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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08093/2025

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a seguente SENTENZA suifricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 17/04/2024 preso atto che i(procedinnento è stato trattato con contraddittorio scritto ; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa resa in data 9/2/2021, li aveva condannati per i reati di danneggiamento e minaccia, ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, con conferma della statuizioni civili.

2. Lamentano, con il primo motivo, invero non rubricato come tale, violazione di legge (art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. ) in relazione agli artt. 578, 129, co. 2, 530 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello, in presenza della parte civile, omesso di motivare in merito alla responsabilità degli imputati.

3. Con il successivo motivo (rubricato come primo) deducono mancanza di motivazione in relazione al motivo di gravame con il quale la difesa aveva chiesto dichiararsi non doversi procedere in ordine al delitto di danneggiamento semplice perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ai sensi del Digs. 7/2016.

4. Con il successivo motivo (rubricato come secondo) lamentano violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine agli specifici motivi di appello con i quali si contestava la credibilità delle persone offese costituite partii civili.

5. Con una ulteriore memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per essere i motivi manifestamente infondati, con la precisazione che occorre procedere d'ufficio alla riqualificazione dei fatti di minaccia.

2. Le Sezioni U. Tettamanti del 28/05/2009 hanno affermato il principio da ultimo ribadito dalle moscu zza Sez.

Unel 28/3/2024, (secondo cui, quando vi è stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il Giudice dell'impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda — ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno della parte civile — anche valutando l'eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell'art. 530, comma 2 e non solo l'evidenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. anche Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, Rv. 262175; Sez.5, n. 24469 del 09/04/2019, Rv. 276513) La sentenza impugnata ha applicato tali principi.

La Corte di appello, a fronte della presenza delle parti civili, è pervenuta al giudizio assolutorio, effettuando un accertamento di merito sulla conducenza degli elementi probatori circa la responsabilità penale degli imputati senza arrestarsi alla verifica, in termini di mera constatazione, della ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento, svolgendo la verifica alla stregua del canone di giudizio penalistico dell' "oltre ragionevole dubbio".Il giudice di appello si è ampiamente confrontato con le argomentazioni di segno contrario esposte dalla difesa ed ha compiutamente analizzato ciascuno degli elementi di fatto ivi ritenuti dimostrativi della colpevolezza degli imputati prendendo in esame e confutando, sulla base di un percorso motivazionale congruamente articolato ed immune da vizi logico giuridici rilevanti nel giudizio di legittimità, le medesime censure ed obiezioni mosse dai ricorrenti, poi riproposte in questa sede.

Ai fini della responsabilità degli imputati per il delitto di danneggiamento aggravato, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni della persone offese che ha vagliato in maniera specifica ed approfondita posto che esse, come è noto, possono da sole essere poste a base della dichiarazione di responsabilità ( Sez.

U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).

Nella specie) la Corte di merito ha ritenuto che dette dichiarazioni fossero attendibili perché "concordi specifiche e intrinsecamente coerenti", oltre che riscontrate da un teste disinteressato e dai testi di P.G., nonché dal sequestro degli oggetti utilizzati per danneggiare e minacciare, descritti dalle persone offese ( pag. 2 della sentenza impugnata).

Alla stregua di tali considerazioni il primo e terzo motivo appaiono manifestamente infondati.

3. La natura aggravata del danneggiamento, commesso con minaccia alla persona esclude, poi, che possa trattarsi di reato depenalizzato in forza dell'art. 2 D.Igs. 7/2016 pertanto anche il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato (Sez. 6, n. 16563/2016 7 Rv. 266996).

4. Occorre tuttavia precisare che, data la contestualità e strumentalità delle minacce all'esecuzione dei danneggiamenti nei confronti dei soggetti passivi, i reati di minaccia devono ritenersi assorbiti in quelli di danneggiamento aggravato (Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014 v 261824; Sez. 5, n. 29578 del 09/05/2014, Rv. 262597).

In tal caso, infatti, il reato aggravato si connota come complesso ed è possibile ritenere che esso assorba la condotta minacciosa, dal momento che questa rappresenta una precisa modalità di esecuzione della condotta di danneggiamento, nel senso che la minaccia alla persona costituisce il mezzo per la realizzazione del danneggiamento ovvero il danneggiamento è la modalità esecutiva attraverso la quale si realizza anche la minaccia.

Per questi motivi, nell'esercizio del potere di riqualificazione giuridica del fatto, che compete alla Corte di cassazione nei limiti in cui ciò non implichi una ricostruzione storica (Sez. 2, Sentenza n. 7462 del 30/01/2018, Rv. 272091; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Rv. 270144), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto ai reati di cui all'art. 612 cod. pen. perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili in relazione a detti reati e declaratoria di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi.

5. Nulla è dovuto per le spese in favore delle parti civili costituite stante la genericità, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, delle conclusioni scritte.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle "note scritte della parte civile costituita" non ha infatti specificato per quale delle due parti civili abbia concluso e non ha apportato un contributo utile alla decisione, essendosi limitato a ripercorrere le stesse argomentazioni del Procuratore generale alle cui conclusioni si è associato (Sez.

U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886 / P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati di cui all'art. 612 cod. pen. perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili in relazione a detti rea

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA suifricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 17/04/2024 preso atto che i(procedinnento è stato trattato con contraddittorio scritto ; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa resa in data 9/2/2021, li aveva condannati per i reati di danneggiamento e minaccia, ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, con conferma della statuizioni civili. 2. Lamentano, con il primo motivo, invero non rubricato come tale, violazione di legge (art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. ) in relazione agli artt. 578, 129, co. 2, 530 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello, in presenza della parte civile, omesso di motivare in merito alla responsabilità degli imputati. 3. Con il successivo motivo (rubricato come primo) deducono mancanza di motivazione in relazione al motivo di gravame con il quale la difesa aveva chiesto dichiararsi non doversi procedere in ordine al delitto di danneggiamento semplice perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ai sensi del Digs. 7/2016. 4. Con il successivo motivo (rubricato come secondo) lamentano violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine agli specifici motivi di appello con i quali si contestava la credibilità delle persone offese costituite partii civili. 5. Con una ulteriore memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per essere i motivi manifestamente infondati, con la precisazione che occorre procedere d'ufficio alla riqualificazione dei fatti di minaccia. 2. Le Sezioni U. Tettamanti del 28/05/2009 hanno affermato il principio da ultimo ribadito dalle moscu zza Sez. Unel 28/3/2024, (secondo cui, quando vi è stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il Giudice dell'impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda — ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno della parte civile — anche valutando l'eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell'art. 530, comma 2 e non solo l'evidenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. anche Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, Rv. 262175; Sez.5, n. 24469 del 09/04/2019, Rv. 276513) La sentenza impugnata ha applicato tali principi. La Corte di appello, a fronte della presenza delle parti civili, è pervenuta al giudizio assolutorio, effettuando un accertamento di merito sulla conducenza degli elementi probatori circa la responsabilità penale degli imputati senza arrestarsi alla verifica, in termini di mera constatazione, della ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento, svolgendo la verifica alla stregua del canone di giudizio penalistico dell' "oltre ragionevole dubbio".Il giudice di appello si è ampiamente confrontato con le argomentazioni di segno contrario esposte dalla difesa ed ha compiutamente analizzato ciascuno degli elementi di fatto ivi ritenuti dimostrativi della colpevolezza degli imputati prendendo in esame e confutando, sulla base di un percorso motivazionale congruamente articolato ed immune da vizi logico giuridici rilevanti nel giudizio di legittimità, le medesime censure ed obiezioni mosse dai ricorrenti, poi riproposte in questa sede. Ai fini della responsabilità degli imputati per il delitto di danneggiamento aggravato, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni della persone offese che ha vagliato in maniera specifica ed approfondita posto che esse, come è noto, possono da sole essere poste a base della dichiarazione di responsabilità ( Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). Nella specie) la Corte di merito ha ritenuto che dette dichiarazioni fossero attendibili perché "concordi specifiche e intrinsecamente coerenti", oltre che riscontrate da un teste disinteressato e dai testi di P.G., nonché dal sequestro degli oggetti utilizzati per danneggiare e minacciare, descritti dalle persone offese ( pag. 2 della sentenza impugnata). Alla stregua di tali considerazioni il primo e terzo motivo appaiono manifestamente infondati. 3. La natura aggravata del danneggiamento, commesso con minaccia alla persona esclude, poi, che possa trattarsi di reato depenalizzato in forza dell'art. 2 D.Igs. 7/2016 pertanto anche il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato (Sez. 6, n. 16563/2016 7 Rv. 266996). 4. Occorre tuttavia precisare che, data la contestualità e strumentalità delle minacce all'esecuzione dei danneggiamenti nei confronti dei soggetti passivi, i reati di minaccia devono ritenersi assorbiti in quelli di danneggiamento aggravato (Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014 v 261824; Sez. 5, n. 29578 del 09/05/2014, Rv. 262597). In tal caso, infatti, il reato aggravato si connota come complesso ed è possibile ritenere che esso assorba la condotta minacciosa, dal momento che questa rappresenta una precisa modalità di esecuzione della condotta di danneggiamento, nel senso che la minaccia alla persona costituisce il mezzo per la realizzazione del danneggiamento ovvero il danneggiamento è la modalità esecutiva attraverso la quale si realizza anche la minaccia. Per questi motivi, nell'esercizio del potere di riqualificazione giuridica del fatto, che compete alla Corte di cassazione nei limiti in cui ciò non implichi una ricostruzione storica (Sez. 2, Sentenza n. 7462 del 30/01/2018, Rv. 272091; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Rv. 270144), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto ai reati di cui all'art. 612 cod. pen. perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili in relazione a detti reati e declaratoria di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi. 5. Nulla è dovuto per le spese in favore delle parti civili costituite stante la genericità, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, delle conclusioni scritte. L'avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle "note scritte della parte civile costituita" non ha infatti specificato per quale delle due parti civili abbia concluso e non ha apportato un contributo utile alla decisione, essendosi limitato a ripercorrere le stesse argomentazioni del Procuratore generale alle cui conclusioni si è associato (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886 / P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati di cui all'art. 612 cod. pen. perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili in relazione a detti rea
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