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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22968/2026

Testo disponibile della fonte

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e del ricorso;- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente–avverso la sentenza n. 4583/2018 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata il 14/05/2018, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del1/07/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 35073/2018Numero sezionale 5224/2026Numero di raccolta generale 22968/2026Data pubblicazione 09/07/20261.

In causa avente ad oggetto l’avviso di accertamenton.TF501AP03838/2016 emesso a seguito di metodo sintetico, con cuil’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Napoli II, avevarecuperato maggior Irpef per l’anno di imposta 2011 nei confronti diGiovanni [OSCURATO:PERSONA], la Commissione tributaria regionale della Campania,pur riformando la pronuncia di primo grado che aveva dichiaratoinammissibile il ricorso del contribuente, lo rigettava nel merito.Dopo aver premesso che non era rilevante la verifica per altro annodi imposta e illustrato i principi giurisprudenziali in tema di provaliberatoria gravante sul contribuente, la CTR affermava che «l’ufficioaveva provveduto ad accertamento calcolando la capacità contributivadel contribuente in base a incrementi patrimoniali realizzati e alle spesedi mantenimento dei relativi beni, nonché al tenore di vita.

Ilcontribuente, né in sede amministrativa né successivamente in sedegiudiziaria di entrambi i gradi del giudizio, a fronte degli elementiindicativi di capacità contributiva, ricostruiti sinteticamente dall’ufficio,quali elementi certi di capacità di spesa, solo in parte ha rappresentatoalcune evenienze senza peraltro fornirne la prova.

In sede giudiziarianon sussistono prove contrarie.

Ma con dichiarazionedell’amministrazione finanziaria non sussistono neppure prove allegatein via amministrativa».2.

Il contribuente, contro tale decisione, ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate opponecontroricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 35073/2018Numero sezionale 5224/2026Numero di raccolta generale 22968/2026Data pubblicazione 09/07/20261.

Con il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4 c.p.c., e dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n.546 del 1992, in connessione con l’art. 111 Cost., in quanto la CTR,dopo una esposizione dei principi di diritto applicabili al caso di specie,nulla ha riferito delle deduzioni concrete del contribuente, che avevacontestato la titolarità di una imbarcazione ([OSCURATO:PERSONA]) di cui l’ufficioaveva fornito solo il nome; che in merito all’altra imbarcazione, avevadedotto di aver versato canoni di leasing per euro 69.600 e non pereuro 79.785, come attestato anche dalla GdF di [OSCURATO:PERSONA] n sededi PVC, a seguito del quale non era stato emesso alcuna avviso; cheaveva evidenziato di possedere all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] disponibilità sul conto1.714.796 come investimento finanziario, come da riepilogo delportafoglio; che aveva, ancora, dedotto di essere stato sottoposto acontrollo fiscale per lo stesso anno di imposta da parte della Guardia died in quella sede aveva evidenziato di aver realizzato una plusvalenzafinanziaria di euro 171.913 nel corso del 2010 che la GdF avevaritenuto sufficiente a coprire le spese1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4,d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando lamotivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessadell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processosegue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio daNumero registro generale 35073/2018Numero sezionale 5224/2026Numero di raccolta generale 22968/2026Data pubblicazione 09/07/2026non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazionedel decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez.

U. n.8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022).In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Infine, il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delleparti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel qualeconsiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico»della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi,tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione delprocesso cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione diiniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio,che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazionestessa (Cass. n. 32980/2018; Cass. n. 15964/2016; Cass. n.1236/2006).Numero registro generale 35073/2018Numero sezionale 5224/2026Numero di raccolta generale 22968/2026Data pubblicazione 09/07/20261.3.

Nel caso di specie, dopo aver esposto alcuni principigiurisprudenziali in tema di redditometro (peraltro riferiti allaprevigente formulazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973,antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 78 del 2010, applicabileinvece ratione temporis al caso di specie), la CTR ha affermato che «Ilcontribuente, né in sede amministrativa né successivamente in sedegiudiziaria di entrambi i gradi del giudizio, a fronte degli elementiindicativi di capacità contributiva, ricostruiti sinteticamente dall’ufficio,quali elementi certi di capacità di spesa, solo in parte ha rappresentatoalcune evenienze senza peraltro fornirne la prova.

In sede giudiziarianon sussistono prove contrarie».Si tratta di affermazioni apodittiche, meramente rappresentativedel giudizio finale ma che non recano alcun concreto esame delleallegazioni di parte (peraltro alcune delle quali riferite alla stessaesistenza di uno degli indici di capacità contributiva, la secondaimbarcazione) e degli elementi documentali prodotti, indicati nelmotivo e compiutamente localizzati in ricorso.2.

Con il secondo motivo del ricorso, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 38,comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c. avendo errato la CTR oveha affermato che occorreva dare la prova dell’utilizzo di redditi esentiai fini delle spese posta a base dell’accertamento.2.1.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.3.

Concludendo, il primo motivo del ricorso va accolto conassorbimento del secondo.La sentenza va cassata con rinvio della causa alla CGT2 dellaCampania, in diversa composizione, per nuovo esame e cui si demandadi provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.La Corte P.Q.MNumero registro generale 35073/2018Numero sezionale 5224/2026Numero di raccolta generale 22968/2026Data pubblicazione 09/07/2026accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del ricorso;- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente–avverso la sentenza n. 4583/2018 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata il 14/05/2018, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del1/07/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 35073/2018Numero sezionale 5224/2026Numero di raccolta generale 22968/2026Data pubblicazione 09/07/20261. In causa avente ad oggetto l’avviso di accertamenton.TF501AP03838/2016 emesso a seguito di metodo sintetico, con cuil’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Napoli II, avevarecuperato maggior Irpef per l’anno di imposta 2011 nei confronti diGiovanni [OSCURATO:PERSONA], la Commissione tributaria regionale della Campania,pur riformando la pronuncia di primo grado che aveva dichiaratoinammissibile il ricorso del contribuente, lo rigettava nel merito.Dopo aver premesso che non era rilevante la verifica per altro annodi imposta e illustrato i principi giurisprudenziali in tema di provaliberatoria gravante sul contribuente, la CTR affermava che «l’ufficioaveva provveduto ad accertamento calcolando la capacità contributivadel contribuente in base a incrementi patrimoniali realizzati e alle spesedi mantenimento dei relativi beni, nonché al tenore di vita. Ilcontribuente, né in sede amministrativa né successivamente in sedegiudiziaria di entrambi i gradi del giudizio, a fronte degli elementiindicativi di capacità contributiva, ricostruiti sinteticamente dall’ufficio,quali elementi certi di capacità di spesa, solo in parte ha rappresentatoalcune evenienze senza peraltro fornirne la prova. In sede giudiziarianon sussistono prove contrarie. Ma con dichiarazionedell’amministrazione finanziaria non sussistono neppure prove allegatein via amministrativa».2. Il contribuente, contro tale decisione, ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate opponecontroricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 35073/2018Numero sezionale 5224/2026Numero di raccolta generale 22968/2026Data pubblicazione 09/07/20261. Con il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4 c.p.c., e dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n.546 del 1992, in connessione con l’art. 111 Cost., in quanto la CTR,dopo una esposizione dei principi di diritto applicabili al caso di specie,nulla ha riferito delle deduzioni concrete del contribuente, che avevacontestato la titolarità di una imbarcazione ([OSCURATO:PERSONA]) di cui l’ufficioaveva fornito solo il nome; che in merito all’altra imbarcazione, avevadedotto di aver versato canoni di leasing per euro 69.600 e non pereuro 79.785, come attestato anche dalla GdF di [OSCURATO:PERSONA] n sededi PVC, a seguito del quale non era stato emesso alcuna avviso; cheaveva evidenziato di possedere all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] disponibilità sul conto1.714.796 come investimento finanziario, come da riepilogo delportafoglio; che aveva, ancora, dedotto di essere stato sottoposto acontrollo fiscale per lo stesso anno di imposta da parte della Guardia died in quella sede aveva evidenziato di aver realizzato una plusvalenzafinanziaria di euro 171.913 nel corso del 2010 che la GdF avevaritenuto sufficiente a coprire le spese1.1. Il motivo è fondato.1.2. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4,d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando lamotivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessadell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processosegue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio daNumero registro generale 35073/2018Numero sezionale 5224/2026Numero di raccolta generale 22968/2026Data pubblicazione 09/07/2026non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazionedel decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n.8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022).In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Infine, il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delleparti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel qualeconsiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico»della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi,tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione delprocesso cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione diiniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio,che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazionestessa (Cass. n. 32980/2018; Cass. n. 15964/2016; Cass. n.1236/2006).Numero registro generale 35073/2018Numero sezionale 5224/2026Numero di raccolta generale 22968/2026Data pubblicazione 09/07/20261.3. Nel caso di specie, dopo aver esposto alcuni principigiurisprudenziali in tema di redditometro (peraltro riferiti allaprevigente formulazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973,antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 78 del 2010, applicabileinvece ratione temporis al caso di specie), la CTR ha affermato che «Ilcontribuente, né in sede amministrativa né successivamente in sedegiudiziaria di entrambi i gradi del giudizio, a fronte degli elementiindicativi di capacità contributiva, ricostruiti sinteticamente dall’ufficio,quali elementi certi di capacità di spesa, solo in parte ha rappresentatoalcune evenienze senza peraltro fornirne la prova. In sede giudiziarianon sussistono prove contrarie».Si tratta di affermazioni apodittiche, meramente rappresentativedel giudizio finale ma che non recano alcun concreto esame delleallegazioni di parte (peraltro alcune delle quali riferite alla stessaesistenza di uno degli indici di capacità contributiva, la secondaimbarcazione) e degli elementi documentali prodotti, indicati nelmotivo e compiutamente localizzati in ricorso.2. Con il secondo motivo del ricorso, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 38,comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c. avendo errato la CTR oveha affermato che occorreva dare la prova dell’utilizzo di redditi esentiai fini delle spese posta a base dell’accertamento.2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.3. Concludendo, il primo motivo del ricorso va accolto conassorbimento del secondo.La sentenza va cassata con rinvio della causa alla CGT2 dellaCampania, in diversa composizione, per nuovo esame e cui si demandadi provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.La Corte P.Q.MNumero registro generale 35073/2018Numero sezionale 5224/2026Numero di raccolta generale 22968/2026Data pubblicazione 09/07/2026accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti
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