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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 42926/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 1.3.2022 del Tribunale di Caltagirone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla demolizione e alla confisca [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata per plurime violazioni di norme edilizie per aver realizzato, in assenza del permesso di costruire e delle prescritte autorizzazioni per le opere in cemento armato e dell'edificazione in zona sismica, un manufatto a due piani fuori terra della superficie di circa 110 mq, per estinzione dei suddetti reati all'esito di esito favorevole della sospensione del procedimento con la messa alla prova, disponendo ciò nondimeno la confisca e la demolizione dell'immobile.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 31 e 44 d.P.R. 380/2001, 168 bis cod. pen. e 464 cod. proc. pen., che in assenza di condanna, atteso il carattere di strumento di composizione preventiva del giudizio penale rivestito dall'istituto della messa alla prova con esito, come nel caso di specie, favorevole, difettasse il presupposto per l'applicazione della confisca e della conseguente sanzione amministrativa della demolizione, chiedendo pertanto l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla disposta confisca e demolizione dell'immobile [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere ritenuto meritevole di accoglimento.

Come già affermato da questa Corte l'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione (Sez. 3, Sentenza n. 53640 del 18/07/2018.

Pm. in proc.

Dellagaren, Rv. 275183).

Ed invero l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R.380/2001 costituisce l'esplicitazione di un potere sanziona'torio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale, caratterizzato dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessorietà alla "sentenza di condanna" (per tutte, Sez.

U, n. 15 del 27/07/1996, Monterisi, Rv. 205336).

Non ricorrendo, in presenza di esito positivo della messa alla prova, la quale configura uno strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale che non richiede un preventivo accertamento di penale responsabilità, le condizioni di legge perché il provvedimento possa essere impartito, sia pure in via concorrente, da parte del giudice penale in mancanza del presupposto processuale (sentenza di condanna) previsto dall'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, la pronuncia in esame deve essere su tale punto annullata.

Tale annullamento deve essere pronunciato senza necessità di rinvio, ben potendo questa Corte nell'esercizio dei poteri conferiteli dall'art. 620 lett.

L) cod. proc. pen. provvedere ad eliminare direttamente la statuizione relativa alla confisca ed alla demolizione del manufatto P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e all'ordine di demolizione, statu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 1.3.2022 del Tribunale di Caltagirone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla demolizione e alla confisca [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata per plurime violazioni di norme edilizie per aver realizzato, in assenza del permesso di costruire e delle prescritte autorizzazioni per le opere in cemento armato e dell'edificazione in zona sismica, un manufatto a due piani fuori terra della superficie di circa 110 mq, per estinzione dei suddetti reati all'esito di esito favorevole della sospensione del procedimento con la messa alla prova, disponendo ciò nondimeno la confisca e la demolizione dell'immobile. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 31 e 44 d.P.R. 380/2001, 168 bis cod. pen. e 464 cod. proc. pen., che in assenza di condanna, atteso il carattere di strumento di composizione preventiva del giudizio penale rivestito dall'istituto della messa alla prova con esito, come nel caso di specie, favorevole, difettasse il presupposto per l'applicazione della confisca e della conseguente sanzione amministrativa della demolizione, chiedendo pertanto l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla disposta confisca e demolizione dell'immobile [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere ritenuto meritevole di accoglimento. Come già affermato da questa Corte l'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione (Sez. 3, Sentenza n. 53640 del 18/07/2018. Pm. in proc. Dellagaren, Rv. 275183). Ed invero l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R.380/2001 costituisce l'esplicitazione di un potere sanziona'torio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale, caratterizzato dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessorietà alla "sentenza di condanna" (per tutte, Sez. U, n. 15 del 27/07/1996, Monterisi, Rv. 205336). Non ricorrendo, in presenza di esito positivo della messa alla prova, la quale configura uno strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale che non richiede un preventivo accertamento di penale responsabilità, le condizioni di legge perché il provvedimento possa essere impartito, sia pure in via concorrente, da parte del giudice penale in mancanza del presupposto processuale (sentenza di condanna) previsto dall'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, la pronuncia in esame deve essere su tale punto annullata. Tale annullamento deve essere pronunciato senza necessità di rinvio, ben potendo questa Corte nell'esercizio dei poteri conferiteli dall'art. 620 lett. L) cod. proc. pen. provvedere ad eliminare direttamente la statuizione relativa alla confisca ed alla demolizione del manufatto P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e all'ordine di demolizione, statu
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