CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impbgnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 10 febbraio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.. In ordine alla ricostruzione dei fatti, la Corte di appello ha esposto che, in data 26 settembre 2015, nell'esercizio commerciale situato in Pulsano, v. V. Emanuele n. 160, il personale tecnico dell'Enel aveva accertato che il contatore ivi presente era stato manomesso mediante l'apposizione, sulla parte superiore della calotta, di un supermagnete ai neomidio, che provocava un errore nella registrazione dei consumi in percentuale pari almeno al 90% dell'energia realmente assorbita. Il teste [OSCURATO:PERSONA], tecnico dell'Enel, riferiva che, al momento della verifica era presente all'interno dell'esercizio [OSCURATO:PERSONA], che si qualificava amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e che allegava documentazione attestante quanto dichiarato. Tale società era intestataria della fornitura. La qualifica non era smentita dalla docu- mentazione prodotta dalla difesa, relativa ad altra società StellaMar s.r.I., anch'essa avente sede legale al medesimo indirizzo amministrata comunque dal Martella. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.. Si deduce che, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., l'accertatore dell'[OSCURATO:PERSONA]- gentieri Pietro non poteva testimoniare sul proprio ricordo in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato, in quanto non erano state assunte nella forma del verbale, alla presenza del legale di fiducia e con gli avvisi ex artt. 63 e 64 cod. proc. pen.. Alla data dell'accertamento, peraltro, il Martella non rivestiva la carica di ammi- nistratore della [OSCURATO:SOCIETA]. intestataria del contratto di erogazione dell'energia elettrica, per cui la vicenda criminosa non era riconducibile alla sua persona. 2.2. Violazione degli artt. 63, 64 e 195 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Argentieri. Si osserva che, alla luce del divieto per gli accertatori di cui all'art. 195 cod. proc. pen., di deporre su quanto riferito dall'imputato, le dichiarazioni del tecnico Enel, ij pubblico ufficiale, dovevano essere ritenute inutilizzabili. Si trattava, infatti, di dichia-razioni dell'indagato o dell'imputato rese nel corso dell'attività ispettiva, nei cui con-' fronti erano emersi dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichia- razioni erano state assunte, ciò nonostante, in violazione del diritto di difesa. L'Ar- gentieri non aveva verbalizzato le dichiarazioni del Martella e al ricorrente non era stato designato un difensore di fiducia. 2.3. Vizio di motivazione e travisamento del fatto. Si rileva che l'immobile in questione era stato locato alla [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto sottoscritto dal legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. La coincidenza tra la sede legale della Stellamar s.r.I., amministrata dal Martella, e quella dell'altra società costituiva circostanza del tutto diversa e non consentiva di presumere l'esistenza di un collegamento col contratto di erogazione della corrente elettrica relativo al contatore oggetto di manipolazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento a tutti i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione tra loro, va ricordato che, la norma di riferimento per valutare il re- gime di utilizzabilità degli atti in questione è l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale. Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, è ricompreso l'art. 348 cod. proc. pen.. Nel caso di specie, i verificatori dell'Enel compivano legittimamente l'attività ac- certativa, ai sensi del combinato disposto di tali due disposizioni, agendo coi poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 cod. proc. pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale". Né l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi dell'art.360 cod. proc. pen., in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente. L'assistenza del difensore dell'interessato è essenziale ap- punto nei casi in cui l'operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni. Il codice vigente consente l'assistenza del difensore, senza previo avviso, appunto alle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria, quali le perquisi- zioni, gli accertamenti sui luoghi o cose o persone, o l'apertura di plichi o di corri- spondenza ex art. 356 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 19381 del 17/04/2023, Alaimo, non massimata; Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Contino, Rv. 282286; Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021, Berlingieri, non massimata).Ne consegue che risultano pienamente utilizzabili gli esiti degli accertamenti svolti dai verificatori dell'Enel, i quali davano atto della presenza del Martella nel luogo del fatto, della sua dichiarazione di essere legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e di legale rappresentante della Stellamar s.r.I., avente sede legale al medesimo in- dirizzo. Anche a prescindere dal contenuto della documentazione depositata dal ri- corrente, la quale attesterebbe la mancanza di una qualifica formale del Martella all'interno della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., gli ulteriori elementi probatori riportati dalla Corte territoriale, unitamente al contegno del Martella che non forniva spiegazioni al per- sonale dell'Enel o in sede dibattimentale delle ragioni della commistione tra le due società con sede legale coincidente, erano comunque ritenuti indicativi dell'imputa- bilità del fatto al Martella. Va poi ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il furto di energia elettrica è delitto "costruito" normalmente come reato istantaneo, caratterizzato dal fatto che l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con so- luzione di continuità: si parla, in tali casi, di delitti a "consumazione prolungata" o a "condotta frazionata", in cui, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, in tali ipotesi di reato, l'autore, sin dall'inizio, si prospetta la commissione di un'azione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo. La conseguenza dell'inserimento del furto di energia elettrica in tale categoria di reati, rende le plurime captazioni di ener- gia, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, bensì singoli atti di un'unica azione fur- tiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo e, per quello che qui interessa, l'inizio della decorrenza della prescrizione, considerato che l'art. 158 cod. pen. dispone che il termine della prescrizione decorre "dal giorno della consumazione" (Sez. 4 n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501; Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265850, che, in applicazione del principio, ha ritenuto che il delitto è flagrante se, quando è effettuato l'intervento della polizia giudiziaria, la captazione di energia è ancora in atto, essendo irrilevante a tal fine il momento di realizzazione dell'allaccio abusivo alla rete; Sez. 4, n. 17036 del 15/01/2009, Palermo, non massimata sul punto). In linea con tali principi, la Corte distrettuale ha ritenuto irrilevante il dato dell'im- possibilità di identificare con certezza nel Martella come l'autore della manomissione, perché la condotta materiale integrativa del reato di furto contestato si sostanziava nella captazione di energia perdurante al momento dell'accesso dei verificatori. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. D P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro