CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 20505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel ricorso n. 6887/16 rg tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], res.in Tivoli, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.ti in V.le [OSCURATO:PERSONA] 290, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - parte intimata - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 920/11/2015 del 15/9/2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’adita [OSCURATO:PERSONA] di Teramo fosse carente di giurisdizione sulla controversia dedotta. Controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego 20.11.2013 espresso dall'agenzia del territorio alla loro istanza di annullamento in autotutela degli atti di aggiornamento catastale e Docfa (reiterativi di un precedente aggiornamento annullato in autotutela dall’Amministrazione) promossi dagli Scamorcia in qualità di contitolari di diritti reali su un immobile oggetto di tipo di frazionamento mediante suddivisione dell'area cortilizia di un fabbricato di civile abitazione in tre distinte aree urbane (F1), nonchè mediante costituzione contestuale di un nuovo subalterno (n.10) come bene comune non censibile (area antistante al portone di ingresso del fabbricato). A detta degli istanti Pucci e Pellegrini, il diniego in questione era illegittimo stante la carenza dei presupposti di legge del disposto aggiornamento (comportante il frazionamento di riduzione dell'area di ubicazione del fabbricato con creazione di nuove ed autonome aree urbane F1), così quanto ai seguenti aspetti: - mancata s ottoscrizione del tipo di frazionamento da parte di tutti i soggetti titolari di diritti reali sui beni interessati (D.M. 701/94; Circ. MF 49/1996 Min.Fin. Dip. Territorio), dal momento che la qualità di proprietario in capo a [OSCURATO:PERSONA] non escludeva la titolarità di essi ricorrenti del diritto di servitù di accesso ed attraversamento verso i contatori di utenza; - ostatività al tipo di frazionamento di un contenzioso (attestato dalla vicenda della pregressa istanza di aggiornamento fatta oggetto di autoannullamento) in essere tra i titolari di diritti reali sul bene interessato (Circ. 4/2009 par.2 punto B), a nulla rilevando che non si trattasse di contenzioso di natura giudiziale; - preclusione a che la mancanza di sottoscrizione da parte di tutti i t itolari di diritto reale sul bene fosse surrogabile da lettera di incarico o altro incombente, con riguardo a quegli aggiornamenti, come il presente, comportanti l'attribuzione della categoria di autonoma ‘area urbana’ (Circ. 4/2009 cit., che aveva superato la precedente disciplina di cui alla Circ. 49/1996). A tali contestazioni l'ufficio aveva opposto, a fondamento del proprio diniego, i seguenti argomenti: - pur non essendo stato sottoscritto da tutti i titolari di diritti reali sugli immobili, l'atto di aggiornamento cartografico per tipo di frazionamento in questione era stato regolarizzato con l'allegata ‘lettera di incarico’ secondo quanto stabilito dalla citata circolare 49/1996; - nella menzionata lettera, lo Scamorcia aveva riferito che la mancata sottoscrizione da parte di tutti i titolari di diritti reali non dipendeva dalla presenza di un contenzioso tra i medesimi e che, in ogni caso, egli si assumeva ogni responsabilità a carico dei presentatori nei confronti dei terzi aventi diritto; - quanto sopra doveva ritenersi idoneo a regolarizzare anche il tipo di aggiornamento concernente la costituzione di nuove aree urbane F1 non sussistendo, nelle Circolari di riferimento, distinzioni di sorta; - la procedura di aggiornamento non riguardava l'accertamento di diritti reali di terzi, estranei alle annotazioni catastali ed indifferenti all'amministrazione. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l’appello proposto dai contribuenti, “ pur nella condivisione di quanto affermato nel merito dai primi giudici” (circa la correttezza dell'operato dell'amministrazione), fosse inammissibile perché proposto a giudice non competente, essendo invece competente il giudice ordinario; - ciò perché, nel caso in questione, “ neppure in via indiretta la materia in contesa attiene alla debenza di un tributo, condizione questa, come noto, imprescindibile per la riserva a questo giudice dell’abilitazione a decidere”. Resiste con controricorso l’ Agenzia delle Entrate. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere dalla parte intimata Scamorcia. La parte ricorrente ha depositato memoria. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (e proroghe successive) senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. § 2. Con il primo il secondo motivodi ricorso si lamenta – ex art.360 , co. 1^ nn.1 e 3, cod.proc.civ. –violazione delle norme sulla giurisdizione, dal momento che il giudice tributario aveva giurisdizione sulle vertenze catastali ex artt.2 co. 2^ e 19 co. 1^ lett. f) d.lgs. 546/92, e che il collegamento con il tributo era costituito dalla rilevanza del frazionamento sulla rendita catastale. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 31 d.lgs. 546/92, nonché omesso esame di fatto decisivo; per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato la nullità della sentenza di primo grado per mancato rispetto del termine per la comunicazione dell'avviso di trattazione in udienza (comunicato via pec il 22 luglio 2014 per l'udienza del 22 settembre 2014, senza l'osservanza della sospensione feriale dei termini). Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.1 D.M. 19 Aprile 1994 n. 701 e delle citate Circolari 29 ottobre 2009 n. 4T e 27 febbraio 1996 n.49, nonché omesso esame di fatto decisivo, costituito dalla presenza sul bene di un loro diritto reale di servitù di accesso ai contatori; da ciò derivava la necessità che la lettera di incarico fosse sottoscritta da tutti indistintamente i titolari di diritti reali sul bene, a maggior ragione per la presenza di un contenzioso ed a fronte di tipi diaggiornamento per costituzione di nuove aree urbane F1. § 3. Sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle altre censure. Va premesso che, anche se involgente questione di riparto di giurisdizione, la controversia può essere decisa dalla sezione semplice della Corte di Cassazione, dovendosi fare qui applicazione del costante indirizzo secondo cui: “l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art.366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato” (da ultimo: Cass.SSUU n. 1599 del 19/01/2022). Nel caso di specie, come ora si dirà, sussistono entrambe le su indicate condizioni. Come evincibile dalla ricostruzione del giudizio, su riportata, la lite ha ad oggetto (secondo il criterio di riparto costituito dal c.d. ‘petitum sostanziale’) i presupposti formali e sostanziali di un tipo di aggiornamento incidente sulla qualificazione catastale di un compendio immobiliare composto da fabbricato (oggetto di Docfa) e da terreno pertinenziale, con formazione di nuove aree urbane. Una volta definitiva, la descrizione catastale dei luoghi avrà diretta incidenza sul classamento e l’attribuzione di rendita e, quindi, sui tributi a quest’ultima parametrati. Non sono – per contro - in discussione né la delimitazione di proprietà private, né l’accertamento di diritti reali sui beni, dedotti solo incidentalmente dai ricorrenti ai limitati fini di contestare la regolarità della presentazione dell’istanza di aggiornamento. Ricorre dunque in materia il combinato disposto di cui agli artt.: -2 co. 2^ d.lgs 546/92: “Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. (…)”;- 19 d.lgs 546/92: “ Atti impugnabili e oggetto del ricorso. 1. Il ricorso puo' essere proposto avverso: (…) f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2 (…)”. Si è stabilito (Cass.n. 315474/21) che “in tema di contenzioso tributario, il diniego, espresso o tacito, opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di variazione della rendita catastale non è qualificabile come diniego di autotutela, ma integra un atto relativo alle operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546 del 1992”; e inoltre (Cass.SSUU n. 19524/18) che: “appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. Va poi considerato come la sussistenza nella specie della giurisdizione tributaria non potesse essere messa in discussione d’ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA], essendo comunque ormai coperta da giudicato implicito interno (Cass.SSUU n. 24883/08 ed innumerevoli altre). Ciò perché, convalidando nel merito la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva, per ciò solo, implicitamente affermato la propria giurisdizione; e questa statuizione non era stata censurata in appello nédai ricorrenti (che del resto neppure lo avrebbero potuto fare, avendo essi stessi ab initio individuato in quello tributario il giudice avente giurisdizione) né dall’Agenzia delle Entrate con appello incidentale o specifica eccezione-riproposizione. Anulla, infine, rileva l’immotivata affermazione – su riportata – con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha mostrato di voler condividere la statuizione di merito dei primi giudici, dal momento che essa ha natura meramente incidentale, non di ratio decidendi; e risulta inoltre incompatibile con la decisione declinatoria della giurisdizione che di per sé avrebbe dovuto coerentemente precludere alla [OSCURATO:PERSONA] ogni valutazione sul merito della lite, essendosi essa in tal modo spogliata di potestas iudicandi. Ne segue la cassazione della sentenza ed il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale eserciterà la giurisdizione che le compete, pronunciando anche sulle spese del presente procedimento. PQM La Corte - accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA]