CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 43626/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso in data 27/05/2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell'area sita in Fiunicino, loc.Fregene, Lungomare di Levante, fg 706 part 2044, 2045 e 2046 in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 2 d.lgs 152/2006 (perché nella qualità del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, conduttrice del terreno, ivi depositava in modo incontrollato 20 mq di rifiuti speciali non pericolosi per lo più provenienti da attività di manutenzione delle strade). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. e vizio di motivazione Argomenta che l'ordinanza impugnata, pur menzionando le doglianze della difesa volte ad evidenziare l'assenza di analisi volta ad accertare la natura di rifiuti speciali non pericolosi del materiale rinvenuto nell'area in sequestro, rimaneva silente sul punto, così integrandosi una mancanza assoluta di motivazione, denunciabile in sede di legittimità. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 256, comma 2, d.lgs 152/2006. Argomenta che il fumus commissi delicti era stato desunto dalla assenza dei requisiti della provvisorietà e temporaneità del deposito temporaneo consentito sul presupposto che la presenza dei rifiuti speciali era già stata riscontrata nell'area in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando era stata applicata la misura reale; l'interpretazione del dato fattuale era erronea in quanto vi era stato un unico accesso degli operanti in data 24.5.2021, e non due come affermato nell'ordinanza impugnata; tanto era evincibile dalle dichiarazioni rese ex art. 391-bis cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presenti negli atti processuali e prodotte all'udienza camerale. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 / d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente ( Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Rv.269119). 2. Nella specie, la ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] cautelare nell'ordinanza impugnata ha ampiamente argomentato in relazione al fumus commissi delicti, evidenziando che, alla luce degli elementi acquisiti con la comunicazione di reato in atti ed emergenti dal verbale di sequestro, la condotta dell'imputata, come accertata, non poteva connotarsi in termini di deposito temporaneo e che l'oggetto materiale della stessa era costituito da materiale di risulta proveniente da attività di demolizione e costruzione di strade e marciapiedi e, come tali, rifiuti speciali. 3. Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. Va ricordato che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una quaestío facti (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Rv. 276009 - 02) e che la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha sempre escluso l'applicabilità della speciale disciplina sulle terre e rocce da scavo, (nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti), in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso (cfr Sez.3, n.25206 del 16/05/2012, Rv.252981,01; Sez.3, n. 17126 del 2015, non mass.; Sez.3, n.19942 del 2013, non mass.; Sez. 3, n. 37195 del 2010, non mass.). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il