CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J 1{P1 ()L9 Visti gli atti e V-anitre:1-m impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'elisione dell'aumento per la recidiva, è inammissibile perché già vagliata, con esito sfavorevole all'imputato, dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2488 del 13 dicembre 2019, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dell'imputato ed accolto, invece, quello del Procuratore generale in relazione all'aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugìa, che ha emesso la decisione qui impugnata; che la questione dedotta è, dunque, preclusa in quanto coperta da giudicato, onde deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i