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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 19905/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15104/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettiva- mente domiciliato all’indirizzo PEC de l difensor e iscritt o nel RE- GINDE; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1240/2019 depositata il 29/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’aprile del 2008, il promissario acquirente [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il promittente venditore [OSCURATO:PERSONA], per l'esecuzione ex art 2932 c.c. del contratto preliminare di compravendita (21/2/2008) di un fondo rustico con annesso fabbricato rurale per il prezzo di € 28.000,00, che il convenuto rifiutava di stipulare per asserito esercizio delo diritto di prelazione da parte del confinante, [OSCURATO:PERSONA].

In corso di causa, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Asero vendevail fondo a [OSCURATO:PERSONA] per € 43.500,00.

Nel febbraio 2009 interveniva in causa Martella, allegando che aveva comunicato ad Asero l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione ex l. n. 590 del 1965 (dopo che Asero il 29/4/2008 gli aveva comunicato la sua intenzione di vendere).

Martella aveva corredato la dichiarazione con un’attestazione di avvio della pratica per il mutuo da parte dell’istituto di credito.

Nel 2016 il Tribunale di Catania ha dichiarato cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e Asero, mentre ha accertato che Martella non aveva prodotto la certificazione dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura sull’avvio dell’istruttoria per il mutuo, necessaria ex l. n. 590 del 1965 a sospendere il termine per il versamento del prezzo.

La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado.

Ha ritenuto che Martella era decaduto dal diritto di prelazione per mancato rispetto del termine trimestrale per il versamento del prezzo, decorrente dal trentesimo giorno dalla notificazione dell’intenzione di alienazione da parte del venditore .

Il termine per il versamento del prezzo era scaduto il 27 agosto 2008, rendendo inefficace la successiva richiesta di riscatto.

La Corte distrettuale ha affermato,inoltre, che la missiva del 21/07/2008 (con la quale Martella aveva comunicato ad Asero di avere presentato presso il Banco di Sicilia una domanda per la concessione del mutuo agrario ai sensi della l. n. 590 del 1965) non aveva valore di sospensione del termine, in quanto priva della necessaria certificazione dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, requisito essenziale per l’applicazione della sospensione massima di un anno prevista dall’art. 8 l. n. 590 del 1965 testo rilevante èl’art. 8 co. 6: «Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno»).Ha respinto poi l’argomento dell’appellante riguardante il prezzo d’acquisto del fondo, osservando che la legge prevede il riscatto solo nel caso in cui il prezzo effettivo di vendita sia inferiore a quello comunicato, non nel caso inverso, come accaduto nella fattispecie.Ha escluso, altresì , l’applicazione della l. n. 2 del 1979, osservando che tale disciplina concerne la contestazione della qualità di coltivatore diretto e non l’inosservanza delle prescrizioni formali e temporali previste per l’esercizio del diritto di prelazione.

Ricorre in cassazione Martella con un motivo, illustrato da memoria.

Resistono il compratore e il venditore con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. -L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 8 co. 6 e 7 della l. n. 590 del 1965, in combinato disposto con la l. n. 2/1979.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la sospensione massima di un anno per il versamento del prezzo non potesse applicarsi nella fattispecie per un vizio formale della comunicazione, con la conseguente applicazione del termine trimestrale per il pagamento del prezzo.

Si contesta l’errata interpretazione della l. n. 2/1979, la quale stabilisce che, in caso di contestazione del diritto di riscatto, il termine per il versamento del prezzo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta tale diritto.

Si lamenta, inoltre, l’omessa verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio della prelazione agraria da parte del ricorrente, ritenuta assorbita dalla decisione sulla non applicabilità della sospensione.

A sostegno della censura, vengono richiamatepronunce della Corte di cassazione che hanno affermato la rilevabilità d’ufficio della norma interpretativa e la sua applicazione nei casi di contestazione del diritto di riscatto.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha correttamente stabilito che la l. n. 2/1979 non si applica al caso attuale.

Nella parte rilevante, l’articolo unico della della l. n. 2/1979 (di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817) dispone: «I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto».

Già il tenore lett eral e della disposizione rende palese che essa si riferisce ad una controversia che abbia ad oggetto il diritto sostanziale di riscatto, vale a dire l’esistenza degli elementi della fattispecie costitutiva di quest’ultimo, a partire dalla qualità di coltivatore diretto.

Viceversa nel caso in esame la mancata sospensione del termine di un anno previsto dall’art. 8 l. n. 590 del 1965 è dovuta al fatto che il ricorrente non aveva presentato il certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricolturaattestante l’apertura del procedimento istruttorio per la concessione del mutuo.

Non si tratta quindi di una contestazione attinente all’esistenza del diritto al riscatto, ma dell’inosservanza di un distinto profilo procedimentale, sebbene di notevole importanza, in considerazione del ruolo istruttorio dell’Ispettorato ai fini della concessione del mutuo agrario.

Infatti, l’ i spettorato svolge un’istruttoria tecnico-economica sull’istanza di mutuo: verifica i requisiti soggettivi dell’acquirente (status di coltivatore diretto, capacità lavorativa, assenza di cause ostative) e le caratteristiche oggettive del fondo (estensione, redditività, destinazione agricola, eventuale necessità di ampliamento per raggiungere dimensioni ottimali, etc.) ai fini di giudicare se l’operazione realizza lo scopo di consolidamento di un’impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti.

Conferma questo quadro la stessa giurisprudenza invocata dal ricorrente, da ultimo la stessa sentenza citata in memoria (cfr. il passaggio finale: «Dal combinato disposto dell'art. 8 co. 6 l. 590/1965 e della norma di interpretazione autentica (l. 2/1979) si ricava che la sola ipotesi in cui la pendenza di un giudizio assume rilevanza ai fini del decorso del termine per il pagamento del prezzo di riscatto è quella in cui, sull'esistenza del relativo diritto, sia sorta contestazione.

Il solo giudizio cui, dunque, il complesso normativo citato fa riferimento è quello relativo all'esistenza del diritto di riscatto, non già quello relativo all'accertamento della (già maturata) decadenza per il mancato tempestivo pagamento del prezzo d'acquisto»(Cass. 6492/2024).

Il motivo è rigettato.

2. – Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alle dueparti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquidaper ciascuna in € 4.300 , 00, oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15104/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettiva- mente domiciliato all’indirizzo PEC de l difensor e iscritt o nel RE- GINDE; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1240/2019 depositata il 29/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’aprile del 2008, il promissario acquirente [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il promittente venditore [OSCURATO:PERSONA], per l'esecuzione ex art 2932 c.c. del contratto preliminare di compravendita (21/2/2008) di un fondo rustico con annesso fabbricato rurale per il prezzo di € 28.000,00, che il convenuto rifiutava di stipulare per asserito esercizio delo diritto di prelazione da parte del confinante, [OSCURATO:PERSONA]. In corso di causa, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Asero vendevail fondo a [OSCURATO:PERSONA] per € 43.500,00. Nel febbraio 2009 interveniva in causa Martella, allegando che aveva comunicato ad Asero l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione ex l. n. 590 del 1965 (dopo che Asero il 29/4/2008 gli aveva comunicato la sua intenzione di vendere). Martella aveva corredato la dichiarazione con un’attestazione di avvio della pratica per il mutuo da parte dell’istituto di credito. Nel 2016 il Tribunale di Catania ha dichiarato cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e Asero, mentre ha accertato che Martella non aveva prodotto la certificazione dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura sull’avvio dell’istruttoria per il mutuo, necessaria ex l. n. 590 del 1965 a sospendere il termine per il versamento del prezzo. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che Martella era decaduto dal diritto di prelazione per mancato rispetto del termine trimestrale per il versamento del prezzo, decorrente dal trentesimo giorno dalla notificazione dell’intenzione di alienazione da parte del venditore . Il termine per il versamento del prezzo era scaduto il 27 agosto 2008, rendendo inefficace la successiva richiesta di riscatto. La Corte distrettuale ha affermato,inoltre, che la missiva del 21/07/2008 (con la quale Martella aveva comunicato ad Asero di avere presentato presso il Banco di Sicilia una domanda per la concessione del mutuo agrario ai sensi della l. n. 590 del 1965) non aveva valore di sospensione del termine, in quanto priva della necessaria certificazione dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, requisito essenziale per l’applicazione della sospensione massima di un anno prevista dall’art. 8 l. n. 590 del 1965 testo rilevante èl’art. 8 co. 6: «Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno»).Ha respinto poi l’argomento dell’appellante riguardante il prezzo d’acquisto del fondo, osservando che la legge prevede il riscatto solo nel caso in cui il prezzo effettivo di vendita sia inferiore a quello comunicato, non nel caso inverso, come accaduto nella fattispecie.Ha escluso, altresì , l’applicazione della l. n. 2 del 1979, osservando che tale disciplina concerne la contestazione della qualità di coltivatore diretto e non l’inosservanza delle prescrizioni formali e temporali previste per l’esercizio del diritto di prelazione. Ricorre in cassazione Martella con un motivo, illustrato da memoria. Resistono il compratore e il venditore con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. -L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 8 co. 6 e 7 della l. n. 590 del 1965, in combinato disposto con la l. n. 2/1979. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la sospensione massima di un anno per il versamento del prezzo non potesse applicarsi nella fattispecie per un vizio formale della comunicazione, con la conseguente applicazione del termine trimestrale per il pagamento del prezzo. Si contesta l’errata interpretazione della l. n. 2/1979, la quale stabilisce che, in caso di contestazione del diritto di riscatto, il termine per il versamento del prezzo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta tale diritto. Si lamenta, inoltre, l’omessa verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio della prelazione agraria da parte del ricorrente, ritenuta assorbita dalla decisione sulla non applicabilità della sospensione. A sostegno della censura, vengono richiamatepronunce della Corte di cassazione che hanno affermato la rilevabilità d’ufficio della norma interpretativa e la sua applicazione nei casi di contestazione del diritto di riscatto. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha correttamente stabilito che la l. n. 2/1979 non si applica al caso attuale. Nella parte rilevante, l’articolo unico della della l. n. 2/1979 (di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817) dispone: «I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto». Già il tenore lett eral e della disposizione rende palese che essa si riferisce ad una controversia che abbia ad oggetto il diritto sostanziale di riscatto, vale a dire l’esistenza degli elementi della fattispecie costitutiva di quest’ultimo, a partire dalla qualità di coltivatore diretto. Viceversa nel caso in esame la mancata sospensione del termine di un anno previsto dall’art. 8 l. n. 590 del 1965 è dovuta al fatto che il ricorrente non aveva presentato il certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricolturaattestante l’apertura del procedimento istruttorio per la concessione del mutuo. Non si tratta quindi di una contestazione attinente all’esistenza del diritto al riscatto, ma dell’inosservanza di un distinto profilo procedimentale, sebbene di notevole importanza, in considerazione del ruolo istruttorio dell’Ispettorato ai fini della concessione del mutuo agrario. Infatti, l’ i spettorato svolge un’istruttoria tecnico-economica sull’istanza di mutuo: verifica i requisiti soggettivi dell’acquirente (status di coltivatore diretto, capacità lavorativa, assenza di cause ostative) e le caratteristiche oggettive del fondo (estensione, redditività, destinazione agricola, eventuale necessità di ampliamento per raggiungere dimensioni ottimali, etc.) ai fini di giudicare se l’operazione realizza lo scopo di consolidamento di un’impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Conferma questo quadro la stessa giurisprudenza invocata dal ricorrente, da ultimo la stessa sentenza citata in memoria (cfr. il passaggio finale: «Dal combinato disposto dell'art. 8 co. 6 l. 590/1965 e della norma di interpretazione autentica (l. 2/1979) si ricava che la sola ipotesi in cui la pendenza di un giudizio assume rilevanza ai fini del decorso del termine per il pagamento del prezzo di riscatto è quella in cui, sull'esistenza del relativo diritto, sia sorta contestazione. Il solo giudizio cui, dunque, il complesso normativo citato fa riferimento è quello relativo all'esistenza del diritto di riscatto, non già quello relativo all'accertamento della (già maturata) decadenza per il mancato tempestivo pagamento del prezzo d'acquisto»(Cass. 6492/2024). Il motivo è rigettato. 2. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alle dueparti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquidaper ciascuna in € 4.300 , 00, oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a
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