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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44934/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso afferenti alla responsabilità ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha posto in rilievo come il ricorrente, nonostante autorizzato dalla Corte di appello a raggiungere Berciamo e da qui ripartire per Rossano, senza mai lasciare la prima città, era stato sorpreso in Milano, osservando che la condotta fosse tutt'altro che scarsamente offensiva in ragione della violazione alla misura custodiale che lo vedeva in Milano con indosso una pistola giocattolo priva del tappo rosso ed aggirarsi in compagnia di altra persona; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. NII.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso afferenti alla responsabilità ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha posto in rilievo come il ricorrente, nonostante autorizzato dalla Corte di appello a raggiungere Berciamo e da qui ripartire per Rossano, senza mai lasciare la prima città, era stato sorpreso in Milano, osservando che la condotta fosse tutt'altro che scarsamente offensiva in ragione della violazione alla misura custodiale che lo vedeva in Milano con indosso una pistola giocattolo priva del tappo rosso ed aggirarsi in compagnia di altra persona; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04
Sentenza Cassazione n. 44934/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris