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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 14777/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14796/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 262, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - Cons. est.

G.M.

Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Foggia n. 876/27/16, depositata 1'11 aprile 2016 e notificata il 14 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 876/27/16 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Foggia (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 236/02/13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di due intimazioni di pagamento relative a cartelle di pagamento concernenti imposte e sanzioni concernenti gli anni d'imposta 2005 e 2006.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, le cartelle di pagamento cui si riferivano le intimazioni di pagamento erano state emesse dall'Agente per la riscossione, la prima per la liquidazione della dichiarazione relativa all'anno 2005 e la seconda a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006.

1.2. La CTR dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. evidenziando che: a) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. doveva ritenersi un semplice interventore ad adiuvandum nel procedimento di primo grado, dovendo ritenersi legittimata passivamente la sola Agenzia delle entrate, convenuta in giudizio dalla contribuente; b) in quanto interventore adesivo, Equitalia non poteva proporre autonomo appello, 2 Cons. est.

G.M.

Nonno con conseguente inammissibilità dello stesso e definitività della sentenza impugnata, non avendo l'Agenzia delle entrate proposto a sua volta appello, nemmeno in via incidentale, e avendo depositato l'atto di controdeduzioni in appello quando era già scaduto il termine lungo per l'impugnazione; c) nel merito, la notifica delle cartelle di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., doveva ritenersi nulla in mancanza di affissione e di ricezione della raccomandata informativa, con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo ex art. 25, primo comma, lett. a) e c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non si costituiva in giudizio.

4. All'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con sentenza 17/926 del 06/07/2018 questa Corte ha già deciso, accogliendolo, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la medesima sentenza della CTR impugnata in questa sede dall'Agenzia delle entrate.

1.1. Con la menzionata sentenza, pertanto, è stata già ritenuta l'ammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente sopravvenuta carenza di interesse dell'Agenzia delle entrate alla decisione del presente ricorso, che - analogamente a quello già deciso - mette in discussione la medesima statuizione del giudice di appello.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. Le peculiarità della presente controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 3 Cons. est.

G.M.

Nonno

2.2. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un'Amministrazione dello Stato (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016) e, in ogni caso, derivando l'inammissibilità da una carenza di interesse successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 132, terzo comma 3 cod. proc. civ.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.

Il Consigliere est. ([OSCURATO:PERSONA]) Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) tot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14796/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 262, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Foggia n. 876/27/16, depositata 1'11 aprile 2016 e notificata il 14 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 876/27/16 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Foggia (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 236/02/13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di due intimazioni di pagamento relative a cartelle di pagamento concernenti imposte e sanzioni concernenti gli anni d'imposta 2005 e 2006. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, le cartelle di pagamento cui si riferivano le intimazioni di pagamento erano state emesse dall'Agente per la riscossione, la prima per la liquidazione della dichiarazione relativa all'anno 2005 e la seconda a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006. 1.2. La CTR dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. evidenziando che: a) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. doveva ritenersi un semplice interventore ad adiuvandum nel procedimento di primo grado, dovendo ritenersi legittimata passivamente la sola Agenzia delle entrate, convenuta in giudizio dalla contribuente; b) in quanto interventore adesivo, Equitalia non poteva proporre autonomo appello, 2 Cons. est. G.M. Nonno con conseguente inammissibilità dello stesso e definitività della sentenza impugnata, non avendo l'Agenzia delle entrate proposto a sua volta appello, nemmeno in via incidentale, e avendo depositato l'atto di controdeduzioni in appello quando era già scaduto il termine lungo per l'impugnazione; c) nel merito, la notifica delle cartelle di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., doveva ritenersi nulla in mancanza di affissione e di ricezione della raccomandata informativa, con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo ex art. 25, primo comma, lett. a) e c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 2. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non si costituiva in giudizio. 4. All'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con sentenza 17/926 del 06/07/2018 questa Corte ha già deciso, accogliendolo, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la medesima sentenza della CTR impugnata in questa sede dall'Agenzia delle entrate. 1.1. Con la menzionata sentenza, pertanto, è stata già ritenuta l'ammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente sopravvenuta carenza di interesse dell'Agenzia delle entrate alla decisione del presente ricorso, che - analogamente a quello già deciso - mette in discussione la medesima statuizione del giudice di appello. 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. Le peculiarità della presente controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 3 Cons. est. G.M. Nonno 2.2. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un'Amministrazione dello Stato (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016) e, in ogni caso, derivando l'inammissibilità da una carenza di interesse successiva alla proposizione del ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 132, terzo comma 3 cod. proc. civ. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere est. ([OSCURATO:PERSONA]) Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) tot
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