Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 44446/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, incentrato su vizi della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi della penale responsabilità e all'omessa concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata recidiva, è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato (v.

Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); - che la causa originaria di inammissibilità non consente di instaurare un valido rapporto di impugnazione, sicché la stessa va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si stima equo determinare, in ragione delle questioni dedotte, nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, incentrato su vizi della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi della penale responsabilità e all'omessa concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata recidiva, è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato (v. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); - che la causa originaria di inammissibilità non consente di instaurare un valido rapporto di impugnazione, sicché la stessa va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si stima equo determinare, in ragione delle questioni dedotte, nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P side
Sentenza Cassazione n. 44446/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris