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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 21014/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il ricorso presentato nell'interesse di Albano [OSCURATO:PERSONA] (con unico motivo) ha censurato la sentenza impugnata a cagione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata riduzione della pena, assumendo che non si sarebbe tenuto conto del sopravvenuto risarcimento del danno in favore della parte civile, della confessione (nel corso del giudizio di appello) e della sua buona condotta processuale; - «il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche ex officio, ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado» (Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 - dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02); - nel caso in esame tale specifica richiesta non risulta prospettata e, peraltro, l'allegazione contenuta nel ricorso è del tutto apodittica e finisce col sottoporre irritualmente al vaglio di questa Corte di legittimità elementi di fatto relativi alla commisurazione della pena, senza neppure confrontarsi con la decisione impugnata che ha irrogato sanzioni contenute (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01) sia per il reato più grave (muovendo dal minimo edittale per la pena detentiva e da una pena di poco superiore al minimo per quella pecuniaria) sia per i rimanenti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],tielolini i Sta° Pallx, )v k;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il ricorso presentato nell'interesse di Albano [OSCURATO:PERSONA] (con unico motivo) ha censurato la sentenza impugnata a cagione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata riduzione della pena, assumendo che non si sarebbe tenuto conto del sopravvenuto risarcimento del danno in favore della parte civile, della confessione (nel corso del giudizio di appello) e della sua buona condotta processuale; - «il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche ex officio, ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado» (Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 - dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02); - nel caso in esame tale specifica richiesta non risulta prospettata e, peraltro, l'allegazione contenuta nel ricorso è del tutto apodittica e finisce col sottoporre irritualmente al vaglio di questa Corte di legittimità elementi di fatto relativi alla commisurazione della pena, senza neppure confrontarsi con la decisione impugnata che ha irrogato sanzioni contenute (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01) sia per il reato più grave (muovendo dal minimo edittale per la pena detentiva e da una pena di poco superiore al minimo per quella pecuniaria) sia per i rimanenti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],tielolini i Sta° Pallx, )v k;
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