CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 27939/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI Nato avviso alle parrrl udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli riduceva la pena precedentemente inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 17 luglio 2023 in complessivi anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 18.400 di multa avendolo ritenuto, in concorso con altri, colpevole dei reati ascrittigli; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto, per come risultante dalla sentenza impugnata, il ricorrente di fronte alla Corte distrettuale aveva rinunziato ai motivi di gravame diversi da quelli facenti riferimento alla determinazione della pena ed al riconoscimento delle attenuanti generiche, sicchè non gli è ora possibile lamentare di fronte a questa Corte profili decisori oramai coperti dal giudicato per effetto della rinunzia ai motivi di appello a suo tempo proposti; che il ricorso dev< perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il