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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 16707/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari il 12/1/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; letti i motivi nuovi depositati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; dato atto della rinunzia alla trattazione orale degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali contestualmente si sono riportati ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Trani, dato atto dell'intervenuta rinunzia ai motivi in punto di responsabilità, riconosciute a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, rideterminava in anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 1800,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in anni uno, mesi undici, gg dieci di reclusione ed euro 1.865,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 18/12/2019, irrevocabile il 15/9/2020, determinava l'aumento ex art. 81 cpv cod.pen. in relazione ai reati oggetti dell'odierno processo in anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 La mancanza di motivazione in quanto la Corte territoriale ha omesso di valutare la sussistenza degli elementi integranti le fattispecie ascritte ai fini di un eventuale proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.proc.pen.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3. L'inosservanza dell'art. 129 cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione.

Il difensore sostiene che la Corte territoriale, dopo aver dato atto della rinunzia ai motivi d'appello, ha omesso la verifica circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., senza alcun accenno al tema della colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]

4. La violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso la disapplicazione della contestata recidiva.

Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza della recidiva senza alcuna valutazione critica dei precedenti, equiparando le posizioni di tutti gli imputati e trascurando i principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, il ricorrente risulta gravato da due precedenti risalenti nel tempo in quanto commessi negli anni 2005 e 2012, circostanza che avrebbe dovuto condurre all'esclusione dell'aggravante; 4.1 la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti effettuati a titolo di continuazione interna e alla richiesta di determinazione della pena base nel minimo edittale, avendo la sentenza impugnata del tutto trascurato la valutazione delle doglianze difensive in ordine alla commisurazione della pena.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

5. l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen.

Il difensore deduce che la Corte territoriale ha erroneamente confermato la sussistenza della recidiva qualificata in capo al Polichetti, discostandosi dai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità e trascurando che il prevenuto risulta condannato per una contravvenzione ex art. 712 nell'anno 2006, la cui natura ne impedisce la valutazione ai fini della recidiva, e per una tentata truffa risalente all'anno 1995, estinta per l'esito positivo dell'affidamento al servizio sociale.

Residua una condanna per ricettazione commessa nel 1993 sicché, tenuto conto della distanza temporale tra l'ultimo delitto non colposo apprezzabile e i fatti in contestazione e della disomogeneità dei titoli, la ravvisabilità dell'aggravante doveva essere esclusa. 5.1 Con motivi nuovi pervenuti il 21/2/23 il difensore ha ulteriormente dedotto l'improcedibilità del delitto di cui all'art. 605 cod.pen. (capo C1) per difetto di querela, alla luce del mutato regime di procedibilità introdotto dal D.Igs n. 150/2022.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6.La violazione degli artt. 69 e 99 cod.pen. e correlato vizio di motivazione.

Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di disapplicazione della recidiva, operando una valutazione cumulativa, senza personalizzare il giudizio e senza tener conto che i precedenti a carico del prevenuto sono risalenti nel tempo e la sua posizione più "leggera" rispetto ad alcuni dei coimputati.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

7. L'inosservanza dell'art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione.

Il difensore lamenta che, nonostante l'avvenuta rinunzia ai motivi d'appello non esoneri la Corte di merito dalla concreta verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento, nella specie non si rinviene alcun cenno nella motivazione al tema della colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

8. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva.

I difensori lamentano che la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di disapplicazione della recidiva con motivazione apparente, senza alcuna valutazione critica delle singole posizioni.

I giudici territoriali hanno omesso di fornire puntuale ed approfondita giustificazione in ordine alle ragioni alla base dell'applicazione della circostanza nonostante la giurisprudenza di legittimità abbia escluso che sia a tal fine sufficiente il mero dato della reiterazione dell'illecito; 8.1 la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti effettuati a titolo di continuazione interna e alla quantificazione della pena base, avendo la Corte territoriale omesso di valutare i profili devoluti relativi alla commisurazione della sanzione.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità.

La Corte territoriale a pag. 6 ha dato atto dell'intervenuta rinunzia ai motivi in punto di responsabilità e della conseguente delimitazione del devoluto al solo trattamento sanzionatorio senza nulla argomentare in ordine all'assenza di cause di proscioglimento.

Questa Corte con indirizzo costante e consolidato ritiene che è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Rv. 273431 - 01;Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Rv. 259418-01; Sez. 7, Ord. n. 29574 del 26/06/2009, Rv. 244849-01).

Nella specie, peraltro, la valutazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento deve ritenersi implicita dal momento che, all'atto della rinunzia ai motivi in ordine alla penale responsabilità per gli addebiti loro rispettivamente ascritti, tutti gli imputati hanno reso dichiarazioni ammissive della colpevolezza.

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le genericità, dovendosi integralmente richiamare le considerazioni svolte in relazione al coimputato sub 1).

3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di C2uacquarelli Giuseppe è inammissibile per manifesta infondatezza.

I giudici d'appello hanno negato la possibilità di disapplicare la recidiva, richiamando e condividendo le considerazioni già svolte dal Gup, riportando testualmente e facendo proprie le considerazioni in proposito articolate, dalle quali emerge la valutazione per ciascuno degli imputati delle risultanze del casellario giudiziario e l'apprezzamento di una continuità criminosa con i fatti a giudizio, indice di ingravescente pericolosità.

Con specifico riguardo al Quacquarelli i giudici di merito hanno evidenziato che l'imputato, già sorvegliato speciale, annovera due condanne definitive nel quinquennio, di cui una per reati in materia di stupefacenti, l'altra per reati omogenei a quelli a giudizio, esprimendo una valutazione che la difesa contrasta in termini non puntuali. 3.1 Destituita di pregio è la doglianza in ordine alla determinazione della pena base, quantificata in misura corrispondente ai minimi edittali ( anni 4 mesi 6 + euro 1200) in esito al giudizio di bilanciamento; quanto agli aumenti a titolo di continuazione gli stessi sono stati determinati, conformemente a quanto stabilito dal primo giudice, in complessivi anni uno, mesi tre per i reati di ricettazione, violazione della legge sulle armi e sequestro di persona, quindi in misura inferiore al limite di un terzo della pena base fissato dall'art. 81, comma 4, cod.pen.4.

Manifestamente infondate s'appalesano anche le censure della difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva.

Infatti, se è indubbio che ai fini della valutazione circa la configurabilità dell'aggravante soggettiva non rilevano i reati colposi e contravvenzionali ovvero quelli in relazione ai quali la pena sia stata dichiarata estinta per positivo esito dell'affidamento in prova, nondimeno a carico del prevenuto milita ulteriormente, oltre al precedente per diserzione, una condanna per fatti di ricettazione, furto tentato e simulazione di reato, reati in parte della stessa indole di quelli a giudizio e ritenuti dai giudici di merito, con motivazione congrua, espressione di una continuità delittuosa caratterizzata da manifestazioni di più accentuata pericolosità del prevenuto.

Deve aggiungersi che la rilevanza accordata nella prognosi di ingravescente pericolosità a precedenti anche risalenti è frutto di un apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede laddove il giudice, sulla scorta della biografia criminale dell'imputato, argomenti la non occasionalità della ricaduta. 4.1 Con riguardo al dedotto difetto di querela con riguardo al reato ex art. 605 cod.pen. di cui ai motivi nuovi, il collegio condivide i principi affermati da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01 in tema di mutamento del regime di procedibilità in forza dei quali nel giudizio di legittimità l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155-01).

5. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili.

Infatti, la denunzia relativa alla violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. è del tutto generica sicché vanno richiamate le considerazioni già svolte sub. 1) in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata, la Corte di merito ha fatto proprie, richiamandole testualmente, le valutazioni operate dal primo giudice, dalle quali consta che il ricorrente è gravato, tra l'altro, da condanne per violazione della legge armi e traffico di stupefacenti, emergenze che si pongono in linea di continuità con i reati a giudizio, connotandoli di più accentuata colpevolezza e ingravescente pericolosità.

A differenza di quanto assume il difensore le posizioni degli imputati risultano indiviclualizzate con il richiamo ai precedenti di ciascuno ed il solo giudizio conclusivo ha carattere cumulativo, avendo i giudici di merito ritenuto, a fronte della contestazione di recidive tutte qualificate, che non sussistessero elementi suscettibili di differenziare l'esito valutativo.

La censura è. pertanto, manifestamente infondata.6.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Quanto alla recidiva, come già più volte segnalato, la Corte di merito ha recepito e condiviso la valutazione, personalizzata, effettuata dal primo giudice che con riguardo al prevenuto ha evidenziato che risulta gravato da condanne in materia di stupefacenti, furto, ricettazione, rapina, resistenza a P.U. e lesioni ( anche nel quinquennio e a pena eseguita).

Rispetto a tale curriculum i delitti a giudizio sono stati ritenuti espressione di continuità dell'agire delittuoso e manifestazione di ingravescente pericolosità dell'autore con giudizio del tutto resistente alle generiche obiezioni difensive.

Con riguardo alla commisurazione della pena deve rilevarsi che ì giudici territoriali, in esito al bilanciamento, hanno determinato in misura pari al minimo edittale la pena base per il delitto di rapina ascritto al capo C1) ed hanno operato un aumento a titolo di continuazione inferiore ad un terzo della pena base, come dovuto in caso di recidivi ex art. 81, comma 4. cod.pen. 7.

Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari il 12/1/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; letti i motivi nuovi depositati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; dato atto della rinunzia alla trattazione orale degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali contestualmente si sono riportati ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Trani, dato atto dell'intervenuta rinunzia ai motivi in punto di responsabilità, riconosciute a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, rideterminava in anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 1800,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in anni uno, mesi undici, gg dieci di reclusione ed euro 1.865,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 18/12/2019, irrevocabile il 15/9/2020, determinava l'aumento ex art. 81 cpv cod.pen. in relazione ai reati oggetti dell'odierno processo in anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 La mancanza di motivazione in quanto la Corte territoriale ha omesso di valutare la sussistenza degli elementi integranti le fattispecie ascritte ai fini di un eventuale proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.proc.pen. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. L'inosservanza dell'art. 129 cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale, dopo aver dato atto della rinunzia ai motivi d'appello, ha omesso la verifica circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., senza alcun accenno al tema della colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] 4. La violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso la disapplicazione della contestata recidiva. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza della recidiva senza alcuna valutazione critica dei precedenti, equiparando le posizioni di tutti gli imputati e trascurando i principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, il ricorrente risulta gravato da due precedenti risalenti nel tempo in quanto commessi negli anni 2005 e 2012, circostanza che avrebbe dovuto condurre all'esclusione dell'aggravante; 4.1 la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti effettuati a titolo di continuazione interna e alla richiesta di determinazione della pena base nel minimo edittale, avendo la sentenza impugnata del tutto trascurato la valutazione delle doglianze difensive in ordine alla commisurazione della pena.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5. l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen. Il difensore deduce che la Corte territoriale ha erroneamente confermato la sussistenza della recidiva qualificata in capo al Polichetti, discostandosi dai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità e trascurando che il prevenuto risulta condannato per una contravvenzione ex art. 712 nell'anno 2006, la cui natura ne impedisce la valutazione ai fini della recidiva, e per una tentata truffa risalente all'anno 1995, estinta per l'esito positivo dell'affidamento al servizio sociale. Residua una condanna per ricettazione commessa nel 1993 sicché, tenuto conto della distanza temporale tra l'ultimo delitto non colposo apprezzabile e i fatti in contestazione e della disomogeneità dei titoli, la ravvisabilità dell'aggravante doveva essere esclusa. 5.1 Con motivi nuovi pervenuti il 21/2/23 il difensore ha ulteriormente dedotto l'improcedibilità del delitto di cui all'art. 605 cod.pen. (capo C1) per difetto di querela, alla luce del mutato regime di procedibilità introdotto dal D.Igs n. 150/2022. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6.La violazione degli artt. 69 e 99 cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di disapplicazione della recidiva, operando una valutazione cumulativa, senza personalizzare il giudizio e senza tener conto che i precedenti a carico del prevenuto sono risalenti nel tempo e la sua posizione più "leggera" rispetto ad alcuni dei coimputati. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 7. L'inosservanza dell'art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione. Il difensore lamenta che, nonostante l'avvenuta rinunzia ai motivi d'appello non esoneri la Corte di merito dalla concreta verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento, nella specie non si rinviene alcun cenno nella motivazione al tema della colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 8. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. I difensori lamentano che la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di disapplicazione della recidiva con motivazione apparente, senza alcuna valutazione critica delle singole posizioni. I giudici territoriali hanno omesso di fornire puntuale ed approfondita giustificazione in ordine alle ragioni alla base dell'applicazione della circostanza nonostante la giurisprudenza di legittimità abbia escluso che sia a tal fine sufficiente il mero dato della reiterazione dell'illecito; 8.1 la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti effettuati a titolo di continuazione interna e alla quantificazione della pena base, avendo la Corte territoriale omesso di valutare i profili devoluti relativi alla commisurazione della sanzione.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità. La Corte territoriale a pag. 6 ha dato atto dell'intervenuta rinunzia ai motivi in punto di responsabilità e della conseguente delimitazione del devoluto al solo trattamento sanzionatorio senza nulla argomentare in ordine all'assenza di cause di proscioglimento. Questa Corte con indirizzo costante e consolidato ritiene che è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Rv. 273431 - 01;Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Rv. 259418-01; Sez. 7, Ord. n. 29574 del 26/06/2009, Rv. 244849-01). Nella specie, peraltro, la valutazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento deve ritenersi implicita dal momento che, all'atto della rinunzia ai motivi in ordine alla penale responsabilità per gli addebiti loro rispettivamente ascritti, tutti gli imputati hanno reso dichiarazioni ammissive della colpevolezza. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le genericità, dovendosi integralmente richiamare le considerazioni svolte in relazione al coimputato sub 1). 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di C2uacquarelli Giuseppe è inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici d'appello hanno negato la possibilità di disapplicare la recidiva, richiamando e condividendo le considerazioni già svolte dal Gup, riportando testualmente e facendo proprie le considerazioni in proposito articolate, dalle quali emerge la valutazione per ciascuno degli imputati delle risultanze del casellario giudiziario e l'apprezzamento di una continuità criminosa con i fatti a giudizio, indice di ingravescente pericolosità. Con specifico riguardo al Quacquarelli i giudici di merito hanno evidenziato che l'imputato, già sorvegliato speciale, annovera due condanne definitive nel quinquennio, di cui una per reati in materia di stupefacenti, l'altra per reati omogenei a quelli a giudizio, esprimendo una valutazione che la difesa contrasta in termini non puntuali. 3.1 Destituita di pregio è la doglianza in ordine alla determinazione della pena base, quantificata in misura corrispondente ai minimi edittali ( anni 4 mesi 6 + euro 1200) in esito al giudizio di bilanciamento; quanto agli aumenti a titolo di continuazione gli stessi sono stati determinati, conformemente a quanto stabilito dal primo giudice, in complessivi anni uno, mesi tre per i reati di ricettazione, violazione della legge sulle armi e sequestro di persona, quindi in misura inferiore al limite di un terzo della pena base fissato dall'art. 81, comma 4, cod.pen.4. Manifestamente infondate s'appalesano anche le censure della difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. Infatti, se è indubbio che ai fini della valutazione circa la configurabilità dell'aggravante soggettiva non rilevano i reati colposi e contravvenzionali ovvero quelli in relazione ai quali la pena sia stata dichiarata estinta per positivo esito dell'affidamento in prova, nondimeno a carico del prevenuto milita ulteriormente, oltre al precedente per diserzione, una condanna per fatti di ricettazione, furto tentato e simulazione di reato, reati in parte della stessa indole di quelli a giudizio e ritenuti dai giudici di merito, con motivazione congrua, espressione di una continuità delittuosa caratterizzata da manifestazioni di più accentuata pericolosità del prevenuto. Deve aggiungersi che la rilevanza accordata nella prognosi di ingravescente pericolosità a precedenti anche risalenti è frutto di un apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede laddove il giudice, sulla scorta della biografia criminale dell'imputato, argomenti la non occasionalità della ricaduta. 4.1 Con riguardo al dedotto difetto di querela con riguardo al reato ex art. 605 cod.pen. di cui ai motivi nuovi, il collegio condivide i principi affermati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01 in tema di mutamento del regime di procedibilità in forza dei quali nel giudizio di legittimità l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155-01). 5. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili. Infatti, la denunzia relativa alla violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. è del tutto generica sicché vanno richiamate le considerazioni già svolte sub. 1) in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata, la Corte di merito ha fatto proprie, richiamandole testualmente, le valutazioni operate dal primo giudice, dalle quali consta che il ricorrente è gravato, tra l'altro, da condanne per violazione della legge armi e traffico di stupefacenti, emergenze che si pongono in linea di continuità con i reati a giudizio, connotandoli di più accentuata colpevolezza e ingravescente pericolosità. A differenza di quanto assume il difensore le posizioni degli imputati risultano indiviclualizzate con il richiamo ai precedenti di ciascuno ed il solo giudizio conclusivo ha carattere cumulativo, avendo i giudici di merito ritenuto, a fronte della contestazione di recidive tutte qualificate, che non sussistessero elementi suscettibili di differenziare l'esito valutativo. La censura è. pertanto, manifestamente infondata.6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto alla recidiva, come già più volte segnalato, la Corte di merito ha recepito e condiviso la valutazione, personalizzata, effettuata dal primo giudice che con riguardo al prevenuto ha evidenziato che risulta gravato da condanne in materia di stupefacenti, furto, ricettazione, rapina, resistenza a P.U. e lesioni ( anche nel quinquennio e a pena eseguita). Rispetto a tale curriculum i delitti a giudizio sono stati ritenuti espressione di continuità dell'agire delittuoso e manifestazione di ingravescente pericolosità dell'autore con giudizio del tutto resistente alle generiche obiezioni difensive. Con riguardo alla commisurazione della pena deve rilevarsi che ì giudici territoriali, in esito al bilanciamento, hanno determinato in misura pari al minimo edittale la pena base per il delitto di rapina ascritto al capo C1) ed hanno operato un aumento a titolo di continuazione inferiore ad un terzo della pena base, come dovuto in caso di recidivi ex art. 81, comma 4. cod.pen. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som
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