CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 21518/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18543/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difes o dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliatoper legge presso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via di Pietralata 320, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA n. 2 07 /201 9 , pubblicata il 4 aprile 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il MIUR e l’Ufficio scolastico regionale hanno impugnato,davanti alla Corte d’appello di L’Aquila,la sentenza n. 51 del 2018 del Tribunale di Lanciano , che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], docente di scuola media secondaria, a ottenere, dal momento in cui era stata immessa in ruolo, la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, con conseguente condanna della P.A. a provvedere in conformità. La Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 207/2019, ha rigettato il ricorso. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorsoe ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo il MIUR lamenta la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE, degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto la corte territoriale avrebbe confuso l’istituto della ricostruzione della carriera con il riconoscimento dell’anzianità retributiva maturata dai lavoratori a tempo determinato. Inoltre, evidenzia che l’utilità del servizio pregresso avrebbe potutoessere riconosciuta solo nei limiti di quanto previsto, ogni assunzione costituendo un nuovo contratto. Pertanto, sottolinea che la Corte d’appello di L’Aquila avrebbe errato a disapplicare l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, poiché la stessa Corte di giustizia UE ne avrebbe riconosciuto la non discriminatorietà.La doglianza è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, i n tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato,poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l’anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab originea tempo indeterminato, né l’assenza del titolo abilitante all’insegnamento esclude l’applicazione di detto principio. I l giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente dall’inizio a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato (Cass., Sez. L , n. 32576 del 23 novembre 2023 ; Cass., Sez.L, n. 8672 del 27 marzo 2023 ; Cass., Sez. L , n. 31149 del 28 novembre 2019; Cass., SU, n. 22726 del 20luglio 2022). Nella specie, la corte territoriale ha verificato, con un accertamento di merito non più sindacabile nella presente sede, che non vi erano elementi che giustificassero una disparità di trattamento nel computo dell’anzianità professione della controricorrente rispetto al personale assunto a tempo indeterminato. La stessa P.A. non indica, poi, specifiche circostanze di fatto che potrebbero indurre a ritenere che la controricorrente sarebbe avvantaggiata illegittimamente dalla disapplicazione del citato art. 485. 2)Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A.ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, trattandosi di amministrazione statale non tenuta a versare detto contributo. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi €4.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misu