Corte ha ampiamente motivato sulle ragioni della confisca della società di trasporti riferibile al ricorrente e da lui gestita attraverso l'uso delle modalità criminali che ne hanno contraddistinto la condotta in tutte le vicende oggetto di scrutinio processuale e che avevano consentito a tale società di accaparrarsi lavori in forza della commissione di specifici reati. Le deduzioni del ricorrente sono generiche e non richiamano tali assunti condensati ai fgg. 258 e 259 della sentenza impugnata, mentre non si comprende il suo interesse ad eccepire la circostanza che la società, in quanto non più operativa, non avrebbe dovuto subire il provvedimento ablativo. 2. Tutte le argomentazioni fin qui spese per ritenere infondati i motivi del ricorso depositato il 23 giugno 2022 assorbono ogni deduzione contenuta nel secondo ricorso proposto nell'interesse del ricorrente. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di r
Sentenza Cassazione n. 27024/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris