CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17413-2018 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ARBOREA 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis ; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5087/22/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 05/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA]Arrigo propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecco. Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF ed IVA, relativo all'anno 2009; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 26 DPR n. 602/1973, dell'art. 139 c.p.c. nonché dell'art. 7 I. 890/1982, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la consegna del plico nelle mani del portiere dello stabile, ai fini della notifica della cartella di pagamento a mezzo posta; che, mediante il secondo motivo, il contribuente deduce violazione dell'art. 26 DPR n. 602/1973, dell'art. 6 I. 212/200, dell'art. 139 c.p.c., art. 60 DPR n. 600/1973 nonché dell'art. 7 I. 890/1982, ex art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe errato nel ritenere perfezionato il procedimento notificatorio in assenza della spedizione della seconda raccomandata informativa (cosiddetta CAN), pur essendo la ricezione dell'atto avvenuta nelle mani di soggetto diverso dal destinatario; Ric. 2018 n. 17413 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- che, attraverso l'ultimo motivo, il D'Arrigo assume la violazione dell'art. 26 DPR n. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per aver la CTR ritenuto non necessaria l'esibizione in giudizio della cartella di pagamento, nonostante la specifica richiesta del contribuente; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo motivo è infondato; che, in proposito, la stessa norma invocata dal contribuente, ovvero l'art. 26 DPR n. 602/73, recante una disciplina specifica della notifica delle cartelle di pagamento, afferma testualmente che "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda"; che nella specie è pacifico, perché costituente oggetto di accertamento di fatto compiuto dai giudici d'appello, non contestato dal ricorrente, che l'agenzia abbia provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale della cartella di pagamento, ex art. 26 DPR n. 602/1973; che, dunque, la CTR ha fatto corretta applicazione dei citati princìpi, stabilendo la ritualità della notifica effettuata nelle mani del portiere (Sez. 6 - 5, n. 10037 del 10/04/2019; Sez. 6 - 5, n. 28872 del 12/11/2018; Cass. 6-5, n. 12083 del 13/06/2016) che il secondo motivo va rigettato; che, infatti, laddove la notificazione sia eseguita, come nel caso di specie, tramite l'invio da parte dell'esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, essa si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento Ric. 2018 n. 17413 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (Sez. 5, n. 11619 del 11/05/2017; Sez. 6-5, n. 16949 del 27/04/2014); che, inoltre, tale orientamento giurisprudenziale è stato di recente autorevolmente avallato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018, la quale ha dichiarato la conformità a Costituzione dell'art. 26, primo comma, del DPR n. 602 del 1973; che, in proposito, la Corte ha affermato la legittimità del regime di notificazione "diretto" delle cartelle di pagamento ad opera dell'Amministrazione, osservando in particolare che la "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se [...] comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, nondimeno [...] garantisce comunque al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma, DPR n. 602 del 1973"; che l'ultima censura è altresì infondata; che, infatti, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del citato art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo Ric. 2018 n. 17413 sez. MT - ud. 16-12-2021 -4- necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (Sez. 5, n. 20769 del 21/07/2021; Sez. 5, n. 33563 del 28/12/2018) che il ricorso va dunque respinto; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 4.100, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo