CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA per la correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo, letto nell'udienza del 22 settembre 2022, della sentenza della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, relativa al procedimento R.G.N. 44839/2021 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su segnalazione del 23 settembre 2022 del Presidente del Collegio dell'udienza del 22 settembre 2022 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione, il quale ha evidenziato l'errore materiale nel dispositivo della sentenza della stessa Seconda sezione penale relativa al procedimento R.G.N. 44839/2021 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 35, letto nella predetta udienza del 22 settembre 2022, là dove il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonostante, nei suoi confronti, la sentenza impugnata fosse stata annullata con rinvio limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., era stato condannato al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; 2. Considerato che l'indicazione, nel predetto dispositivo letto in udienza, della condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., per il caso di inammissibilità del ricorso, nonostante, nei suoi confronti, la sentenza impugnata fosse stata annullata con rinvio limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., appare frutto di un errore materiale e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore, eliminando, dallo stesso dispositivo, la menzionata condanna del Mazzotta. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza n. 44839/2021 ove è incluso il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] fra gli imputati condannati al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; nominativo che esclude dall'elenco. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così dec