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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25398/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18680/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n.793/2016, depositata il18/07/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il tribunale di Cosenza ha accolto la domanda, proposta nei confronti della Cassa dal geometra in epigrafe, volta al ricalcolo la pensione di vecchiaia con ricongiunzione contributiva dei contributi versati all'INPS ovvero restituzione dei contributi INPS non considerati nel calcolo pensionistico. 2.

La corte d'appello ha confermato la detta sentenza, ma questa Corte con sentenza Cassazione Sez.

Lav. n. 25345 del 2014 ha cassato la sentenza con rinvio, affermando il principio secondo il quale ai sensi dell'articolo 6 della Legge 45 del 1990, in cas o di coincidenza dei periodi assicurativi, la contribuzione utile è quella più elevata solo nel caso di mancanza di attività effettiva.

3. Nel giudizio di rinvio la corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 18/6/16 ha rigettato la domanda del pensionato, in riforma della sentenza del tribunale di Cosenza.

4. In particolare, pr emesso che era stata richiesta la ricongiunzione che riguardava contributi per periodi sia coincidenti sia non coincidenti e che la cassa aveva ricongiunto solo questi ultimi (cioè quelli non coincidenti) a titolo oneroso (utilizzando i contributi versati per i periodi coincidenti, che invece non erano ricongiunti), la corte d'appello ha affermato che, anche a contare i contributi per i periodi non coincidenti, il lavoratore non aveva la base contributiva minima; per altro verso, la restituzione dei contributi non era possibile, perché i contributi erano stati utilizzati per ricongiungere gli altri periodi non coincidenti.

5. La corte poi ha condannato il difensore distrattario a restituire alla cassa la somma incassata per spese, comprensive di IVA e CPA.

6. Avverso tale sentenza ricorre il geometra per quattro motivi, cui resiste la cassa con controricorso; l’avvocato del lavoratore propone in proprio ricorso successivo al predetto e, quindi , da considerare come incidentale, in relazione al quale la controparte non si è costituita.

7. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]:

8. Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale sono inammissibili.

9. Il ricorso del geometra fa valere con il primo motivo -proposto ex art. 360 co. 1 numero 5- la violazione della disciplina della ricongiunzione, come accertata dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado.

10. Col secondo motivo si fa valere - se mpre ex art. 360 numero 5 c.p.c. - l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata risarcitoria.

11. Col terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 38 della Costituzione in relazione al principio di adeguatezza della pensione.

12. Con il quarto motivo si fa valer e violazione degli articoli 111 e 24 Costituzione relativi al giusto processo, per avere trascurato che nella domanda di ricongiunzione è implicita quella dell'accertamento corretto della base contributiva, in relazione al quale non occorre un apposito separato giudizio.

13. I primi due motivi del ricorso principale sono manifestamente inammissibili ove lamentano un vizio motivazionale al di là delle ipotesi richiamate dall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., non evidenziando un fatto decisivo e discusso dalle parti lacui mancata valutazione possa rilevare in sede di legittimità (tra le tante, Sez.

L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497 -01).

14. I motivi terzo e quarto del ricorso principale sono del pari inammissibili, atteso che lamentano -in modo del tutto generico e non argomentato- la violazione di disposizioni normative di fonte costituzionale che non hanno diretta e specifica incidenza sulla soluzione del problema giuridico esaminato dalla sentenza impugnata.

15. Con il ricorso incidentale si lamenta la violazione dell'articolo 38 Cost., anche ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., nella parte in cui manca la motivazione in ordine all’inclusione tra gli accessori da restituire anche dell’IVA e CPA, già pagate.

16. Anche tale ricorso è inammissibile sia perché non ricorrono i presupposti di applicazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., non essendo dedotto un “fatto” non valutato, sia perché per altro verso la norma costituzionale invocata non è pertinente.

17. Spese secondo soccombenza quanto al ricorso principale.

Nulla per spese sull’incidentale, perché non è stato svolta attività difensiva.

18. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorrenti, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibili i ricorsi; condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della Cassa delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18680/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n.793/2016, depositata il18/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il tribunale di Cosenza ha accolto la domanda, proposta nei confronti della Cassa dal geometra in epigrafe, volta al ricalcolo la pensione di vecchiaia con ricongiunzione contributiva dei contributi versati all'INPS ovvero restituzione dei contributi INPS non considerati nel calcolo pensionistico. 2. La corte d'appello ha confermato la detta sentenza, ma questa Corte con sentenza Cassazione Sez. Lav. n. 25345 del 2014 ha cassato la sentenza con rinvio, affermando il principio secondo il quale ai sensi dell'articolo 6 della Legge 45 del 1990, in cas o di coincidenza dei periodi assicurativi, la contribuzione utile è quella più elevata solo nel caso di mancanza di attività effettiva. 3. Nel giudizio di rinvio la corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 18/6/16 ha rigettato la domanda del pensionato, in riforma della sentenza del tribunale di Cosenza. 4. In particolare, pr emesso che era stata richiesta la ricongiunzione che riguardava contributi per periodi sia coincidenti sia non coincidenti e che la cassa aveva ricongiunto solo questi ultimi (cioè quelli non coincidenti) a titolo oneroso (utilizzando i contributi versati per i periodi coincidenti, che invece non erano ricongiunti), la corte d'appello ha affermato che, anche a contare i contributi per i periodi non coincidenti, il lavoratore non aveva la base contributiva minima; per altro verso, la restituzione dei contributi non era possibile, perché i contributi erano stati utilizzati per ricongiungere gli altri periodi non coincidenti. 5. La corte poi ha condannato il difensore distrattario a restituire alla cassa la somma incassata per spese, comprensive di IVA e CPA. 6. Avverso tale sentenza ricorre il geometra per quattro motivi, cui resiste la cassa con controricorso; l’avvocato del lavoratore propone in proprio ricorso successivo al predetto e, quindi , da considerare come incidentale, in relazione al quale la controparte non si è costituita. 7. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: 8. Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale sono inammissibili. 9. Il ricorso del geometra fa valere con il primo motivo -proposto ex art. 360 co. 1 numero 5- la violazione della disciplina della ricongiunzione, come accertata dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado. 10. Col secondo motivo si fa valere - se mpre ex art. 360 numero 5 c.p.c. - l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata risarcitoria. 11. Col terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 38 della Costituzione in relazione al principio di adeguatezza della pensione. 12. Con il quarto motivo si fa valer e violazione degli articoli 111 e 24 Costituzione relativi al giusto processo, per avere trascurato che nella domanda di ricongiunzione è implicita quella dell'accertamento corretto della base contributiva, in relazione al quale non occorre un apposito separato giudizio. 13. I primi due motivi del ricorso principale sono manifestamente inammissibili ove lamentano un vizio motivazionale al di là delle ipotesi richiamate dall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., non evidenziando un fatto decisivo e discusso dalle parti lacui mancata valutazione possa rilevare in sede di legittimità (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497 -01). 14. I motivi terzo e quarto del ricorso principale sono del pari inammissibili, atteso che lamentano -in modo del tutto generico e non argomentato- la violazione di disposizioni normative di fonte costituzionale che non hanno diretta e specifica incidenza sulla soluzione del problema giuridico esaminato dalla sentenza impugnata. 15. Con il ricorso incidentale si lamenta la violazione dell'articolo 38 Cost., anche ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., nella parte in cui manca la motivazione in ordine all’inclusione tra gli accessori da restituire anche dell’IVA e CPA, già pagate. 16. Anche tale ricorso è inammissibile sia perché non ricorrono i presupposti di applicazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., non essendo dedotto un “fatto” non valutato, sia perché per altro verso la norma costituzionale invocata non è pertinente. 17. Spese secondo soccombenza quanto al ricorso principale. Nulla per spese sull’incidentale, perché non è stato svolta attività difensiva. 18. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorrenti, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibili i ricorsi; condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della Cassa delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa
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