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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29188/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del suo difensore, ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Caltanissetta, in data 3 febbraio 2022, ha integralmente confermato la pronuncia del 3 maggio 2021, resa dal Tribunale di Enna in composizione monocratica, di condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e n.7 cod. pen. poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione risulta stralciata), in qualità di amministratori della ditta CPS, al fine di trarne profitto, si impossessavano di energia elettrica mediante allaccio abusivo ai cavi della rete ENEL, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede; fatto accertato in Pietraperzia in data 5 agosto 2011.

2. Il ricorso consta di tre motivi: con il primo, si lamenta dell'inosservanza di legge e mancanza, contraddittorietà o illogicità di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 cod. proc. pen., in quanto dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g. vi sarebbe assoluta impossibilità di attribuire il reato de quo alla persona dell'imputato.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.62, n.4, cod. pen. in prevalenza alle contestate aggravanti.

Con il terzo ed ultimo motivo, si censura la sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione nella parte in cui non è stato applicato il minimo della pena.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto poggia su mere doglianze di fatto, adeguatamente vagliate e disattese dai giudici territoriali, nonché si articola in profili di censura inerenti al trattamento sanzionatorio, il quale risulta, tuttavia, sorretto da argomentazioni logiche e non incongrue.

Invero, i giudici territoriali hanno chiarito che, a prescindere da chi abbia materialmente eseguito la manomissione, il reato può ritenersi consumato anche da colui che, approfittando della manomissione ed utilizzando indebitamente energia elettrica, approfitti dell'allaccio abusivo realizzato da un terzo.

La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale è scevra da profili di illogicità e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Pertanto, insindacabili in sede di legittimità risultano i profili di mero fatto qualora, come nel caso in esame, non si confrontino con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata. 3.1 Anche il secondo motivo di ricorso è da ritenersi manifestamente infondato, giacché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto di appello e d'altro canto la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art.62 n.4 cod.pen. è stata esclusa con motivazione logica e coerente alle risultanze processuale in ragione della non modesta quantità di energia elettrica indebitamente utilizzata che ha comportato, peraltro, un danno alla rete elettrica e al misuratore; elementi, questi ultimi, che incidono in negativo sul fornitore, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 3.2 Quanto all'ultimo profilo di censura, anch'esso va riconosciuto inammissibile: per essere stata la pena modulata sulla base di criteri minimi edittali.

Contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che la decisione impugnata sia sorretta da congruo apparato argomentativo che soddisfa a pieno l'obbligo di motivazione concernente il trattamento sanzionatorio: giova, a tal proposito, rammentare che in tema di dosimetria della pena, la giurisprudenza di legittimità non solo ha ammesso la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", cfr. Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma altresì chiarisce che le statuizioni inerenti al giudizio di comparazione, effettuato ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sono censurabili in Cassazione soltanto qualora siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del suo difensore, ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Caltanissetta, in data 3 febbraio 2022, ha integralmente confermato la pronuncia del 3 maggio 2021, resa dal Tribunale di Enna in composizione monocratica, di condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e n.7 cod. pen. poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione risulta stralciata), in qualità di amministratori della ditta CPS, al fine di trarne profitto, si impossessavano di energia elettrica mediante allaccio abusivo ai cavi della rete ENEL, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede; fatto accertato in Pietraperzia in data 5 agosto 2011. 2. Il ricorso consta di tre motivi: con il primo, si lamenta dell'inosservanza di legge e mancanza, contraddittorietà o illogicità di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 cod. proc. pen., in quanto dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g. vi sarebbe assoluta impossibilità di attribuire il reato de quo alla persona dell'imputato. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.62, n.4, cod. pen. in prevalenza alle contestate aggravanti. Con il terzo ed ultimo motivo, si censura la sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione nella parte in cui non è stato applicato il minimo della pena. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto poggia su mere doglianze di fatto, adeguatamente vagliate e disattese dai giudici territoriali, nonché si articola in profili di censura inerenti al trattamento sanzionatorio, il quale risulta, tuttavia, sorretto da argomentazioni logiche e non incongrue. Invero, i giudici territoriali hanno chiarito che, a prescindere da chi abbia materialmente eseguito la manomissione, il reato può ritenersi consumato anche da colui che, approfittando della manomissione ed utilizzando indebitamente energia elettrica, approfitti dell'allaccio abusivo realizzato da un terzo. La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale è scevra da profili di illogicità e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Pertanto, insindacabili in sede di legittimità risultano i profili di mero fatto qualora, come nel caso in esame, non si confrontino con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata. 3.1 Anche il secondo motivo di ricorso è da ritenersi manifestamente infondato, giacché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto di appello e d'altro canto la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art.62 n.4 cod.pen. è stata esclusa con motivazione logica e coerente alle risultanze processuale in ragione della non modesta quantità di energia elettrica indebitamente utilizzata che ha comportato, peraltro, un danno alla rete elettrica e al misuratore; elementi, questi ultimi, che incidono in negativo sul fornitore, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 3.2 Quanto all'ultimo profilo di censura, anch'esso va riconosciuto inammissibile: per essere stata la pena modulata sulla base di criteri minimi edittali. Contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che la decisione impugnata sia sorretta da congruo apparato argomentativo che soddisfa a pieno l'obbligo di motivazione concernente il trattamento sanzionatorio: giova, a tal proposito, rammentare che in tema di dosimetria della pena, la giurisprudenza di legittimità non solo ha ammesso la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", cfr. Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma altresì chiarisce che le statuizioni inerenti al giudizio di comparazione, effettuato ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sono censurabili in Cassazione soltanto qualora siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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