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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 10085/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 2, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché estinto per prescrizione.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, deducendo la violazione di legge.

La sentenza non terrebbe conto del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, sct dalla

I. 14 settembre 2011, n. 148, che ha novellato l'art. 17, d.

Igs. n. 74 del 2000, prolungando i termini di prescrizione di un terzo con riguardo a numerosi reati di cui allo stesso decreto, compreso l'art. 2 in esame. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato, ma l'esito del giudizio non può essere mutato.

4. Come affermato dal Procuratore ricorrente, il d.l. n. 148 del 2011 ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 17, d.

Igs. n. 74 del 2000, così stabilendo che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto sono elevati di un terzo.

Ne consegue che il reato ascritto alla Valleri, contestato al 30/9/2013, non era prescritto alla data della sentenza impugnata (28/10/2021), maturando il termine al 30/9/2023.

4.1. Tanto premesso, il Collegio rileva che, a fronte di un ricorso proposto il 29/11/2021, il fascicolo è pervenuto in questa Corte soltanto il 19/9/2023, così da non consentirne una fissazione - prima del dies ad quem citato - rispettosa del termine di 30 giorni di cui all'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. 5.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere comunque annullata senza rinvio, con dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell'imputata, in ordine al reato ascrittole, perché estinto per sopravvenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dichiara non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lei ascritto per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]§igliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché estinto per prescrizione. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, deducendo la violazione di legge. La sentenza non terrebbe conto del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, sct dalla I. 14 settembre 2011, n. 148, che ha novellato l'art. 17, d. Igs. n. 74 del 2000, prolungando i termini di prescrizione di un terzo con riguardo a numerosi reati di cui allo stesso decreto, compreso l'art. 2 in esame. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato, ma l'esito del giudizio non può essere mutato. 4. Come affermato dal Procuratore ricorrente, il d.l. n. 148 del 2011 ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 17, d. Igs. n. 74 del 2000, così stabilendo che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto sono elevati di un terzo. Ne consegue che il reato ascritto alla Valleri, contestato al 30/9/2013, non era prescritto alla data della sentenza impugnata (28/10/2021), maturando il termine al 30/9/2023. 4.1. Tanto premesso, il Collegio rileva che, a fronte di un ricorso proposto il 29/11/2021, il fascicolo è pervenuto in questa Corte soltanto il 19/9/2023, così da non consentirne una fissazione - prima del dies ad quem citato - rispettosa del termine di 30 giorni di cui all'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. 5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere comunque annullata senza rinvio, con dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell'imputata, in ordine al reato ascrittole, perché estinto per sopravvenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dichiara non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lei ascritto per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]§igliere est
Decreto Cassazione n. 10085/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris