CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2021
Cassazione n. 41990/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 4/2/2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per maturata prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 18/9/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di frode assicurativa continuata ex artt. 81 cpv e 642 cod.pen., condannandolo -in concorso di attenuanti generiche- alla pena di anni due di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, eccependo l'estinzione del reato contestato per effetto della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata nonché l'illegittimità della sospensione del termine di prescrizione ex D.L. n. 18/2020 relativamente ai procedimenti per i quali non era fissata alcuna udienza di trattazione e la violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole nella parte in cui la norma prevede che il periodo di sospensione debba applicarsi anche ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. La difesa lamenta che la Corte d'appello ha disatteso l'eccezione di prescrizione dei reati contestati sostenendo la necessità di computare a tal fine la sospensione ex DI. n. 18/20 in relazione al periodo di giorni 64 compreso tra il 9 Marzo e [OSCURATO:PERSONA] 2020 sebbene nella specie il processo non risultasse fissato in detto arco temporale e non abbia subito rinvii a causa della pandemia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha statuito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, espressamente escludendo che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, D.L. n.18 del 2020 presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). I presupposti che determinano la sospensione del procedimento sono, dunque, da individuare esclusivamente nel differimento dell'udienza ovvero nella sospensione di un termine processuale con scadenza nel periodo emergenziale, eventi concretamente impeditivi della progressione processuale per causa di forza maggiore ed idonei a determinare l'operatività della causa generale di sospensione della prescrizione prevista dal primo comma dell'art. 159 cod. pen.cQL [OSCURATO:PERSONA], con pronunzia coeva (n. 278, dep. 23/12/2020) a quella sopra richiamata, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, autorevolmente affermando che la riconducibilità della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen., esclude che si sia in presenza di un intervento legislativo in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. e precisando, altresì, che la previsione del comma 4 dell' art. 83, secondo cui è sospeso anche il corso della prescrizione in ragione della sospensione del procedimento o del processo penale, non è inutile perché fissa, in modo espresso e quindi in termini maggiormente chiari, compatibili con il rispetto del principio di eguaglianza, la collocazione della disposizione nell'alveo della causa generale di sospensione contenuta nell'art. 159, primo comma, cod. pen., secondo una tecnica legislativa non nuova. 2. Nella specie, i reati contestati risultano commessi tra il 10 giugno e 15 luglio 2013, come da contestazione, e il relativo termine massimo di prescrizione risulta spirato tra il 10/12/2020 e il 15/1/2021 in assenza di sospensioni diverse da quella di cui all'art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020, che la Corte di merito ha erroneamente addotto a sostegno della mancata maturazione della causa estintiva. Alla stregua dei principi soprarichiamati, tenuto conto che il processo non ha subito nel periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11 Maggio 2020 quella stasi processuale che sola giustifica la sospensione del processo e dei termini di prescrizione, deve concludersi per l'avvenuta perenzione dell'azione penale in epoca antecedente la sentenza d'appello, che per l'effetto deve essere annullata senza rinvio con conferma delle statuizioni civili. 3. Non può trovare accoglimento in questa sede l'istanza di liquidazione dei compensi professionali avanzata dal difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, in quanto questa Corte ha chiarito che competente a decidere con riguardo all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 271339;in tema di ammissione al beneficio,Sez. 5, n. 3538 del 17/12/2018, dep. 2019, Rv. 275413). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili Così deciso in Roma il 10 settembre 2021 Il Consigliere estensore A