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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26179/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 II Tribunale di sorveglianza di Roma revocava con effetto ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale, decorrente dal 27 novembre 2023, a [OSCURATO:PERSONA] (condannato per artt. 346-bis, comma terzo, cod. pen., 110 cod. pen., 7, comma secondo e terzo, legge n. 1995 del 1974 e 4, comma primo, legge 18 novembre 1981, n. 659 ad anni uno e mesi dieci di reclusione) per plurime violazioni (almeno 26), accertate dal febbraio al dicembre 2024, consistite nel farsi autorizzare a spostamenti fuori dal Comune di residenza per partecipare a più "iniziative politiche", così ponendo in essere comportamenti finalizzati ad eludere le prescrizioni imposte - anche prendendo l'iniziativa nella formazione della documentazione giustificativa risultata mendace (art. 374-bis cod. pen.) - invece di svolgere gli incarichi lavorativi che erano stati prospettati al Tribunale di sorveglianza per ottenere le relative autorizzazioni.

Il Tribunale ha rilevato, altresì, la violazione della prescrizione di non frequentare pregiudicati in almeno tre occasioni, ed ha richiamato pregressi risalenti precedenti giudiziari e di polizia e il fatto che, attualmente, egli sia indagato per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 648-bis cod. pen.

È stato espresso, infine, un giudizio di totale inaffidabilità - in palese contrasto con la relazione UEPE del 9 settembre 2023 - alla base della revoca, con effetto ex tunc, e del rigetto della richiesta di detenzione domiciliare.

2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo.

Con tale motivo, egli denuncia una violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nonché 47-ter e 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), sostenendo che la revoca sarebbe stata disposta in contrasto con i principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena che devono orientare anche la fase dell'esecuzione, considerato il ridimensionamento della gravità dei fatti per i quali è stato condannato per cui la revoca non sarebbe dovuta essere disposta ex tunc, bensì ex nunc, e che non sia stata valutata in concreto la possibilità di sostituire la misura violata con la detenzione domiciliare.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato ed ai limiti dell'inammissibilità, quindi, meritevole di un rigetto.

2. Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è riferita dalla legge non solamente alle violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate con il provvedimento di concessione della misura, ma anche all'ipotesi che i giudici della sorveglianza, nel loro insindacabile apprezzamento di merito, ritengano che le violazioni costituiscano in concreto fatti incompatibili con la prosecuzione dell'esperimento.

Il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione di una misura alternativa alla detenzione e, quando tali comportamenti possono dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra detto esito e la valutazione sull'eventuale prosecuzione della misura, atteso che ciò che rileva è la compatibilità delle condotte - a prescindere dalla loro rilevanza penale - con la possibilità di poter ancora usufruire del beneficio penitenziario, ove possibile, con la gestione responsabile da parte dello stesso condannato (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153).

3. Tenuto conto di questi princìpi, si rileva che l'ordinanza impugnata - motivata in modo adeguato e non manifestamente illogico - si sottrae alle censure evidenziate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento non è stata disposta in modo automatico o senza tener conto di quanto accertato rispetto alle numerose e gravi violazioni rilevate.

Va affermato, peraltro, che il ridimensionamento delle accuse da cui è derivata la condanna non può spiegare alcun effetto sul giudizio di sorveglianza incentrato sul mancato raggiungimento degli obiettivi della misura alternativa alla detenzione.

Le dinamiche delle violazioni accertate ex post dal Tribunale sono state poste bene in evidenza nella motivazione dell'ordinanza impugnata corredata dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche che non si prestano ad interpretazioni alternative, anzi, presentano un contenuto ben chiaro ed univoco di predisposizione di false rappresentazioni della realtà.

Ciò posto, la revoca è stata fondata sulla base di una valutazione complessiva della condotta del condannato che era già incorso in più violazioni di singole prescrizioni, già prima della comunicazione al Tribunale dell'esistenza dei comportamenti con i quali l'affidato si era precostituito falsamente gli impegni lavorativi per violare le prescrizioni inerenti all'affidamento.

In particolare, il condannato, attraverso una rete di conoscenze che lo ha assecondato seguendo le sue direttive, ha concorso nella formazione della falsa documentazione che ha tratto in inganno i giudici della sorveglianza i quali hanno autorizzato più "trasferte" fuori dal Comune di residenza in realtà organizzate per attività del tutto diverse da quelle rappresentate.

I rilievi sollevati in ricorso non inficiano, essendo generici e in gran parte aspecifici, la tenuta della motivazione sulla revoca e sull'ulteriore decisione del Tribunale di non dar seguito alla richiesta di detenzione domiciliare, esplicitamente rigettata, senza che il Tribunale sia incorso in illogicità motivazionali manifeste ovvero in violazioni di legge.

3.1. Rispetto alla decorrenza ex tunc della revoca dell'affidamento in prova, va osservato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della sua determinazione, il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Rv. 282007, Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474 - 01); infatti, il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo, atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278178; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Rv. 219477).

Orbene, l'ordinanza impugnata - senza incorrere in evidenti vizi logici - ha disposto la revoca ex tunc della misura concessa, per aver l'odierno ricorrente violato le prescrizioni dell'affidamento quasi sin dall'inizio dello stesso, in tal modo manifestando - per la gravità e ripetitività di tali condotte - l'assenza di una reale volontà di raggiungere gli obiettivi prefissati con la misura alternativa.

4. L'interpretazione normativa contenuta nell'ordinanza impugnata si sottrae completamente alle censure, anche di costituzionalità, mosse in ricorso: infatti, il Tribunale con il provvedimento impugnato ha dato compiutamente atto delle plurime violazioni consumate, ponendo in evidenza come le più gravi siano state tenute già a circa un mese dall'inizio della misura e che il breve periodo di attuazione del programma non poteva essere perciò tenuto in alcuna considerazione.

Dai sopra riportati elementi oggettivi - non contestati in ricorso - emerge chiaramente la strumentalità dell'accettazione del programma di affidamento, nel senso che esso è stato concordato al solo scopo di conseguire il beneficio penitenziario, così evitando la carcerazione.

5. Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 II Tribunale di sorveglianza di Roma revocava con effetto ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale, decorrente dal 27 novembre 2023, a [OSCURATO:PERSONA] (condannato per artt. 346-bis, comma terzo, cod. pen., 110 cod. pen., 7, comma secondo e terzo, legge n. 1995 del 1974 e 4, comma primo, legge 18 novembre 1981, n. 659 ad anni uno e mesi dieci di reclusione) per plurime violazioni (almeno 26), accertate dal febbraio al dicembre 2024, consistite nel farsi autorizzare a spostamenti fuori dal Comune di residenza per partecipare a più "iniziative politiche", così ponendo in essere comportamenti finalizzati ad eludere le prescrizioni imposte - anche prendendo l'iniziativa nella formazione della documentazione giustificativa risultata mendace (art. 374-bis cod. pen.) - invece di svolgere gli incarichi lavorativi che erano stati prospettati al Tribunale di sorveglianza per ottenere le relative autorizzazioni. Il Tribunale ha rilevato, altresì, la violazione della prescrizione di non frequentare pregiudicati in almeno tre occasioni, ed ha richiamato pregressi risalenti precedenti giudiziari e di polizia e il fatto che, attualmente, egli sia indagato per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 648-bis cod. pen. È stato espresso, infine, un giudizio di totale inaffidabilità - in palese contrasto con la relazione UEPE del 9 settembre 2023 - alla base della revoca, con effetto ex tunc, e del rigetto della richiesta di detenzione domiciliare. 2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, egli denuncia una violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nonché 47-ter e 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), sostenendo che la revoca sarebbe stata disposta in contrasto con i principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena che devono orientare anche la fase dell'esecuzione, considerato il ridimensionamento della gravità dei fatti per i quali è stato condannato per cui la revoca non sarebbe dovuta essere disposta ex tunc, bensì ex nunc, e che non sia stata valutata in concreto la possibilità di sostituire la misura violata con la detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato ed ai limiti dell'inammissibilità, quindi, meritevole di un rigetto. 2. Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è riferita dalla legge non solamente alle violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate con il provvedimento di concessione della misura, ma anche all'ipotesi che i giudici della sorveglianza, nel loro insindacabile apprezzamento di merito, ritengano che le violazioni costituiscano in concreto fatti incompatibili con la prosecuzione dell'esperimento. Il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione di una misura alternativa alla detenzione e, quando tali comportamenti possono dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra detto esito e la valutazione sull'eventuale prosecuzione della misura, atteso che ciò che rileva è la compatibilità delle condotte - a prescindere dalla loro rilevanza penale - con la possibilità di poter ancora usufruire del beneficio penitenziario, ove possibile, con la gestione responsabile da parte dello stesso condannato (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153). 3. Tenuto conto di questi princìpi, si rileva che l'ordinanza impugnata - motivata in modo adeguato e non manifestamente illogico - si sottrae alle censure evidenziate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento non è stata disposta in modo automatico o senza tener conto di quanto accertato rispetto alle numerose e gravi violazioni rilevate. Va affermato, peraltro, che il ridimensionamento delle accuse da cui è derivata la condanna non può spiegare alcun effetto sul giudizio di sorveglianza incentrato sul mancato raggiungimento degli obiettivi della misura alternativa alla detenzione. Le dinamiche delle violazioni accertate ex post dal Tribunale sono state poste bene in evidenza nella motivazione dell'ordinanza impugnata corredata dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche che non si prestano ad interpretazioni alternative, anzi, presentano un contenuto ben chiaro ed univoco di predisposizione di false rappresentazioni della realtà. Ciò posto, la revoca è stata fondata sulla base di una valutazione complessiva della condotta del condannato che era già incorso in più violazioni di singole prescrizioni, già prima della comunicazione al Tribunale dell'esistenza dei comportamenti con i quali l'affidato si era precostituito falsamente gli impegni lavorativi per violare le prescrizioni inerenti all'affidamento. In particolare, il condannato, attraverso una rete di conoscenze che lo ha assecondato seguendo le sue direttive, ha concorso nella formazione della falsa documentazione che ha tratto in inganno i giudici della sorveglianza i quali hanno autorizzato più "trasferte" fuori dal Comune di residenza in realtà organizzate per attività del tutto diverse da quelle rappresentate. I rilievi sollevati in ricorso non inficiano, essendo generici e in gran parte aspecifici, la tenuta della motivazione sulla revoca e sull'ulteriore decisione del Tribunale di non dar seguito alla richiesta di detenzione domiciliare, esplicitamente rigettata, senza che il Tribunale sia incorso in illogicità motivazionali manifeste ovvero in violazioni di legge. 3.1. Rispetto alla decorrenza ex tunc della revoca dell'affidamento in prova, va osservato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della sua determinazione, il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Rv. 282007, Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474 - 01); infatti, il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo, atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278178; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Rv. 219477). Orbene, l'ordinanza impugnata - senza incorrere in evidenti vizi logici - ha disposto la revoca ex tunc della misura concessa, per aver l'odierno ricorrente violato le prescrizioni dell'affidamento quasi sin dall'inizio dello stesso, in tal modo manifestando - per la gravità e ripetitività di tali condotte - l'assenza di una reale volontà di raggiungere gli obiettivi prefissati con la misura alternativa. 4. L'interpretazione normativa contenuta nell'ordinanza impugnata si sottrae completamente alle censure, anche di costituzionalità, mosse in ricorso: infatti, il Tribunale con il provvedimento impugnato ha dato compiutamente atto delle plurime violazioni consumate, ponendo in evidenza come le più gravi siano state tenute già a circa un mese dall'inizio della misura e che il breve periodo di attuazione del programma non poteva essere perciò tenuto in alcuna considerazione. Dai sopra riportati elementi oggettivi - non contestati in ricorso - emerge chiaramente la strumentalità dell'accettazione del programma di affidamento, nel senso che esso è stato concordato al solo scopo di conseguire il beneficio penitenziario, così evitando la carcerazione. 5. Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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