CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata assunzione di ufficio di una prova decisiva (testimonianza della moglie dell'imputato) e il vizio di motivazione sul rigetto dell'istanza, è inammissibile, poiché l'integrazione istruttoria in grado di appello ha carattere eccezionale e può essere disposta soltanto quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; il che si traduce nella necessità che la prova offerta sia decisiva, cioè idonea ad eliminare ogni incertezza o ad inficiare il valore probatorio di ogni altra risultanza di segno contrario (Sez. 3, n. 35372 del 23 maggio 2007, Panozzo, Rv 237410; Sez. 3, n. 21687 del 7 aprile 2004, Modi, Rv 228920); mentre nella specie la Corte di appello ha spiegato, senza cadute logiche, l'assenza di tali presupposti nel caso di specie (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i