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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 1964

Cassazione n. 22581/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1964 avverso la sentenza del 25/10/2018 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita 1,4Ì rélazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Avellino, in accoglimento dell'appello proposto dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Avellino, in data 1.3.2017, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, con la formula perché il fatto non costituisce reato, condannava quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dal reato in favore del Macchia, che liquidava in euro 350,00.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Macchia, lamentando 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il tribunale ha omesso di verificare se l'effettivo contesto in cui la frase incriminata venne profferita, consentiva di affermarne l'effettiva portata intimidatoria, derivante dalla concreta realizzabilità del male minacciato; 2) vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla valutazione di inconferenza delle prove a discarico operate dal tribunale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza di un caso di minaccia condizionata, non punibile; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui si discute.

2.1. Con requisitoria scritta del 13.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

2.2. Con conclusioni scritte del 23.1.2022 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dello Spiniello, insiste per l'accoglimento del ricorso.

Con conclusioni scritte dell'8.4.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Macchia chiede che il ricorso dello Spiniello sia rigettato o dichiarato inammissibile, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, allegando la relativa nota spese.

3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore censura.

Al riguardo va preliminarmente rilevato che non possono essere presi in considerazione in questa sede i denunciati vizi di motivazione, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

Ciò posto, ritiene il Collegio che risulti integrato, nel caso in esame, il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in punto di erronea applicazione della legge penale, in quanto è stata ritenuta sussistente, sia pure agli effetti civili, la responsabilità del ricorrente in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 612, co. 1, c.p., senza un'accurata analisi dei presupposti cui la giurisprudenza di legittimità, in sede di interpretazione della menzionata disposizione normativa, ritiene configurabile il delitto di minaccia.

Ed invero va rilevato che il tribunale, nel riformare la decisione assolutoria di primo grado, fondata sulla mancata dimostrazione, in relazione alle concrete circostanze del fatto, di un effettivo turbamento psichico patito dalla persona offesa, in conseguenza delle frasi rivolte al suo indirizzo dall'imputato, che il giudice di primo grado aveva ritenuto espressione di uno stato di concitazione d'animo, derivante da uno stress emotivo, è giunto a conclusioni diverse, affermando il consolidato principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di cui si discute, non è necessario che il soggetto passivo del reato si sia sentito effettivamente intimidito.

Orbene è senz'altro vero che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel delitto di minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato si richiede solo che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta stessa ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente, senza che sia necessario, dunque, il verificarsi di un reale stato di intimidazione della vittima (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez.

I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez.

V, 23.1.2012, n. 11621).

Tuttavia è altrettanto vero che, per la sussistenza in concreto del reato di cui si discute, sia necessario dedurre l'attitudine a intimorire della condotta posta in essere dal soggetto attivo, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla situazione contingente, vale a dire dal contesto in cui si inserisce la condotta in questione e, in particolare, quando essa consiste in espressioni verbali, dal momento in cui le frasi sono state profferite, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, vale a dire a tutte le circostanze di fatto rilevanti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, Rv. 278664; Cass., Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, Rv. 278925), profilo che il giudice di secondo grado non ha minimamente considerato, concentrando la sua attenzione solo sul significato letterale delle parole pronunciate dallo Spiniello all'indirizzo del Macchia.

In tal modo è stato integrato il vizio di violazione di legge, in punto di erronea ricostruzione del significato della fattispecie normativa di cui all'art. 612, c.p, che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello per nuovo esame sul punto.

Al riconoscimento e alla liquidazione delle spese sostenute in questo grado di giudizio si provvederà all'esito della definitiva definizione del procedimento in sede civile.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Spese al definitivo Così deciso in Roma il 2.2.2022 [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1964 avverso la sentenza del 25/10/2018 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita 1,4Ì rélazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Avellino, in accoglimento dell'appello proposto dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Avellino, in data 1.3.2017, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, con la formula perché il fatto non costituisce reato, condannava quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dal reato in favore del Macchia, che liquidava in euro 350,00. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Macchia, lamentando 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il tribunale ha omesso di verificare se l'effettivo contesto in cui la frase incriminata venne profferita, consentiva di affermarne l'effettiva portata intimidatoria, derivante dalla concreta realizzabilità del male minacciato; 2) vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla valutazione di inconferenza delle prove a discarico operate dal tribunale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza di un caso di minaccia condizionata, non punibile; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui si discute. 2.1. Con requisitoria scritta del 13.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2.2. Con conclusioni scritte del 23.1.2022 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dello Spiniello, insiste per l'accoglimento del ricorso. Con conclusioni scritte dell'8.4.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Macchia chiede che il ricorso dello Spiniello sia rigettato o dichiarato inammissibile, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, allegando la relativa nota spese. 3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore censura. Al riguardo va preliminarmente rilevato che non possono essere presi in considerazione in questa sede i denunciati vizi di motivazione, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Ciò posto, ritiene il Collegio che risulti integrato, nel caso in esame, il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in punto di erronea applicazione della legge penale, in quanto è stata ritenuta sussistente, sia pure agli effetti civili, la responsabilità del ricorrente in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 612, co. 1, c.p., senza un'accurata analisi dei presupposti cui la giurisprudenza di legittimità, in sede di interpretazione della menzionata disposizione normativa, ritiene configurabile il delitto di minaccia. Ed invero va rilevato che il tribunale, nel riformare la decisione assolutoria di primo grado, fondata sulla mancata dimostrazione, in relazione alle concrete circostanze del fatto, di un effettivo turbamento psichico patito dalla persona offesa, in conseguenza delle frasi rivolte al suo indirizzo dall'imputato, che il giudice di primo grado aveva ritenuto espressione di uno stato di concitazione d'animo, derivante da uno stress emotivo, è giunto a conclusioni diverse, affermando il consolidato principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di cui si discute, non è necessario che il soggetto passivo del reato si sia sentito effettivamente intimidito. Orbene è senz'altro vero che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel delitto di minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato si richiede solo che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta stessa ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente, senza che sia necessario, dunque, il verificarsi di un reale stato di intimidazione della vittima (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez. I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621). Tuttavia è altrettanto vero che, per la sussistenza in concreto del reato di cui si discute, sia necessario dedurre l'attitudine a intimorire della condotta posta in essere dal soggetto attivo, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla situazione contingente, vale a dire dal contesto in cui si inserisce la condotta in questione e, in particolare, quando essa consiste in espressioni verbali, dal momento in cui le frasi sono state profferite, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, vale a dire a tutte le circostanze di fatto rilevanti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, Rv. 278664; Cass., Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, Rv. 278925), profilo che il giudice di secondo grado non ha minimamente considerato, concentrando la sua attenzione solo sul significato letterale delle parole pronunciate dallo Spiniello all'indirizzo del Macchia. In tal modo è stato integrato il vizio di violazione di legge, in punto di erronea ricostruzione del significato della fattispecie normativa di cui all'art. 612, c.p, che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello per nuovo esame sul punto. Al riconoscimento e alla liquidazione delle spese sostenute in questo grado di giudizio si provvederà all'esito della definitiva definizione del procedimento in sede civile. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo Così deciso in Roma il 2.2.2022 [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI C
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