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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09199/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2333 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine della comparsa del 18 novembre 2019, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo difensore a vvfm ma ntovan [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro : Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 84/12/2011, depositata in data 25 novembre 2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato all'associazione sportiva dilettantistica Macao (di seguito: l'Associazione) un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 200 .3, aveva recuperato a tassazione importi dovuti a titolo di Irpeg, Irap e Iva, avendo accertato l'insussistenza dei requisiti di legge per la fruizione delle agevolazioni di cui alla

I. n. 398/1991, in quanto la stessa svolgeva di fatto attività commerciale; avverso l'atto impositivo l'Associazione aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che lo aveva rigettato; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Associazione aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha rigettato l'appello; avverso la suddetta pronuncia l'Associazione ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; questa Corte, con ordinanza del 24 novembre 2020, ha rimesso la causa a nuovo ruolo invitando l'Agenzia delle entrate a far pervenire nota informativa in ordine alla presentazione, da parte della ricorrente, della domanda di definizione agevolata di cui all'art. 6, d.l. n. 193/2016; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che parte ricorrente ha richiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio essendosi avvalsa del procedimento di definizione delle liti di cui all'art. 6, d.l. n. 193/2016, relativamente all'atto impositivo oggetto della controversia; l'Agenzia delle entrate, inoltre, ha depositato in data 19 aprile 2021 un'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo ricevuto conferma dalla Direzione provinciale di Bologna che la ricorrente ha provveduto alla definizione del carico fiscale con il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione di cui all'art. 6, d.l. n. 193/2016; deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, addì 11 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2333 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine della comparsa del 18 novembre 2019, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo difensore a vvfm ma ntovan [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro : Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 84/12/2011, depositata in data 25 novembre 2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato all'associazione sportiva dilettantistica Macao (di seguito: l'Associazione) un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 200 .3, aveva recuperato a tassazione importi dovuti a titolo di Irpeg, Irap e Iva, avendo accertato l'insussistenza dei requisiti di legge per la fruizione delle agevolazioni di cui alla I. n. 398/1991, in quanto la stessa svolgeva di fatto attività commerciale; avverso l'atto impositivo l'Associazione aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che lo aveva rigettato; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Associazione aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha rigettato l'appello; avverso la suddetta pronuncia l'Associazione ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; questa Corte, con ordinanza del 24 novembre 2020, ha rimesso la causa a nuovo ruolo invitando l'Agenzia delle entrate a far pervenire nota informativa in ordine alla presentazione, da parte della ricorrente, della domanda di definizione agevolata di cui all'art. 6, d.l. n. 193/2016; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che parte ricorrente ha richiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio essendosi avvalsa del procedimento di definizione delle liti di cui all'art. 6, d.l. n. 193/2016, relativamente all'atto impositivo oggetto della controversia; l'Agenzia delle entrate, inoltre, ha depositato in data 19 aprile 2021 un'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo ricevuto conferma dalla Direzione provinciale di Bologna che la ricorrente ha provveduto alla definizione del carico fiscale con il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione di cui all'art. 6, d.l. n. 193/2016; deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, addì 11 febbraio
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