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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15541/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 3 giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato ed appropriazione indebita e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha prosciolto il Costa dall'imputazione di appropriazione indebita e ha conseguentemente ridotto la pena; - che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso dell'imputato sono inammissibili, in quanto diretti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio per il furto era inammissibile perché eccessivamente generico e che, pertanto, del tutto correttamente la Corte di appello nel rideterminare la pena si è limitata ad espungere l'aumento per la continuazione con il delitto di appropriazione indebita; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 3 giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato ed appropriazione indebita e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha prosciolto il Costa dall'imputazione di appropriazione indebita e ha conseguentemente ridotto la pena; - che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso dell'imputato sono inammissibili, in quanto diretti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio per il furto era inammissibile perché eccessivamente generico e che, pertanto, del tutto correttamente la Corte di appello nel rideterminare la pena si è limitata ad espungere l'aumento per la continuazione con il delitto di appropriazione indebita; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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