Risultati per «valutazione impatto ambientale»
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:714
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 18 settembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 131/24 Umweltorganisation VIRUS – [OSCURATO:PERSONA] für Umwelt und Soziales e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]]) « Domanda di pronuncia pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Divieto di disturbo deliberato degli uccelli – Progetto di costruzione di una strada nazionale che potrebbe disturbare taluni esemplari di determinate specie – Misure di miglioramento degli habitat – Prova dell’effettività – Parere di un esperto »

I. Introduzione

1. L’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli»( 2 ) prevede un divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi di tale direttiva.

Dalla giurisprudenza risulta che tale divieto si estende anche alle attività che comportano l’accettazione di tale disturbo( 3 ).

Tuttavia, ci si chiede, da un lato, se un disturbo rientri nel suddetto divieto anche qualora i suoi effetti negativi sull’habitat degli uccelli siano compensati dal miglioramento dell’habitat delle specie interessate in altri luoghi e, dall’altro, come valutare l’efficacia di tale misura prima della sua attuazione. [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]) sottopone tali questioni alla Corte.

II. Contesto giuridico A. La direttiva «uccelli»

2. I considerando 3, 5, 7 e 8 della direttiva «uccelli» ne chiariscono le finalità: «3.

Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.

4. (...)

5. La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.

6. (...)

7. La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei.

Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.

8. La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli.

Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione.

Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente».

3. Il considerando 10 della direttiva «uccelli» esige, segnatamente, che talune specie di uccelli siano mantenute a un «livello soddisfacente»: «A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente».

4. L’articolo 1 della direttiva «uccelli» ne definisce la sfera di applicazione: «La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri al quale si applica il trattato.

Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento».

5. L’articolo 2 della direttiva «uccelli» detta l’obbligo fondamentale degli [OSCURATO:PERSONA] membri con riguardo alla conservazione delle specie di uccelli: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».

6. L’articolo 3 della direttiva «uccelli» stabilisce obblighi generali di attuazione dell’articolo 2: «1.

Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una superficie di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

a) istituzione di zone di protezione;

b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione;

c) ripristino dei biotopi distrutti;

d) creazione di biotopi».

7. L’articolo 5 della direttiva «uccelli» enuncia i divieti che prescindono dal territorio di riferimento: «Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per istituire un sistema generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto: (…)

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva».

8. L’articolo 9 della direttiva «uccelli» consente deroghe ai divieti di cui all’articolo 5: «1.

Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

a) – nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, – nell’interesse della sicurezza aerea, – per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, – per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità».

B. La direttiva «habitat»

9. L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat»( 4 ) disciplina la cosiddetta valutazione dell’incidenza: «Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica».

10. L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» contiene divieti fondamentali per la tutela delle specie: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».

11. Il successivo articolo 16, paragrafo 1, prevede deroghe all’articolo 12: «A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

12. Dopo una valutazione dell’impatto ambientale, il 12 dicembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] (governo regionale del Land della [OSCURATO:PERSONA]) ha autorizzato il progetto di costruzione stradale controverso.

L’organizzazione ambientale VIRUS – [OSCURATO:PERSONA] für Umwelt und Soziales nonché altri cittadini e associazioni ambientaliste hanno proposto ricorso avverso tale autorizzazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]), facendo valere, in particolare, la violazione delle disposizioni sulla protezione delle specie previste dalla direttiva «uccelli».

Diverse specie di uccelli, in particolare specie di uccelli forestali come il picchio rosso mezzano ( Dendrocopos medius o Leiopicus medius ) utilizzano superfici che risentirebbero, tra l’altro, del rumore che risulterebbe dalla nuova strada.

13. Tuttavia, secondo il parere di un perito in materia di protezione della natura incaricato dal giudice, ci si può attendere che le specie di uccelli interessate beneficino delle limitazioni di durata di costruzione previste dal progetto a taluni mesi e di misure di miglioramento dell’habitat su superfici situate al di fuori della zona di immissione, che possono essere imposte a titolo di condizioni per la costruzione.

14. Nell’ambito del procedimento è controversa in particolare l’efficacia delle misure proposte dalla committente del progetto per la conservazione del bosco e la tutela di alberi senescenti a una distanza dalla strada di almeno 300 m, con una superficie complessiva di 6,6 ha in una zona d’intervento regionale, a favore del picchio rosso mezzano e di altre specie di uccelli forestali.

15. Attuando tali misure proposte non si verifica per le specie interessate, a parere di entrambi i periti consultati nel procedimento, alcun effetto di disturbo che potrebbe avere conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva «uccelli».

Se, da un lato, tali misure non consentirebbero di ridurre il disturbo di taluni esemplari nella foresta concretamente interessata dal progetto, dall’altro, secondo la valutazione dei periti, le misure proposte garantirebbero l’habitat e le condizioni di presenza delle specie come uccelli nidificanti.

16. Dinanzi al giudice del rinvio, il perito ha sostenuto di non essere a conoscenza di lavori che mettessero in discussione l’idoneità delle misure annunciate a proteggere il picchio rosso mezzano.

Né vi sarebbero indicazioni in tal senso basate sull’ecologia di tale specie.

Pertanto non sussisterebbero dubbi sufficientemente motivati sull’efficacia di tali misure.

Tuttavia mancherebbe ancora un monitoraggio completo e scientificamente fondato, che non solo possa dissipare ogni dubbio, ma anche dimostrare l’efficacia delle misure.

Alla domanda del giudice, se esista anche un solo caso documentato in modo affidabile nel quale le misure previste di non utilizzabilità abbiano impedito che un progetto disturbasse il picchio rosso mezzano, il perito ha risposto di non aver reperito, nonostante ricerche approfondite nonché scambi di esperienze con colleghi, alcuno studio che si esprima in modo così univoco. 17. [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]) sottopone pertanto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se l’articolo 5 della direttiva “uccelli” debba essere interpretato nel senso che la fattispecie di disturbo deliberato di cui alla lettera d) di detto articolo non è soddisfatta se, pur essendo effettivamente possibile che singoli esemplari di determinate specie vengano disturbati, attraverso misure eseguite efficacemente nel momento e nella forma appropriata si evita tuttavia qualsiasi impatto sull’obiettivo definito nell’articolo 2 della direttiva.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se occorra escludere qualsiasi dubbio scientifico sull’efficacia delle misure, nel senso che è sufficiente a tal fine una fondata valutazione tecnica di un perito nominato in sede giudiziale, o se debba piuttosto essere presentata una documentazione scientifica oggettiva su esperienze pratiche positive ottenute con tali misure».

18. L’organizzazione ambientale VIRUS – [OSCURATO:PERSONA] für Umwelt und Soziales, alla quale si è unita la Bürgerinitiative «Nein zur [OSCURATO:PERSONA]», il governo del Land della [OSCURATO:PERSONA], la società Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG), la città di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ceca, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

19. La Corte ha rinunciato allo svolgimento di un’udienza ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ritenendosi sufficientemente edotta per statuire sulla causa.

20. Peraltro, la Corte ha sospeso il procedimento il 19 novembre 2024, in attesa della sentenza del 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:609).

IV. Valutazione giuridica

21. Le due questioni hanno come sfondo il fatto che tanto la costruzione quanto la gestione della strada controversa disturberebbero, in particolare, il picchio rosso mezzano, ma anche altre specie di uccelli forestali.

Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede se il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» osti al progetto.

22. Ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli», gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono vietare il disturbo deliberato di specie di uccelli europei, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi di tale direttiva.

23. Tale divieto ne integra altri, di cui all’articolo 5, lettere da a) a c), della direttiva «uccelli», relativi, in particolare, all’uccisione o alla cattura deliberata di tali specie nonché alla distruzione o al danneggiamento deliberati dei loro nidi e delle loro uova.

La Corte ha recentemente dichiarato che tali divieti si applicano non solo alle attività umane dirette a danneggiare gli uccelli, ma anche alle attività che, pur non avendo manifestamente un siffatto obiettivo, comportano l’accettazione di tale disturbo( 5 ).

24. Al fine di evitare l’applicazione del divieto di disturbo, dovrebbero essere attuate misure a favore del picchio rosso mezzano e di altre specie di uccelli forestali a una distanza di almeno 300 metri dalla strada, con una superficie totale di 6,6 ha in una zona d’intervento regionale.

Tra l’altro, dovrebbero essere preservati taluni alberi senescenti che, altrimenti, potrebbero essere abbattuti.

25. Esiste un grande interesse ad impedire, con tali misure, l’applicazione dei divieti di cui all’articolo 5 della direttiva «uccelli».

Come ho spiegato di recente, un’applicazione coerente di tali divieti limiterebbe notevolmente l’attività umana( 6 ).

È quindi dubbio che essi siano compatibili con la tutela della proprietà e della libertà economica ai sensi degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali( 7 ).

Per contro, se l’applicazione dei divieti potesse essere evitata mediante misure di miglioramento degli habitat situati in altri luoghi, come è ormai espressamente previsto per taluni progetti di sfruttamento di energia rinnovabile( 8 ), tale conflitto sarebbe rimosso.

26. Tuttavia, come illustrerò nel prosieguo, la presa in considerazione delle misure in questione è possibile solo perché l’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» presuppone che il disturbo abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva «uccelli» [v., sul punto, sub A)].

Gli altri divieti non contengono una siffatta condizione.

Esaminerò poi, al fine di risolvere la seconda questione, come valutare l’efficacia di tali misure [(v., sul punto, sub B)].

A. Prima questione – Divieto di disturbo e misure compensative

27. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’applicazione del divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» possa essere impedita da misure volte a migliorare in altri luoghi l’habitat delle specie di uccelli interessate.

28. Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se la sentenza [OSCURATO:PERSONA] over [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ) osti alla presa in considerazione di tali misure (v., sul punto, sub 1).

Tale sentenza riguarda il preesame della necessità di una valutazione formale dei danni ai siti protetti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».

Le misure compensative devono tuttavia essere inquadrate nella struttura normativa dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» (v., sul punto, sub 2).

1. Sentenza [OSCURATO:PERSONA] over [OSCURATO:PERSONA]

29. È vero che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] over [OSCURATO:PERSONA] riguardava la presa in considerazione di misure volte a impedire o attenuare conseguenze negative nel settore della protezione della natura, ma, ad un esame più attento, essa non ha alcuna incidenza sull’interpretazione del divieto di disturbo.

30. In tale causa, si trattava di un preesame diretto a stabilire se fosse necessario, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», effettuare una valutazione formale dell’incidenza di un progetto su una zona protetta interessata.

Conformemente a tale disposizione, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

31. In sede di preesame della necessità stessa di una siffatta valutazione, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] over [OSCURATO:PERSONA] risulta che non devono essere prese in considerazione misure volte ad evitare o a ridurre gli effetti pregiudizievoli di tale piano o progetto sul sito interessato( 10 ).

Infatti, l’efficacia di tali misure deve essere esaminata nell’ambito della valutazione formale, la cui qualità è diversa da quella del preesame e che comporta garanzie più ampie( 11 ).

32. La domanda di pronuncia pregiudiziale e diverse parti sottolineano giustamente che tale argomento non è trasponibile al caso di specie, se non altro perché, contrariamente all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» non prevede, per la protezione dei siti, né un preesame né un procedimento formale di valutazione nell’ambito del quale devono essere esaminati gli effetti di un disturbo.

2. Inquadramento del divieto di disturbo nella struttura normativa

33. La presa in considerazione di misure volte a migliorare l’habitat delle specie interessate in altri luoghi deve piuttosto essere inquadrata nella struttura normativa del divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli», che osta a disturbi che hanno conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva.

A tale riguardo, occorre anzitutto esaminare le misure di attenuazione o di prevenzione dei disturbi [lett. a)], poi l’importanza di misure compensative per il mantenimento di una popolazione soddisfacente di uccelli [v., sul punto, sub b)] e, infine, la situazione particolare secondo cui, a causa di misure compensative, un disturbo non impedisce il ripristino di una popolazione soddisfacente di una specie [v., sul punto, sub c)]. a) Misure di attenuazione o di prevenzione dei disturbi

34. Qualora le misure impediscano che un progetto disturbi gli uccelli, il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» non è applicabile, in quanto non vi è alcun disturbo.

E se tali misure non impediscono un disturbo ma, almeno, lo riducono, è possibile che il disturbo non abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva «uccelli».

L’esame della questione se il divieto di disturbo osti a un progetto deve quindi comprendere misure di tal genere( 12 ).

35. Nello stesso senso depone anche la presa in considerazione di misure volte a prevenire o a ridurre i danni nell’ambito della valutazione formale già menzionata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat».

Tale valutazione mira a dimostrare se un progetto pregiudichi l’integrità di un sito protetto.

Se il progetto comporta misure di protezione volte a evitare o a ridurre i suoi effetti negativi sulla zona protetta interessata, tali misure devono ovviamente essere prese in considerazione nella valutazione( 13 ).

36. È vero che è possibile prevedere misure che consentano di evitare o ridurre i disturbi nel procedimento principale, ma, secondo le informazioni disponibili, esse svolgono solo un ruolo limitato.

A tal riguardo, vengono proposti solo limiti di tempo alla costruzione volti ad evitare che gli uccelli siano disturbati dalle attività di costruzione per periodi particolarmente sensibili.

37. Si potrebbe anche pensare, ad esempio, a pareti di protezione che attenuino il rumore generato dall’uso della strada o dalle perturbazioni ottiche, nonché il rischio di collisione tra gli uccelli e i veicoli.

Sono parimenti ipotizzabili restrizioni allo sfruttamento, ad esempio un divieto di circolazione o, quanto meno, un limite di velocità durante il periodo di riproduzione e di dipendenza di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli».

Tuttavia, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna informazione su tali misure supplementari volte a prevenire o a ridurre il disturbo. b) Misure compensative

38. Per contro, le misure che migliorano l’habitat delle specie interessate in altri luoghi non sono misure volte a prevenire o a ridurre il disturbo( 14 ).

Esse non sono manifestamente in grado né di impedire l disturbo di taluni uccelli, né di ridurre il disturbo a tali uccelli, come del resto riconosciuto dal giudice del rinvio.

39. Al contrario, siffatte misure costituiscono un tentativo di compensare gli effetti del disturbo.

È pacifico che il rumore rende meno attraente una parte dell’habitat delle specie interessate, o addirittura espelle queste ultime totalmente da tali zone.

In cambio, vengono migliorate altre zone, di modo che, idealmente, nel complesso si concretizzano quanto meno le stesse superfici abitabili dalle stesse specie, anche se probabilmente non dagli stessi esemplari.

40. Poiché le misure compensative non incidono sul disturbo, esse possono impedire l’applicazione del divieto di disturbo solo se, a causa di tali misure, il disturbo non ha conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli».

41. Conformemente ai considerando terzo, quinto, settimo e ottavo nonché all’articolo 2 in combinato disposto con il considerando 10 della direttiva «uccelli», tale obiettivo è mantenere o ripristinare a un livello soddisfacente la popolazione di tutte le specie di uccelli europei( 15 ).

42. In conformità all’articolo 2 della direttiva «uccelli», tale livello deve rispondere in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono ponderare liberamente tali fattori per determinare il livello soddisfacente di una popolazione.

L’obiettivo principale della direttiva, ai sensi del suo articolo 1, è quello di preservare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Di conseguenza, al pari dello stato di conservazione delle specie, nozione essenziale della direttiva «habitat»( 16 ), ciò che rileva è se la specie costituisca a lungo termine un elemento vitale dell’habitat naturale al quale essa appartiene.

A tal riguardo, le esigenze ecologiche e scientifiche di ciascuna specie sono determinanti.

In particolare, deve esistere stabilmente un habitat sufficientemente ampio e l’area di distribuzione dovrebbe almeno rimanere stabile.

Per contro, le esigenze culturali, economiche e ricreative possono applicarsi solo dopo e nella misura in cui sia garantita la conservazione a lungo termine della specie.

43. Essendo legato a tale obiettivo, il divieto osta quindi a disturbi che ridurrebbero la popolazione di una specie a un punto tale da non essere più soddisfacente o ridurrebbero ulteriormente una popolazione insoddisfacente.

44. Qualora un siffatto disturbo sia prevedibile, l’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» non prevede la presa in considerazione di misure compensative( 17 ).

Anche se la misura compensativa aumenta la popolazione della specie, il disturbo non cessa di ridurla.

Nulla nella norma indica che si possa procedere ad una compensazione tra i due effetti.

45. Inoltre, l’efficacia delle misure compensative in materia di protezione delle specie è fortemente incerta.

La seconda questione pregiudiziale ne è l’esempio.

A causa di tali dubbi circa l’efficacia delle misure compensative, la Corte rifiuta regolarmente di prenderle in considerazione nella valutazione dei danni ai siti protetti( 18 ).

46. Per contro, un altro argomento, che svolga un ruolo nella discussione delle misure compensative in materia di tutela dei siti, non può, a prima vista, essere trasposto al divieto di disturbo.

47. Per quanto riguarda la protezione dei siti, le misure compensative sono disciplinate come condizione per le deroghe alla protezione dei siti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» sotto forma di misure volte a garantire la coerenza della rete dei siti protetti (Natura 2000).

Tuttavia, il legislatore le ha associate ad altri requisiti, in particolare ad un esame delle alternative e all’individuazione di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Questi altri requisiti verrebbero aggirati se si prendessero in considerazione misure compensative ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3( 19 ).

48. Per contro, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva «uccelli», le deroghe al divieto di disturbo non sono subordinate all’adozione di misure compensative.

Non vi sarebbe quindi motivo di temere un’elusione della deroga.

49. Tuttavia, ad un esame più attento, la presa in considerazione di misure compensative nell’ambito del divieto di disturbo potrebbe comportare un’elusione ancora più marcata.

50. Infatti, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva «uccelli», indipendentemente da qualsiasi disturbo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti soltanto a mantenere una varietà e una superficie sufficienti di habitat di tutti gli uccelli.

Al contrario, essi devono anche ristabilire o ricreare tali habitat qualora essi siano insufficienti( 20 ).

È vero che il regolamento sulla rinaturalizzazione( 21 ) concretizza tali obblighi e fissa termini ampi per le misure richieste dal regolamento.

Tuttavia, ciò non incide in alcun modo sull’obbligo fondamentale di cui all’articolo 3 della direttiva «uccelli» che esiste da oltre 40 anni e, nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA], dall’adesione( 22 ).

51. Nel caso in cui la popolazione soddisfacente della specie interessata dipenda effettivamente dai suoi habitat — e solo in tal caso le misure di miglioramento degli habitat potrebbero avere un impatto positivo su una popolazione insoddisfacente — gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero quindi, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva «uccelli», in ogni caso, ristabilire o ricreare gli habitat necessari della specie.

52. Di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono autorizzare un ulteriore deterioramento di una popolazione insoddisfacente per il solo motivo che il deterioramento è associato a misure di miglioramento che, nonostante ciò, non sarebbero sufficienti per raggiungere una popolazione soddisfacente.

53. Al contrario, nell’ambito della valutazione di un disturbo, l’effetto delle misure compensative può, in linea di principio, essere preso in considerazione solo se comporta il mantenimento di un livello soddisfacente di popolazione della specie interessata, nonostante il disturbo.

La questione se tale conclusione si basi su misure compensative o su misure ai sensi dell’articolo 3 della direttiva «uccelli» è quindi irrilevante. c) Potenziale di ripristino

54. Tale conclusione deve tuttavia essere sfumata, come nel caso dei divieti analoghi di tutela delle specie previsti dalla direttiva «habitat», nel senso che un disturbo può eccezionalmente essere autorizzato anche in caso di insufficienza di una popolazione, se non impedisce il ripristino di una popolazione soddisfacente.

55. Per quanto riguarda la tutela delle specie ai sensi della direttiva «habitat», il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie animali interessate nella loro area di ripartizione naturale è una condizione di autorizzazione delle deroghe ai divieti previsti all’articolo 12 della direttiva «habitat», previste all’articolo 16, paragrafo 1, di quest’ultima( 23 ).

Tale condizione deve essere intesa allo stesso modo dell’esigenza qui esaminata di garantire una popolazione soddisfacente delle specie di uccelli disturbate.

56. Se ne potrebbe dedurre che le deroghe ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» sono consentite solo in uno stato di conservazione soddisfacente.

Tuttavia, anche in caso di uno stato di conservazione insoddisfacente, la Corte ammette deroghe in via eccezionale, qualora esse non impediscano il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente( 24 ).

57. Tale constatazione riguardava una situazione in cui la popolazione della specie interessata, pur essendo troppo ridotta per essere considerata in uno stato di conservazione soddisfacente, aveva però registrato un forte aumento nel corso degli anni precedenti( 25 ).

Di conseguenza, sembrava plausibile la previsione secondo cui lo stato di conservazione insoddisfacente della specie avrebbe continuato a migliorare nonostante l’uccisione di singoli esemplari, di modo che si sarebbe ripristinato uno stato di conservazione soddisfacente.

Nel caso di una previsione così favorevole, non è necessario, per l’obiettivo della direttiva «habitat», che uno Stato membro, pur in presenza di interessi superiori, attenda il realizzarsi uno stato di conservazione soddisfacente prima di autorizzare un deterioramento.

Per tale motivo, la Corte ha riconosciuto che una deroga può essere neutrale per la specie in questione, anche se comporta la perdita di singoli esemplari.

58. Orbene, se la possibilità di ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente in caso di deroga al divieto di uccisione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat» è sufficiente, a maggior ragione un disturbo che non ostacoli il ripristino di un livello soddisfacente potrà soddisfare gli obiettivi della direttiva «uccelli» per quanto riguarda il divieto di disturbo degli uccelli previsto all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli».

59. Infatti, i disturbi hanno effetti negativi nettamente inferiori rispetto alle uccisioni.

Allo stesso tempo, per loro natura, i disturbi sono molto più frequenti delle uccisioni.

Inoltre, i divieti della direttiva «uccelli» si applicano a tutti gli uccelli e hanno pertanto un ambito di applicazione molto più ampio rispetto ai divieti della direttiva «habitat» che si applicano ad alcune specie rare.

Il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» è quindi idoneo a limitare le attività umane ben al di sopra del divieto di uccisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat».

60. In sede di esame del divieto di disturbo, misure compensative dirette a migliorare l’habitat delle specie interessate in altri luoghi possono quindi confermare la previsione che il disturbo non ostacolerà il mantenimento o il ripristino di un livello soddisfacente della popolazione.

Tuttavia, trattandosi di una previsione, tanto le misure compensative già attuate quanto quelle che devono essere attuate possono essere prese in considerazione in tale contesto.

A tal proposito, è vero che, per loro natura, le misure di compensazione non possono essere realizzate sul luogo in cui si verifica il disturbo, dato che è proprio il disturbo che pregiudica la qualità dell’habitat.

Ciononostante, esse devono essere attuate all’interno di un contesto geografico di prossimità al disturbo poiché, in caso contrario, ci si potrebbe aspettare che la situazione della specie interessata, almeno localmente, potrebbe non essere mantenuta o ripristinata.

3. Risposta alla prima questione

61. Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che un disturbo degli uccelli che comporta una riduzione della popolazione delle specie di uccelli disturbate è compatibile con l’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» solo se, nonostante il disturbo, tale popolazione rimane a un livello soddisfacente o se il disturbo non ostacola il ripristino di un livello soddisfacente.

Nel valutare tale questione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono tener conto dell’incidenza delle misure volte a migliorare altrove gli habitat della specie.

B. Seconda questione – Valutazione dell’efficacia delle misure compensative

62. In caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede se occorra escludere qualsiasi dubbio scientifico sull’efficacia delle misure, nel senso che è sufficiente a tal fine una fondata valutazione tecnica di un esperto nominato in sede giudiziale, o se debba piuttosto essere presentata una documentazione scientifica oggettiva su esperienze pratiche positive ottenute con tali misure.

63. Una documentazione scientifica oggettiva richiederebbe, ad un esame più attento, due studi complessi.

Da un lato, dovrebbero essere identificati gli effetti nefasti del disturbo sulla popolazione delle specie interessate.

Dall’altro, dovrebbero essere determinati gli effetti benefici delle misure compensative su tale popolazione.

Entrambe le ricerche richiederebbero, proprio negli habitat forestali, un confronto a lungo termine della situazione prima e dopo la misura di cui trattasi.

In particolare, l’effetto della conservazione del legno vecchio e del legno morto dipende naturalmente dal passare del tempo.

Anche l’effetto di disturbo del progetto cambierà nel corso del tempo.

Inoltre, lo sviluppo dei suddetti oggetti dell’esame deve essere isolato da altri fattori, quali le condizioni atmosferiche, l’offerta alimentare o le malattie.

64. Anche supponendo che tali studi esistano per situazioni analoghe, come sottolineano il governo del Land della [OSCURATO:PERSONA], la città di [OSCURATO:PERSONA] e l’ASFINAG, sarebbe comunque dubbio che i loro risultati siano effettivamente trasferibili.

65. Non sorprende quindi che il perito non abbia potuto trovare uno studio concludente sull’efficacia delle misure compensative controverse.

Esistono solo studi di valore indicativo( 26 ).

66. Occorre pertanto chiarire qui di seguito come debba essere valutata l’efficacia delle misure compensative.

A tal riguardo, occorre anzitutto esaminare la premessa del giudice del rinvio secondo cui qualsiasi dubbio scientifico circa l’efficacia delle misure compensative deve essere escluso (v., sul punto, sub 1), per poi esaminare i criteri generali del diritto dell’Unione per la valutazione di questioni scientifiche complesse (v., sul punto, sub 2).

1. E sclusione dei dubbi scientifici

67. Il giudice del rinvio deduce dalla giurisprudenza della Corte che deve essere escluso qualsiasi ragionevole dubbio scientifico ovvero qualsiasi dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico circa l’efficacia delle misure compensative.

68. In realtà, né l’articolo 5, lettera d), né altre disposizioni della direttiva «uccelli» o la giurisprudenza indicano espressamente l’applicabilità di tale criterio al divieto di disturbo.

Tuttavia, la Corte interpreta diverse altre disposizioni basandosi su un’interpretazione particolarmente restrittiva del principio di precauzione sancito all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE nel senso di tale criterio( 27 ).

Occorre quindi esaminare più in dettaglio se tale criterio restrittivo sia applicabile anche all’esame di misure compensative nel contesto del divieto di disturbo.

69. Dimostrerò tuttavia che né la giurisprudenza relativa alla disposizione derogatoria di cui all’articolo 16 della direttiva «habitat» [v., sul punto, sub a)], né quella relativa all’autorizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, di tale direttiva [v., sul punto, sub b)] né, infine, la giurisprudenza relativa all’articolo 14 di tale direttiva [v., sul punto, sub c)] possono essere trasposte all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli». a) La giurisprudenza relativa all ’ articolo 16 della direttiva «habitat»

70. Anzitutto, si potrebbe pensare alla trasposizione della giurisprudenza relativa all’articolo 16 della direttiva «habitat».

Tale disposizione subordina la deroga ai divieti sanciti dall’articolo 12 di tale direttiva al mantenimento o al ripristino della specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente( 28 ).

Se l’esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un’incertezza quanto al fatto che una siffatta deroga pregiudichi o meno il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro deve astenersi dall’adottarla o dall’attuarla( 29 ).

71. Ma ciò vale anche per l’applicazione del divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli»? Tale divieto osta a un progetto qualora, dopo aver esaminato i migliori dati scientifici disponibili, permanga, nonostante le misure compensative, un’incertezza circa la possibilità di mantenere o ripristinare uno stato soddisfacente delle specie di uccelli di cui trattasi.

72. La condizione relativa al mantenimento o al ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente in sede di applicazione dell’articolo 16 della direttiva «habitat» ha una funzione analoga a quella dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli», secondo la quale la popolazione degli uccelli interessati deve, nonostante il disturbo, restare a un livello soddisfacente, o si deve supporre che disturbo non ostacoli il ripristino futuro di un livello soddisfacente.

Fintantoché tale condizione è soddisfatta, eventualmente a seguito di misure compensative, il divieto di disturbo non trova applicazione secondo la tesi che qui sostengo.

73. Tuttavia, l’articolo 16 della direttiva «habitat» costituisce una deroga ai divieti di cui all’articolo 12 e deve pertanto essere interpretato restrittivamente( 30 ).

La Corte lo richiede in generale per quanto riguarda le deroghe, in quanto, in caso contrario, essa teme l’erosione delle norme alle quali sono ammesse deroghe( 31 ).

È a tale idea che risponde il criterio di controllo restrittivo, il quale impone di escludere qualsiasi incertezza prima di applicare l’eccezione.

74. Per contro, un pregiudizio alla popolazione delle specie di uccelli interessate o al potenziale del loro ripristino è una condizione di applicazione del divieto di disturbo previsto all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli».

La giurisprudenza relativa all’articolo 16 non è quindi direttamente trasponibile. b) Giurisprudenza relativa all ’ articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «habitat»

75. Tuttavia, la Corte non interpreta restrittivamente solo le deroghe, richiamandosi a una lettura severa del principio di precauzione.

Piuttosto, l’origine di tale lettura risiede nell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «habitat», alla quale fa riferimento anche il giudice del rinvio, secondo la quale le autorità nazionali competenti autorizzano un piano o un progetto solo dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità della zona protetta Natura 2000 interessata.

76. A proposito di tale disposizione, la Corte ha dichiarato che qualsiasi piano o progetto che potrebbe incidere su un sito protetto può essere autorizzato solo quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di effetti pregiudizievoli per tale sito( 32 ).

77. Tuttavia, contrariamente all’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «habitat», il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» non è formulato in modo da escludere conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva ai fini dell’autorizzazione di disturbi.

Al contrario, per applicare il divieto di disturbo è necessaria una constatazione positiva di tali effetti( 33 ).

Anche la giurisprudenza relativa all’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, non può quindi essere direttamente trasposta. c) La giurisprudenza relativa all ’ articolo 14 della direttiva «habitat»

78. La giurisprudenza relativa all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» è ancora più vicina all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli».

In base a tale articolo 14, paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

79. La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che lo Stato membro interessato deve astenersi dall’autorizzare il prelievo o lo sfruttamento di una specie qualora la verifica dei migliori dati disponibili lasci sussistere un’incertezza quanto alla compatibilità di tale sfruttamento con il mantenimento di quest’ultima in uno stato di conservazione soddisfacente( 34 ).

80. L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» e l’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» sono formulati in termini simili, in quanto entrambe le disposizioni richiedono di determinare positivamente se un prelievo o uno sfruttamento, da un lato, o un disturbo, dall’altro, siano compatibili con uno stato di conservazione soddisfacente o con una popolazione soddisfacente della specie interessata.

81. Tuttavia, le specie protette in ciascun caso differiscono nettamente.

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» tutela le specie di interesse comunitario particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 1, lettera g), di tale direttiva.

Per contro, il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» si applica a tutti gli uccelli, a prescindere dal loro pericolo e dalla loro necessità di protezione.

82. Inoltre, il divieto di disturbo degli uccelli meramente accettato è, per sua natura, nettamente più esteso delle restrizioni al prelievo o allo sfruttamento di specie particolarmente vulnerabili( 35 ).

Il disturbo degli uccelli è molto spesso accettato, mentre il prelievo o lo sfruttamento di specie vulnerabili e quindi rare si verifica molto meno spesso e deriva da una scelta deliberata.

83. Tali differenze giustificano l’attribuzione di un ampio ambito di applicazione all’articolo 14 della direttiva «habitat», ma non all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli». d) Conclusione intermedia

84. Ne deduco che, affinché trovi applicazione il divieto di disturbo previsto all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli», non è sufficiente che l’esame dei migliori dati scientifici disponibili lasci sussistere un’incertezza o un ragionevole dubbio quanto alla possibilità di mantenere o ripristinare una popolazione soddisfacente delle specie di uccelli di cui trattasi.

Al contrario, occorre constatare positivamente che il disturbo pregiudichi il livello soddisfacente della popolazione delle specie di uccelli di cui trattasi o ne ostacoli il ripristino prima che il divieto divenga applicabile.

2. Criteri di diritto dell ’ Unione per effettuare valutazioni scientifiche complesse

85. Le complesse valutazioni scientifiche necessarie per l’applicazione del divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» dovrebbero essere effettuate sulla base dei criteri abituali.

86. A tal riguardo, in assenza di una normativa dell’Unione relativa all’esame del divieto di disturbo, occorre anzitutto menzionare il principio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come sostiene la città di [OSCURATO:PERSONA].

Poiché tale principio vale anche per le questioni relative alla prova( 36 ), esso è applicabile alla valutazione dell’efficacia delle misure compensative.

Le modalità con le quali tali misure devono essere esaminate ricade, in linea di principio, nella sfera di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

87. Nondimeno, tali modalità devono soddisfare la duplice condizione di non essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto nazionale (principio di equivalenza) e di non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività)( 37 ).

88. Il principio di effettività implica anzitutto, per quanto riguarda il divieto di disturbo, che la prova di effetti significativi in considerazione degli obiettivi della direttiva «uccelli» non deve essere resa eccessivamente difficile.

89. Per quanto riguarda il principio di equivalenza, varie parti sottolineano che i pareri scientificamente fondati dei periti giudiziari sono regolarmente utilizzati dai giudici austriaci.

90. Inoltre, devono essere rispettati altri principi del diritto dell’Unione, quali il principio di buona amministrazione e il già menzionato principio di precauzione.

91. Nell’applicare il diritto dell’Unione gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare il principio di buona amministrazione non già sul fondamento dell’articolo 41 della Carta( 38 ), bensì in quanto principio generale del diritto dell’Unione( 39 ).

Esso esige, tra l’altro, che un’autorità amministrativa proceda ad un esame diligente e imparziale di tutti gli aspetti pertinenti, al fine di disporre, al momento dell’adozione della sua decisione, di elementi il più possibile completi e affidabili( 40 ).

92. Inoltre, le misure basate sul principio di precauzione, in particolare l’applicazione delle disposizioni del diritto ambientale dell’Unione, richiedono generalmente una valutazione complessiva dei rischi in discussione, basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale( 41 ).

Giustamente la Corte lo esige regolarmente anche nell’ambito della protezione della natura( 42 ), e in particolare per stabilire le condizioni di una deroga al regime di protezione previsto dalla direttiva «uccelli»( 43 ), senza tuttavia invocare espressamente tali principi.

93. Infine, tali accertamenti devono essere anche debitamente motivati.

Ciò deriva non solo dal diritto ad una buona amministrazione( 44 ) ma è altresì sancito dall’articolo 6, paragrafo 9, della convenzione di Aarhus( 45 ) per le decisioni in materia ambientale che, ai sensi dell’articolo 6 di tale convenzione, richiedono la partecipazione del pubblico.

Come avviene nell’ambito della valutazione generale dell’impatto ambientale, tuttavia, un sindacato giurisdizionale efficace di tale decisione e una tutela giuridica effettiva comportano che il giudice adito e i ricorrenti abbiano accesso alla motivazione della decisione impugnata con la decisione o almeno su loro richiesta( 46 ).

94. Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che le valutazioni complesse necessarie all’applicazione del divieto di disturbo previsto all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» possono essere fondate, nel corso del procedimento giurisdizionale, su pareri motivati di periti, i quali devono a loro volta essere basati sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale.

V. Conclusione

95. Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale come segue:

1. Un disturbo degli uccelli che comporta una riduzione della popolazione delle specie di uccelli disturbate è compatibile con l’articolo 5, lettera d), della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici solo se, nonostante il disturbo, tale popolazione rimane a un livello soddisfacente o se il disturbo non ostacola il ripristino di un livello soddisfacente.

Nel valutare tale questione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono tener conto dell’incidenza delle misure volte a migliorare altrove gli habitat della specie.

2. Le valutazioni complesse necessarie all’applicazione del divieto di disturbo previsto all’articolo 5, lettera d), della direttiva 2009/147 possono essere fondate, nel corso del procedimento giurisdizionale, su pareri motivati di periti, i quali devono a loro volta essere basati sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7). 3 Sentenza del 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:609, punto 49). 4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), nella versione modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193). 5 Sentenza del 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:609, punto 49). 6

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:67, paragrafi 39, 40 e 47). 7

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:67, paragrafi da 92 a 101). 8 Anzitutto articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU 2022, L 335, pag. 36), come modificato dal regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023 (GU 2024, L 223), poi articoli 15 quater, paragrafo 1, 15 sexies, paragrafi 2 e 4 nonché 16 bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82), come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L 2023/2413). 9 Sentenza del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑323/17, EU:C:2018:244). 10 Sentenza del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑323/17, EU:C:2018:244, punto 40). 11 Sentenza del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑323/17, EU:C:2018:244, punti da 37 a 39). 12 Così intendo la sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punti 255 e 259). 13 Sentenza del 15 maggio 2014, Briels e a. (C‑521/12, EU:C:2014:330, punto 28), e del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑164/17, EU:C:2018:593, punto 51) 14 V., per quanto riguarda la tutela territoriale, sentenza del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment UA e a. (C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882, punto 125).

La precedente sentenza del 26 aprile 2017, Commissione/Germania (Moorburg) (C‑142/16, EU:C:2017:301, punto 38), è peraltro poco chiara a tal proposito. 15 Sentenza del 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:609, punto 51). 16

V. articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat» nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑629/23, EU:C:2024:1029, in particolare i paragrafi da 43 a 46). 17 Analogamente, sulla tutela territoriale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», sentenza del 21 luglio 2016, Orleans e a. (C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punto 57). 18 Sentenze del 15 maggio 2014, Briels e a. (C‑521/12, EU:C:2014:330, punto 32), del 21 luglio 2016, Orleans e a. (C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punto 55), del 26 aprile 2017, Commissione/Germania (Moorburg) (C‑142/16, EU:C:2017:301, punti 37 e 38), del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑164/17, EU:C:2018:593, punti da 51 a 53) nonché del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment e a. (C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882, punto 126). 19 Sentenze del 15 maggio 2014, Briels e a. (C‑521/12, EU:C:2014:330, punti da 33 a 38), e del 21 luglio 2016, Orleans e a. (C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punti da 60 a 63). 20

V. sentenza del 13 giugno 2002, Commissione/Irlanda (Pernice bianca) (C‑117/00, EU:C:2002:366, punti da 15 a 21). 21 Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L 2024/1991). 22 In tal senso, sentenza del 23 marzo 2006, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑209/04, EU:C:2006:195, punto 43). 23 Sentenza del 10 maggio 2007, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Recepimento della direttiva habitat nei Laender) (C‑508/04, EU:C:2007:274, punto 115). 24 Sentenze del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia (Caccia al lupo) (C‑342/05, EU:C:2007:341, punto 29), e del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 68). 25

V. sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia (Caccia al lupo) (C‑342/05, EU:C:2007:341, punto 26), e le mie conclusioni nella causa Commissione/Finlandia (Caccia al lupo) (C‑342/05, EU:C:2006:752, paragrafo 44). 26

V. ad es.

Michalek, K.G., Auer, J.A., Großberger, H., Schmalzer, A., & Winkler, H. (2001), [OSCURATO:PERSONA] von Lebensraum, Witterung und Waldbewirtschaftung auf die Brutdichte von [OSCURATO:PERSONA] ( Picoides major und P. medius ) im Wienerwald, Abhandlungen und Berichte aus dem [OSCURATO:PERSONA] , 5 , 31-58, oppure Mollet, P., Zbinden, N., & Schmid, H. (2009), [OSCURATO:PERSONA] bei Spechten und anderen Vogelarten dank Zunahme von Totholz?| An increase in the population of woodpeckers and other bird species thanks to an increase in the quantities of deadwood?, [OSCURATO:PERSONA] für Forstwesen , 160 (11), 334-340. 27

V. sentenze esaminate successivamente in materia di direttiva «habitat» fino alla sentenza in materia di rifiuti del 24 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑212/18, EU:C:2019:898, punto 58), e sulla direttiva 2010/75/EU del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU 2010, L 334, pag. 17), sentenza del 9 marzo 2023, Sdruzhenie «[OSCURATO:PERSONA] – dostap do pravosadie» e a. (C‑375/21, EU:C:2023:173, punto 53).

V. sul punto anche Sobotta, C. (2020), „Recent applications of the precautionary principle in the jurisprudence of the CJEU – a new yardstick in EU environmental decision making?“, ERA [OSCURATO:PERSONA]. 21, pag.

723. 28

V. supra, paragrafi da 55 a

57. 29 Sentenza del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑674/17, EU:C:2019:851, punti 66, 68 e 69). 30 Sentenze del 20 ottobre 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Recepimento della direttiva habitat) (C‑6/04, EU:C:2005:626, punto 111), e del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 30).

V. le mie conclusioni nella causa ASCEL (C‑436/22, EU:C:2024:83, paragrafo 66). 31 Sentenze del 12 luglio 1962, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Modena/[OSCURATO:PERSONA] (16/61, EU:C:1962:29, pag. 610 della versione tedesca [pag. 575 della versione francese]), del 14 dicembre 1962, Commissione/Lussemburgo e Belgio (2/62 e 3/62, EU:C:1962:45, pag. 884 della versione tedesca [pag. 830 della versione francese]), e del 30 aprile 2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (C‑178/22, EU:C:2024:371, punto 48). 32 Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, punti 58 e 59), del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 117), e del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑721/21, EU:C:2023:477, punto 38). 33

V. mie conclusioni nella causa ASCEL (C‑436/22, EU:C:2024:83, paragrafo 67) e nella causa PAN Europe/Commissione (C‑316/24 P, EU:C:2025:422, paragrafi 117 e 128). 34 Sentenze del 29 luglio 2024, ASCEL (C‑436/22, EU:C:2024:656, punto 72), e del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑629/23, EU:C:2025:429, punto 42). 35 Sentenza del 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:609, punto 49). 36 Sentenze del 21 giugno 2017, W e a. (C‑621/15, EU:C:2017:484, punto 25), del

6. ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a. (C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punti 222 e 223). 37 Sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, punto 5), del 15 aprile 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, punti 44 e 46), e sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 33). 38 Sentenze del 17 luglio 2014, YS e a. (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 67), e del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 83). 39 Sentenze dell’8 maggio 2014, N. (C‑604/12, EU:C:2014:302, punti 49 e 50); del 14 maggio 2020, Agrobet CZ (C‑446/18, EU:C:2020:369, punto 43), e del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság e a. (C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 35). 40 Sentenze del 14 maggio 2020, Agrobet CZ (C‑446/18, EU:C:2020:369, punto 44), e del 21 ottobre 2021, CHEP [OSCURATO:PERSONA] (C‑396/20, EU:C:2021:867, punto 48). 41 In tal senso, sentenze del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia (C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 92); del 1° ottobre 2019, Blaise e a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 46, nonché punti 93 e 94), e del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (C‑558/21 P, EU:C:2023:839, punto 66). 42 V., tra le altre, sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, punti 4 e 5), e del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑629/23, EU:C:2025:429, punto 42). 43 Sentenze del 23 aprile 2020, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile all’edredone maschio) (C‑217/19, EU:C:2020:291, punto 70), e del 17 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pour la protection des oiseaux (C‑900/19, EU:C:2021:211, punto 30). 44 Sentenze dell’8 maggio 2019, PI (C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 57), del 24 novembre 2020, Minister van [OSCURATO:PERSONA] (C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 34), e del 24 febbraio 2022, SC [OSCURATO:PERSONA] (C‑582/20, EU:C:2022:114, punto 54). 45 Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998 (GU 2005, L 124, pag. 4), adottata con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1). 46 V., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 1987, Heylens e a. (222/86, EU:C:1987:442, punto 15), e del 30 aprile 2009, Mellor (C‑75/08, EU:C:2009:279, punto 59).

V., altresì, mie conclusioni nella causa Holohan e a. (C‑461/17, EU:C:2018:649, paragrafo 65).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 settembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 131/24 Umweltorganisation VIRUS – [OSCURATO:PERSONA] für Umwelt und Soziales e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]]) « Domanda di pronuncia pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Divieto di disturbo deliberato degli uccelli – Progetto di costruzione di una strada nazionale che potrebbe disturbare taluni esemplari di determinate specie – Misure di miglioramento degli habitat – Prova dell’effettività – Parere di un esperto » I. Introduzione 1. L’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli»( 2 ) prevede un divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi di tale direttiva. Dalla giurisprudenza risulta che tale divieto si estende anche alle attività che comportano l’accettazione di tale disturbo( 3 ). Tuttavia, ci si chiede, da un lato, se un disturbo rientri nel suddetto divieto anche qualora i suoi effetti negativi sull’habitat degli uccelli siano compensati dal miglioramento dell’habitat delle specie interessate in altri luoghi e, dall’altro, come valutare l’efficacia di tale misura prima della sua attuazione. [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]) sottopone tali questioni alla Corte. II. Contesto giuridico A. La direttiva «uccelli» 2. I considerando 3, 5, 7 e 8 della direttiva «uccelli» ne chiariscono le finalità: «3.      Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici. 4.       (...) 5.       La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile. 6.       (...) 7.      La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile. 8.      La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente». 3. Il considerando 10 della direttiva «uccelli» esige, segnatamente, che talune specie di uccelli siano mantenute a un «livello soddisfacente»: «A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente». 4. L’articolo 1 della direttiva «uccelli» ne definisce la sfera di applicazione: «La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento». 5. L’articolo 2 della direttiva «uccelli» detta l’obbligo fondamentale degli [OSCURATO:PERSONA] membri con riguardo alla conservazione delle specie di uccelli: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative». 6. L’articolo 3 della direttiva «uccelli» stabilisce obblighi generali di attuazione dell’articolo 2: «1.      Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una superficie di habitat. 2.      La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure: a)      istituzione di zone di protezione; b)      mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione; c)      ripristino dei biotopi distrutti; d)      creazione di biotopi». 7. L’articolo 5 della direttiva «uccelli» enuncia i divieti che prescindono dal territorio di riferimento: «Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per istituire un sistema generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto: (…) d)      di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva». 8. L’articolo 9 della direttiva «uccelli» consente deroghe ai divieti di cui all’articolo 5: «1.      Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni: a)       –       nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, –      nell’interesse della sicurezza aerea, –      per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, –      per la protezione della flora e della fauna; b)      ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni; c)      per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità». B. La direttiva «habitat» 9. L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat»( 4 ) disciplina la cosiddetta valutazione dell’incidenza: «Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica». 10. L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» contiene divieti fondamentali per la tutela delle specie: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: a)      qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale; b)      perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; c)      distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale; d)      deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo». 11. Il successivo articolo 16, paragrafo 1, prevede deroghe all’articolo 12: «A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b): a)      per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b)      per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; c)      nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente; d)      per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e)      per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti». III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale 12. Dopo una valutazione dell’impatto ambientale, il 12 dicembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] (governo regionale del Land della [OSCURATO:PERSONA]) ha autorizzato il progetto di costruzione stradale controverso. L’organizzazione ambientale VIRUS – [OSCURATO:PERSONA] für Umwelt und Soziales nonché altri cittadini e associazioni ambientaliste hanno proposto ricorso avverso tale autorizzazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]), facendo valere, in particolare, la violazione delle disposizioni sulla protezione delle specie previste dalla direttiva «uccelli». Diverse specie di uccelli, in particolare specie di uccelli forestali come il picchio rosso mezzano ( Dendrocopos medius o Leiopicus medius ) utilizzano superfici che risentirebbero, tra l’altro, del rumore che risulterebbe dalla nuova strada. 13. Tuttavia, secondo il parere di un perito in materia di protezione della natura incaricato dal giudice, ci si può attendere che le specie di uccelli interessate beneficino delle limitazioni di durata di costruzione previste dal progetto a taluni mesi e di misure di miglioramento dell’habitat su superfici situate al di fuori della zona di immissione, che possono essere imposte a titolo di condizioni per la costruzione. 14. Nell’ambito del procedimento è controversa in particolare l’efficacia delle misure proposte dalla committente del progetto per la conservazione del bosco e la tutela di alberi senescenti a una distanza dalla strada di almeno 300 m, con una superficie complessiva di 6,6 ha in una zona d’intervento regionale, a favore del picchio rosso mezzano e di altre specie di uccelli forestali. 15. Attuando tali misure proposte non si verifica per le specie interessate, a parere di entrambi i periti consultati nel procedimento, alcun effetto di disturbo che potrebbe avere conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva «uccelli». Se, da un lato, tali misure non consentirebbero di ridurre il disturbo di taluni esemplari nella foresta concretamente interessata dal progetto, dall’altro, secondo la valutazione dei periti, le misure proposte garantirebbero l’habitat e le condizioni di presenza delle specie come uccelli nidificanti. 16. Dinanzi al giudice del rinvio, il perito ha sostenuto di non essere a conoscenza di lavori che mettessero in discussione l’idoneità delle misure annunciate a proteggere il picchio rosso mezzano. Né vi sarebbero indicazioni in tal senso basate sull’ecologia di tale specie. Pertanto non sussisterebbero dubbi sufficientemente motivati sull’efficacia di tali misure. Tuttavia mancherebbe ancora un monitoraggio completo e scientificamente fondato, che non solo possa dissipare ogni dubbio, ma anche dimostrare l’efficacia delle misure. Alla domanda del giudice, se esista anche un solo caso documentato in modo affidabile nel quale le misure previste di non utilizzabilità abbiano impedito che un progetto disturbasse il picchio rosso mezzano, il perito ha risposto di non aver reperito, nonostante ricerche approfondite nonché scambi di esperienze con colleghi, alcuno studio che si esprima in modo così univoco. 17. [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]) sottopone pertanto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.      Se l’articolo 5 della direttiva “uccelli” debba essere interpretato nel senso che la fattispecie di disturbo deliberato di cui alla lettera d) di detto articolo non è soddisfatta se, pur essendo effettivamente possibile che singoli esemplari di determinate specie vengano disturbati, attraverso misure eseguite efficacemente nel momento e nella forma appropriata si evita tuttavia qualsiasi impatto sull’obiettivo definito nell’articolo 2 della direttiva. 2.      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se occorra escludere qualsiasi dubbio scientifico sull’efficacia delle misure, nel senso che è sufficiente a tal fine una fondata valutazione tecnica di un perito nominato in sede giudiziale, o se debba piuttosto essere presentata una documentazione scientifica oggettiva su esperienze pratiche positive ottenute con tali misure». 18. L’organizzazione ambientale VIRUS – [OSCURATO:PERSONA] für Umwelt und Soziales, alla quale si è unita la Bürgerinitiative «Nein zur [OSCURATO:PERSONA]», il governo del Land della [OSCURATO:PERSONA], la società Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG), la città di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ceca, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. 19. La Corte ha rinunciato allo svolgimento di un’udienza ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ritenendosi sufficientemente edotta per statuire sulla causa. 20. Peraltro, la Corte ha sospeso il procedimento il 19 novembre 2024, in attesa della sentenza del 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:609). IV. Valutazione giuridica 21. Le due questioni hanno come sfondo il fatto che tanto la costruzione quanto la gestione della strada controversa disturberebbero, in particolare, il picchio rosso mezzano, ma anche altre specie di uccelli forestali. Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede se il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» osti al progetto. 22. Ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli», gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono vietare il disturbo deliberato di specie di uccelli europei, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi di tale direttiva. 23. Tale divieto ne integra altri, di cui all’articolo 5, lettere da a) a c), della direttiva «uccelli», relativi, in particolare, all’uccisione o alla cattura deliberata di tali specie nonché alla distruzione o al danneggiamento deliberati dei loro nidi e delle loro uova. La Corte ha recentemente dichiarato che tali divieti si applicano non solo alle attività umane dirette a danneggiare gli uccelli, ma anche alle attività che, pur non avendo manifestamente un siffatto obiettivo, comportano l’accettazione di tale disturbo( 5 ). 24. Al fine di evitare l’applicazione del divieto di disturbo, dovrebbero essere attuate misure a favore del picchio rosso mezzano e di altre specie di uccelli forestali a una distanza di almeno 300 metri dalla strada, con una superficie totale di 6,6 ha in una zona d’intervento regionale. Tra l’altro, dovrebbero essere preservati taluni alberi senescenti che, altrimenti, potrebbero essere abbattuti. 25. Esiste un grande interesse ad impedire, con tali misure, l’applicazione dei divieti di cui all’articolo 5 della direttiva «uccelli». Come ho spiegato di recente, un’applicazione coerente di tali divieti limiterebbe notevolmente l’attività umana( 6 ). È quindi dubbio che essi siano compatibili con la tutela della proprietà e della libertà economica ai sensi degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali( 7 ). Per contro, se l’applicazione dei divieti potesse essere evitata mediante misure di miglioramento degli habitat situati in altri luoghi, come è ormai espressamente previsto per taluni progetti di sfruttamento di energia rinnovabile( 8 ), tale conflitto sarebbe rimosso. 26. Tuttavia, come illustrerò nel prosieguo, la presa in considerazione delle misure in questione è possibile solo perché l’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» presuppone che il disturbo abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva «uccelli» [v., sul punto, sub A)]. Gli altri divieti non contengono una siffatta condizione. Esaminerò poi, al fine di risolvere la seconda questione, come valutare l’efficacia di tali misure [(v., sul punto, sub B)]. A. Prima questione – Divieto di disturbo e misure compensative 27. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’applicazione del divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» possa essere impedita da misure volte a migliorare in altri luoghi l’habitat delle specie di uccelli interessate. 28. Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se la sentenza [OSCURATO:PERSONA] over [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ) osti alla presa in considerazione di tali misure (v., sul punto, sub 1). Tale sentenza riguarda il preesame della necessità di una valutazione formale dei danni ai siti protetti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». Le misure compensative devono tuttavia essere inquadrate nella struttura normativa dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» (v., sul punto, sub 2). 1. Sentenza [OSCURATO:PERSONA] over [OSCURATO:PERSONA] 29. È vero che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] over [OSCURATO:PERSONA] riguardava la presa in considerazione di misure volte a impedire o attenuare conseguenze negative nel settore della protezione della natura, ma, ad un esame più attento, essa non ha alcuna incidenza sull’interpretazione del divieto di disturbo. 30. In tale causa, si trattava di un preesame diretto a stabilire se fosse necessario, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», effettuare una valutazione formale dell’incidenza di un progetto su una zona protetta interessata. Conformemente a tale disposizione, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 31. In sede di preesame della necessità stessa di una siffatta valutazione, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] over [OSCURATO:PERSONA] risulta che non devono essere prese in considerazione misure volte ad evitare o a ridurre gli effetti pregiudizievoli di tale piano o progetto sul sito interessato( 10 ). Infatti, l’efficacia di tali misure deve essere esaminata nell’ambito della valutazione formale, la cui qualità è diversa da quella del preesame e che comporta garanzie più ampie( 11 ). 32. La domanda di pronuncia pregiudiziale e diverse parti sottolineano giustamente che tale argomento non è trasponibile al caso di specie, se non altro perché, contrariamente all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» non prevede, per la protezione dei siti, né un preesame né un procedimento formale di valutazione nell’ambito del quale devono essere esaminati gli effetti di un disturbo. 2. Inquadramento del divieto di disturbo nella struttura normativa 33. La presa in considerazione di misure volte a migliorare l’habitat delle specie interessate in altri luoghi deve piuttosto essere inquadrata nella struttura normativa del divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli», che osta a disturbi che hanno conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva. A tale riguardo, occorre anzitutto esaminare le misure di attenuazione o di prevenzione dei disturbi [lett. a)], poi l’importanza di misure compensative per il mantenimento di una popolazione soddisfacente di uccelli [v., sul punto, sub b)] e, infine, la situazione particolare secondo cui, a causa di misure compensative, un disturbo non impedisce il ripristino di una popolazione soddisfacente di una specie [v., sul punto, sub c)]. a) Misure di attenuazione o di prevenzione dei disturbi 34. Qualora le misure impediscano che un progetto disturbi gli uccelli, il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» non è applicabile, in quanto non vi è alcun disturbo. E se tali misure non impediscono un disturbo ma, almeno, lo riducono, è possibile che il disturbo non abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva «uccelli». L’esame della questione se il divieto di disturbo osti a un progetto deve quindi comprendere misure di tal genere( 12 ). 35. Nello stesso senso depone anche la presa in considerazione di misure volte a prevenire o a ridurre i danni nell’ambito della valutazione formale già menzionata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat». Tale valutazione mira a dimostrare se un progetto pregiudichi l’integrità di un sito protetto. Se il progetto comporta misure di protezione volte a evitare o a ridurre i suoi effetti negativi sulla zona protetta interessata, tali misure devono ovviamente essere prese in considerazione nella valutazione( 13 ). 36. È vero che è possibile prevedere misure che consentano di evitare o ridurre i disturbi nel procedimento principale, ma, secondo le informazioni disponibili, esse svolgono solo un ruolo limitato. A tal riguardo, vengono proposti solo limiti di tempo alla costruzione volti ad evitare che gli uccelli siano disturbati dalle attività di costruzione per periodi particolarmente sensibili. 37. Si potrebbe anche pensare, ad esempio, a pareti di protezione che attenuino il rumore generato dall’uso della strada o dalle perturbazioni ottiche, nonché il rischio di collisione tra gli uccelli e i veicoli. Sono parimenti ipotizzabili restrizioni allo sfruttamento, ad esempio un divieto di circolazione o, quanto meno, un limite di velocità durante il periodo di riproduzione e di dipendenza di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli». Tuttavia, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna informazione su tali misure supplementari volte a prevenire o a ridurre il disturbo. b) Misure compensative 38. Per contro, le misure che migliorano l’habitat delle specie interessate in altri luoghi non sono misure volte a prevenire o a ridurre il disturbo( 14 ). Esse non sono manifestamente in grado né di impedire l disturbo di taluni uccelli, né di ridurre il disturbo a tali uccelli, come del resto riconosciuto dal giudice del rinvio. 39. Al contrario, siffatte misure costituiscono un tentativo di compensare gli effetti del disturbo. È pacifico che il rumore rende meno attraente una parte dell’habitat delle specie interessate, o addirittura espelle queste ultime totalmente da tali zone. In cambio, vengono migliorate altre zone, di modo che, idealmente, nel complesso si concretizzano quanto meno le stesse superfici abitabili dalle stesse specie, anche se probabilmente non dagli stessi esemplari. 40. Poiché le misure compensative non incidono sul disturbo, esse possono impedire l’applicazione del divieto di disturbo solo se, a causa di tali misure, il disturbo non ha conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli». 41. Conformemente ai considerando terzo, quinto, settimo e ottavo nonché all’articolo 2 in combinato disposto con il considerando 10 della direttiva «uccelli», tale obiettivo è mantenere o ripristinare a un livello soddisfacente la popolazione di tutte le specie di uccelli europei( 15 ). 42. In conformità all’articolo 2 della direttiva «uccelli», tale livello deve rispondere in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono ponderare liberamente tali fattori per determinare il livello soddisfacente di una popolazione. L’obiettivo principale della direttiva, ai sensi del suo articolo 1, è quello di preservare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Di conseguenza, al pari dello stato di conservazione delle specie, nozione essenziale della direttiva «habitat»( 16 ), ciò che rileva è se la specie costituisca a lungo termine un elemento vitale dell’habitat naturale al quale essa appartiene. A tal riguardo, le esigenze ecologiche e scientifiche di ciascuna specie sono determinanti. In particolare, deve esistere stabilmente un habitat sufficientemente ampio e l’area di distribuzione dovrebbe almeno rimanere stabile. Per contro, le esigenze culturali, economiche e ricreative possono applicarsi solo dopo e nella misura in cui sia garantita la conservazione a lungo termine della specie. 43. Essendo legato a tale obiettivo, il divieto osta quindi a disturbi che ridurrebbero la popolazione di una specie a un punto tale da non essere più soddisfacente o ridurrebbero ulteriormente una popolazione insoddisfacente. 44. Qualora un siffatto disturbo sia prevedibile, l’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» non prevede la presa in considerazione di misure compensative( 17 ). Anche se la misura compensativa aumenta la popolazione della specie, il disturbo non cessa di ridurla. Nulla nella norma indica che si possa procedere ad una compensazione tra i due effetti. 45. Inoltre, l’efficacia delle misure compensative in materia di protezione delle specie è fortemente incerta. La seconda questione pregiudiziale ne è l’esempio. A causa di tali dubbi circa l’efficacia delle misure compensative, la Corte rifiuta regolarmente di prenderle in considerazione nella valutazione dei danni ai siti protetti( 18 ). 46. Per contro, un altro argomento, che svolga un ruolo nella discussione delle misure compensative in materia di tutela dei siti, non può, a prima vista, essere trasposto al divieto di disturbo. 47. Per quanto riguarda la protezione dei siti, le misure compensative sono disciplinate come condizione per le deroghe alla protezione dei siti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» sotto forma di misure volte a garantire la coerenza della rete dei siti protetti (Natura 2000). Tuttavia, il legislatore le ha associate ad altri requisiti, in particolare ad un esame delle alternative e all’individuazione di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Questi altri requisiti verrebbero aggirati se si prendessero in considerazione misure compensative ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3( 19 ). 48. Per contro, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva «uccelli», le deroghe al divieto di disturbo non sono subordinate all’adozione di misure compensative. Non vi sarebbe quindi motivo di temere un’elusione della deroga. 49. Tuttavia, ad un esame più attento, la presa in considerazione di misure compensative nell’ambito del divieto di disturbo potrebbe comportare un’elusione ancora più marcata. 50. Infatti, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva «uccelli», indipendentemente da qualsiasi disturbo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti soltanto a mantenere una varietà e una superficie sufficienti di habitat di tutti gli uccelli. Al contrario, essi devono anche ristabilire o ricreare tali habitat qualora essi siano insufficienti( 20 ). È vero che il regolamento sulla rinaturalizzazione( 21 ) concretizza tali obblighi e fissa termini ampi per le misure richieste dal regolamento. Tuttavia, ciò non incide in alcun modo sull’obbligo fondamentale di cui all’articolo 3 della direttiva «uccelli» che esiste da oltre 40 anni e, nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA], dall’adesione( 22 ). 51. Nel caso in cui la popolazione soddisfacente della specie interessata dipenda effettivamente dai suoi habitat — e solo in tal caso le misure di miglioramento degli habitat potrebbero avere un impatto positivo su una popolazione insoddisfacente — gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero quindi, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva «uccelli», in ogni caso, ristabilire o ricreare gli habitat necessari della specie. 52. Di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono autorizzare un ulteriore deterioramento di una popolazione insoddisfacente per il solo motivo che il deterioramento è associato a misure di miglioramento che, nonostante ciò, non sarebbero sufficienti per raggiungere una popolazione soddisfacente. 53. Al contrario, nell’ambito della valutazione di un disturbo, l’effetto delle misure compensative può, in linea di principio, essere preso in considerazione solo se comporta il mantenimento di un livello soddisfacente di popolazione della specie interessata, nonostante il disturbo. La questione se tale conclusione si basi su misure compensative o su misure ai sensi dell’articolo 3 della direttiva «uccelli» è quindi irrilevante. c) Potenziale di ripristino 54. Tale conclusione deve tuttavia essere sfumata, come nel caso dei divieti analoghi di tutela delle specie previsti dalla direttiva «habitat», nel senso che un disturbo può eccezionalmente essere autorizzato anche in caso di insufficienza di una popolazione, se non impedisce il ripristino di una popolazione soddisfacente. 55. Per quanto riguarda la tutela delle specie ai sensi della direttiva «habitat», il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie animali interessate nella loro area di ripartizione naturale è una condizione di autorizzazione delle deroghe ai divieti previsti all’articolo 12 della direttiva «habitat», previste all’articolo 16, paragrafo 1, di quest’ultima( 23 ). Tale condizione deve essere intesa allo stesso modo dell’esigenza qui esaminata di garantire una popolazione soddisfacente delle specie di uccelli disturbate. 56. Se ne potrebbe dedurre che le deroghe ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» sono consentite solo in uno stato di conservazione soddisfacente. Tuttavia, anche in caso di uno stato di conservazione insoddisfacente, la Corte ammette deroghe in via eccezionale, qualora esse non impediscano il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente( 24 ). 57. Tale constatazione riguardava una situazione in cui la popolazione della specie interessata, pur essendo troppo ridotta per essere considerata in uno stato di conservazione soddisfacente, aveva però registrato un forte aumento nel corso degli anni precedenti( 25 ). Di conseguenza, sembrava plausibile la previsione secondo cui lo stato di conservazione insoddisfacente della specie avrebbe continuato a migliorare nonostante l’uccisione di singoli esemplari, di modo che si sarebbe ripristinato uno stato di conservazione soddisfacente. Nel caso di una previsione così favorevole, non è necessario, per l’obiettivo della direttiva «habitat», che uno Stato membro, pur in presenza di interessi superiori, attenda il realizzarsi uno stato di conservazione soddisfacente prima di autorizzare un deterioramento. Per tale motivo, la Corte ha riconosciuto che una deroga può essere neutrale per la specie in questione, anche se comporta la perdita di singoli esemplari. 58. Orbene, se la possibilità di ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente in caso di deroga al divieto di uccisione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat» è sufficiente, a maggior ragione un disturbo che non ostacoli il ripristino di un livello soddisfacente potrà soddisfare gli obiettivi della direttiva «uccelli» per quanto riguarda il divieto di disturbo degli uccelli previsto all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli». 59. Infatti, i disturbi hanno effetti negativi nettamente inferiori rispetto alle uccisioni. Allo stesso tempo, per loro natura, i disturbi sono molto più frequenti delle uccisioni. Inoltre, i divieti della direttiva «uccelli» si applicano a tutti gli uccelli e hanno pertanto un ambito di applicazione molto più ampio rispetto ai divieti della direttiva «habitat» che si applicano ad alcune specie rare. Il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» è quindi idoneo a limitare le attività umane ben al di sopra del divieto di uccisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat». 60. In sede di esame del divieto di disturbo, misure compensative dirette a migliorare l’habitat delle specie interessate in altri luoghi possono quindi confermare la previsione che il disturbo non ostacolerà il mantenimento o il ripristino di un livello soddisfacente della popolazione. Tuttavia, trattandosi di una previsione, tanto le misure compensative già attuate quanto quelle che devono essere attuate possono essere prese in considerazione in tale contesto. A tal proposito, è vero che, per loro natura, le misure di compensazione non possono essere realizzate sul luogo in cui si verifica il disturbo, dato che è proprio il disturbo che pregiudica la qualità dell’habitat. Ciononostante, esse devono essere attuate all’interno di un contesto geografico di prossimità al disturbo poiché, in caso contrario, ci si potrebbe aspettare che la situazione della specie interessata, almeno localmente, potrebbe non essere mantenuta o ripristinata. 3. Risposta alla prima questione 61. Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che un disturbo degli uccelli che comporta una riduzione della popolazione delle specie di uccelli disturbate è compatibile con l’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» solo se, nonostante il disturbo, tale popolazione rimane a un livello soddisfacente o se il disturbo non ostacola il ripristino di un livello soddisfacente. Nel valutare tale questione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono tener conto dell’incidenza delle misure volte a migliorare altrove gli habitat della specie. B. Seconda questione – Valutazione dell’efficacia delle misure compensative 62. In caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede se occorra escludere qualsiasi dubbio scientifico sull’efficacia delle misure, nel senso che è sufficiente a tal fine una fondata valutazione tecnica di un esperto nominato in sede giudiziale, o se debba piuttosto essere presentata una documentazione scientifica oggettiva su esperienze pratiche positive ottenute con tali misure. 63. Una documentazione scientifica oggettiva richiederebbe, ad un esame più attento, due studi complessi. Da un lato, dovrebbero essere identificati gli effetti nefasti del disturbo sulla popolazione delle specie interessate. Dall’altro, dovrebbero essere determinati gli effetti benefici delle misure compensative su tale popolazione. Entrambe le ricerche richiederebbero, proprio negli habitat forestali, un confronto a lungo termine della situazione prima e dopo la misura di cui trattasi. In particolare, l’effetto della conservazione del legno vecchio e del legno morto dipende naturalmente dal passare del tempo. Anche l’effetto di disturbo del progetto cambierà nel corso del tempo. Inoltre, lo sviluppo dei suddetti oggetti dell’esame deve essere isolato da altri fattori, quali le condizioni atmosferiche, l’offerta alimentare o le malattie. 64. Anche supponendo che tali studi esistano per situazioni analoghe, come sottolineano il governo del Land della [OSCURATO:PERSONA], la città di [OSCURATO:PERSONA] e l’ASFINAG, sarebbe comunque dubbio che i loro risultati siano effettivamente trasferibili. 65. Non sorprende quindi che il perito non abbia potuto trovare uno studio concludente sull’efficacia delle misure compensative controverse. Esistono solo studi di valore indicativo( 26 ). 66. Occorre pertanto chiarire qui di seguito come debba essere valutata l’efficacia delle misure compensative. A tal riguardo, occorre anzitutto esaminare la premessa del giudice del rinvio secondo cui qualsiasi dubbio scientifico circa l’efficacia delle misure compensative deve essere escluso (v., sul punto, sub 1), per poi esaminare i criteri generali del diritto dell’Unione per la valutazione di questioni scientifiche complesse (v., sul punto, sub 2). 1. E sclusione dei dubbi scientifici 67. Il giudice del rinvio deduce dalla giurisprudenza della Corte che deve essere escluso qualsiasi ragionevole dubbio scientifico ovvero qualsiasi dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico circa l’efficacia delle misure compensative. 68. In realtà, né l’articolo 5, lettera d), né altre disposizioni della direttiva «uccelli» o la giurisprudenza indicano espressamente l’applicabilità di tale criterio al divieto di disturbo. Tuttavia, la Corte interpreta diverse altre disposizioni basandosi su un’interpretazione particolarmente restrittiva del principio di precauzione sancito all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE nel senso di tale criterio( 27 ). Occorre quindi esaminare più in dettaglio se tale criterio restrittivo sia applicabile anche all’esame di misure compensative nel contesto del divieto di disturbo. 69. Dimostrerò tuttavia che né la giurisprudenza relativa alla disposizione derogatoria di cui all’articolo 16 della direttiva «habitat» [v., sul punto, sub a)], né quella relativa all’autorizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, di tale direttiva [v., sul punto, sub b)] né, infine, la giurisprudenza relativa all’articolo 14 di tale direttiva [v., sul punto, sub c)] possono essere trasposte all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli». a) La giurisprudenza relativa all ’ articolo 16 della direttiva «habitat» 70. Anzitutto, si potrebbe pensare alla trasposizione della giurisprudenza relativa all’articolo 16 della direttiva «habitat». Tale disposizione subordina la deroga ai divieti sanciti dall’articolo 12 di tale direttiva al mantenimento o al ripristino della specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente( 28 ). Se l’esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un’incertezza quanto al fatto che una siffatta deroga pregiudichi o meno il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro deve astenersi dall’adottarla o dall’attuarla( 29 ). 71. Ma ciò vale anche per l’applicazione del divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli»? Tale divieto osta a un progetto qualora, dopo aver esaminato i migliori dati scientifici disponibili, permanga, nonostante le misure compensative, un’incertezza circa la possibilità di mantenere o ripristinare uno stato soddisfacente delle specie di uccelli di cui trattasi. 72. La condizione relativa al mantenimento o al ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente in sede di applicazione dell’articolo 16 della direttiva «habitat» ha una funzione analoga a quella dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli», secondo la quale la popolazione degli uccelli interessati deve, nonostante il disturbo, restare a un livello soddisfacente, o si deve supporre che disturbo non ostacoli il ripristino futuro di un livello soddisfacente. Fintantoché tale condizione è soddisfatta, eventualmente a seguito di misure compensative, il divieto di disturbo non trova applicazione secondo la tesi che qui sostengo. 73. Tuttavia, l’articolo 16 della direttiva «habitat» costituisce una deroga ai divieti di cui all’articolo 12 e deve pertanto essere interpretato restrittivamente( 30 ). La Corte lo richiede in generale per quanto riguarda le deroghe, in quanto, in caso contrario, essa teme l’erosione delle norme alle quali sono ammesse deroghe( 31 ). È a tale idea che risponde il criterio di controllo restrittivo, il quale impone di escludere qualsiasi incertezza prima di applicare l’eccezione. 74. Per contro, un pregiudizio alla popolazione delle specie di uccelli interessate o al potenziale del loro ripristino è una condizione di applicazione del divieto di disturbo previsto all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli». La giurisprudenza relativa all’articolo 16 non è quindi direttamente trasponibile. b) Giurisprudenza relativa all ’ articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «habitat» 75. Tuttavia, la Corte non interpreta restrittivamente solo le deroghe, richiamandosi a una lettura severa del principio di precauzione. Piuttosto, l’origine di tale lettura risiede nell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «habitat», alla quale fa riferimento anche il giudice del rinvio, secondo la quale le autorità nazionali competenti autorizzano un piano o un progetto solo dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità della zona protetta Natura 2000 interessata. 76. A proposito di tale disposizione, la Corte ha dichiarato che qualsiasi piano o progetto che potrebbe incidere su un sito protetto può essere autorizzato solo quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di effetti pregiudizievoli per tale sito( 32 ). 77. Tuttavia, contrariamente all’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva «habitat», il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» non è formulato in modo da escludere conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva ai fini dell’autorizzazione di disturbi. Al contrario, per applicare il divieto di disturbo è necessaria una constatazione positiva di tali effetti( 33 ). Anche la giurisprudenza relativa all’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, non può quindi essere direttamente trasposta. c) La giurisprudenza relativa all ’ articolo 14 della direttiva «habitat» 78. La giurisprudenza relativa all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» è ancora più vicina all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli». In base a tale articolo 14, paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. 79. La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che lo Stato membro interessato deve astenersi dall’autorizzare il prelievo o lo sfruttamento di una specie qualora la verifica dei migliori dati disponibili lasci sussistere un’incertezza quanto alla compatibilità di tale sfruttamento con il mantenimento di quest’ultima in uno stato di conservazione soddisfacente( 34 ). 80. L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» e l’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» sono formulati in termini simili, in quanto entrambe le disposizioni richiedono di determinare positivamente se un prelievo o uno sfruttamento, da un lato, o un disturbo, dall’altro, siano compatibili con uno stato di conservazione soddisfacente o con una popolazione soddisfacente della specie interessata. 81. Tuttavia, le specie protette in ciascun caso differiscono nettamente. L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» tutela le specie di interesse comunitario particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 1, lettera g), di tale direttiva. Per contro, il divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» si applica a tutti gli uccelli, a prescindere dal loro pericolo e dalla loro necessità di protezione. 82. Inoltre, il divieto di disturbo degli uccelli meramente accettato è, per sua natura, nettamente più esteso delle restrizioni al prelievo o allo sfruttamento di specie particolarmente vulnerabili( 35 ). Il disturbo degli uccelli è molto spesso accettato, mentre il prelievo o lo sfruttamento di specie vulnerabili e quindi rare si verifica molto meno spesso e deriva da una scelta deliberata. 83. Tali differenze giustificano l’attribuzione di un ampio ambito di applicazione all’articolo 14 della direttiva «habitat», ma non all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli». d) Conclusione intermedia 84. Ne deduco che, affinché trovi applicazione il divieto di disturbo previsto all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli», non è sufficiente che l’esame dei migliori dati scientifici disponibili lasci sussistere un’incertezza o un ragionevole dubbio quanto alla possibilità di mantenere o ripristinare una popolazione soddisfacente delle specie di uccelli di cui trattasi. Al contrario, occorre constatare positivamente che il disturbo pregiudichi il livello soddisfacente della popolazione delle specie di uccelli di cui trattasi o ne ostacoli il ripristino prima che il divieto divenga applicabile. 2. Criteri di diritto dell ’ Unione per effettuare valutazioni scientifiche complesse 85. Le complesse valutazioni scientifiche necessarie per l’applicazione del divieto di disturbo di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» dovrebbero essere effettuate sulla base dei criteri abituali. 86. A tal riguardo, in assenza di una normativa dell’Unione relativa all’esame del divieto di disturbo, occorre anzitutto menzionare il principio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come sostiene la città di [OSCURATO:PERSONA]. Poiché tale principio vale anche per le questioni relative alla prova( 36 ), esso è applicabile alla valutazione dell’efficacia delle misure compensative. Le modalità con le quali tali misure devono essere esaminate ricade, in linea di principio, nella sfera di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 87. Nondimeno, tali modalità devono soddisfare la duplice condizione di non essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto nazionale (principio di equivalenza) e di non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività)( 37 ). 88. Il principio di effettività implica anzitutto, per quanto riguarda il divieto di disturbo, che la prova di effetti significativi in considerazione degli obiettivi della direttiva «uccelli» non deve essere resa eccessivamente difficile. 89. Per quanto riguarda il principio di equivalenza, varie parti sottolineano che i pareri scientificamente fondati dei periti giudiziari sono regolarmente utilizzati dai giudici austriaci. 90. Inoltre, devono essere rispettati altri principi del diritto dell’Unione, quali il principio di buona amministrazione e il già menzionato principio di precauzione. 91. Nell’applicare il diritto dell’Unione gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare il principio di buona amministrazione non già sul fondamento dell’articolo 41 della Carta( 38 ), bensì in quanto principio generale del diritto dell’Unione( 39 ). Esso esige, tra l’altro, che un’autorità amministrativa proceda ad un esame diligente e imparziale di tutti gli aspetti pertinenti, al fine di disporre, al momento dell’adozione della sua decisione, di elementi il più possibile completi e affidabili( 40 ). 92. Inoltre, le misure basate sul principio di precauzione, in particolare l’applicazione delle disposizioni del diritto ambientale dell’Unione, richiedono generalmente una valutazione complessiva dei rischi in discussione, basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale( 41 ). Giustamente la Corte lo esige regolarmente anche nell’ambito della protezione della natura( 42 ), e in particolare per stabilire le condizioni di una deroga al regime di protezione previsto dalla direttiva «uccelli»( 43 ), senza tuttavia invocare espressamente tali principi. 93. Infine, tali accertamenti devono essere anche debitamente motivati. Ciò deriva non solo dal diritto ad una buona amministrazione( 44 ) ma è altresì sancito dall’articolo 6, paragrafo 9, della convenzione di Aarhus( 45 ) per le decisioni in materia ambientale che, ai sensi dell’articolo 6 di tale convenzione, richiedono la partecipazione del pubblico. Come avviene nell’ambito della valutazione generale dell’impatto ambientale, tuttavia, un sindacato giurisdizionale efficace di tale decisione e una tutela giuridica effettiva comportano che il giudice adito e i ricorrenti abbiano accesso alla motivazione della decisione impugnata con la decisione o almeno su loro richiesta( 46 ). 94. Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che le valutazioni complesse necessarie all’applicazione del divieto di disturbo previsto all’articolo 5, lettera d), della direttiva «uccelli» possono essere fondate, nel corso del procedimento giurisdizionale, su pareri motivati di periti, i quali devono a loro volta essere basati sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale. V. Conclusione 95. Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale come segue: 1.      Un disturbo degli uccelli che comporta una riduzione della popolazione delle specie di uccelli disturbate è compatibile con l’articolo 5, lettera d), della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici solo se, nonostante il disturbo, tale popolazione rimane a un livello soddisfacente o se il disturbo non ostacola il ripristino di un livello soddisfacente. Nel valutare tale questione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono tener conto dell’incidenza delle misure volte a migliorare altrove gli habitat della specie. 2.      Le valutazioni complesse necessarie all’applicazione del divieto di disturbo previsto all’articolo 5, lettera d), della direttiva 2009/147 possono essere fondate, nel corso del procedimento giurisdizionale, su pareri motivati di periti, i quali devono a loro volta essere basati sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7). 3 Sentenza del 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:609, punto 49). 4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), nella versione modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193). 5 Sentenza del 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:609, punto 49). 6 V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:67, paragrafi 39, 40 e 47). 7 V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:67, paragrafi da 92 a 101). 8 Anzitutto articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU 2022, L 335, pag. 36), come modificato dal regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023 (GU 2024, L 223), poi articoli 15 quater, paragrafo 1, 15 sexies, paragrafi 2 e 4 nonché 16 bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82), come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L 2023/2413). 9 Sentenza del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑323/17, EU:C:2018:244). 10 Sentenza del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑323/17, EU:C:2018:244, punto 40). 11 Sentenza del 12 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑323/17, EU:C:2018:244, punti da 37 a 39). 12 Così intendo la sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punti 255 e 259). 13 Sentenza del 15 maggio 2014, Briels e a. (C‑521/12, EU:C:2014:330, punto 28), e del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑164/17, EU:C:2018:593, punto 51) 14 V., per quanto riguarda la tutela territoriale, sentenza del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment UA e a. (C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882, punto 125). La precedente sentenza del 26 aprile 2017, Commissione/Germania (Moorburg) (C‑142/16, EU:C:2017:301, punto 38), è peraltro poco chiara a tal proposito. 15 Sentenza del 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:609, punto 51). 16 V. articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat» nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑629/23, EU:C:2024:1029, in particolare i paragrafi da 43 a 46). 17 Analogamente, sulla tutela territoriale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», sentenza del 21 luglio 2016, Orleans e a. (C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punto 57). 18 Sentenze del 15 maggio 2014, Briels e a. (C‑521/12, EU:C:2014:330, punto 32), del 21 luglio 2016, Orleans e a. (C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punto 55), del 26 aprile 2017, Commissione/Germania (Moorburg) (C‑142/16, EU:C:2017:301, punti 37 e 38), del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑164/17, EU:C:2018:593, punti da 51 a 53) nonché del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment e a. (C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882, punto 126). 19 Sentenze del 15 maggio 2014, Briels e a. (C‑521/12, EU:C:2014:330, punti da 33 a 38), e del 21 luglio 2016, Orleans e a. (C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punti da 60 a 63). 20 V. sentenza del 13 giugno 2002, Commissione/Irlanda (Pernice bianca) (C‑117/00, EU:C:2002:366, punti da 15 a 21). 21 Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L 2024/1991). 22 In tal senso, sentenza del 23 marzo 2006, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑209/04, EU:C:2006:195, punto 43). 23 Sentenza del 10 maggio 2007, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Recepimento della direttiva habitat nei Laender) (C‑508/04, EU:C:2007:274, punto 115). 24 Sentenze del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia (Caccia al lupo) (C‑342/05, EU:C:2007:341, punto 29), e del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 68). 25 V. sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia (Caccia al lupo) (C‑342/05, EU:C:2007:341, punto 26), e le mie conclusioni nella causa Commissione/Finlandia (Caccia al lupo) (C‑342/05, EU:C:2006:752, paragrafo 44). 26 V. ad es. Michalek, K.G., Auer, J.A., Großberger, H., Schmalzer, A., & Winkler, H. (2001), [OSCURATO:PERSONA] von Lebensraum, Witterung und Waldbewirtschaftung auf die Brutdichte von [OSCURATO:PERSONA] ( Picoides major und P. medius ) im Wienerwald, Abhandlungen und Berichte aus dem [OSCURATO:PERSONA] , 5 , 31-58, oppure Mollet, P., Zbinden, N., & Schmid, H. (2009), [OSCURATO:PERSONA] bei Spechten und anderen Vogelarten dank Zunahme von Totholz?| An increase in the population of woodpeckers and other bird species thanks to an increase in the quantities of deadwood?, [OSCURATO:PERSONA] für Forstwesen , 160 (11), 334-340. 27 V. sentenze esaminate successivamente in materia di direttiva «habitat» fino alla sentenza in materia di rifiuti del 24 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑212/18, EU:C:2019:898, punto 58), e sulla direttiva 2010/75/EU del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU 2010, L 334, pag. 17), sentenza del 9 marzo 2023, Sdruzhenie «[OSCURATO:PERSONA] – dostap do pravosadie» e a. (C‑375/21, EU:C:2023:173, punto 53). V. sul punto anche Sobotta, C. (2020), „Recent applications of the precautionary principle in the jurisprudence of the CJEU – a new yardstick in EU environmental decision making?“, ERA [OSCURATO:PERSONA]. 21, pag. 723. 28 V. supra, paragrafi da 55 a 57. 29 Sentenza del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑674/17, EU:C:2019:851, punti 66, 68 e 69). 30 Sentenze del 20 ottobre 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Recepimento della direttiva habitat) (C‑6/04, EU:C:2005:626, punto 111), e del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 30). V. le mie conclusioni nella causa ASCEL (C‑436/22, EU:C:2024:83, paragrafo 66). 31 Sentenze del 12 luglio 1962, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Modena/[OSCURATO:PERSONA] (16/61, EU:C:1962:29, pag. 610 della versione tedesca [pag. 575 della versione francese]), del 14 dicembre 1962, Commissione/Lussemburgo e Belgio (2/62 e 3/62, EU:C:1962:45, pag. 884 della versione tedesca [pag. 830 della versione francese]), e del 30 aprile 2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (C‑178/22, EU:C:2024:371, punto 48). 32 Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, punti 58 e 59), del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 117), e del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑721/21, EU:C:2023:477, punto 38). 33 V. mie conclusioni nella causa ASCEL (C‑436/22, EU:C:2024:83, paragrafo 67) e nella causa PAN Europe/Commissione (C‑316/24 P, EU:C:2025:422, paragrafi 117 e 128). 34 Sentenze del 29 luglio 2024, ASCEL (C‑436/22, EU:C:2024:656, punto 72), e del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑629/23, EU:C:2025:429, punto 42). 35 Sentenza del 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:609, punto 49). 36 Sentenze del 21 giugno 2017, W e a. (C‑621/15, EU:C:2017:484, punto 25), del 6. ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a. (C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punti 222 e 223). 37 Sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, punto 5), del 15 aprile 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, punti 44 e 46), e sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 33). 38 Sentenze del 17 luglio 2014, YS e a. (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 67), e del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 83). 39 Sentenze dell’8 maggio 2014, N. (C‑604/12, EU:C:2014:302, punti 49 e 50); del 14 maggio 2020, Agrobet CZ (C‑446/18, EU:C:2020:369, punto 43), e del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság e a. (C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 35). 40 Sentenze del 14 maggio 2020, Agrobet CZ (C‑446/18, EU:C:2020:369, punto 44), e del 21 ottobre 2021, CHEP [OSCURATO:PERSONA] (C‑396/20, EU:C:2021:867, punto 48). 41 In tal senso, sentenze del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia (C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 92); del 1° ottobre 2019, Blaise e a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 46, nonché punti 93 e 94), e del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (C‑558/21 P, EU:C:2023:839, punto 66). 42 V., tra le altre, sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, punti 4 e 5), e del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑629/23, EU:C:2025:429, punto 42). 43 Sentenze del 23 aprile 2020, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile all’edredone maschio) (C‑217/19, EU:C:2020:291, punto 70), e del 17 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pour la protection des oiseaux (C‑900/19, EU:C:2021:211, punto 30). 44 Sentenze dell’8 maggio 2019, PI (C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 57), del 24 novembre 2020, Minister van [OSCURATO:PERSONA] (C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 34), e del 24 febbraio 2022, SC [OSCURATO:PERSONA] (C‑582/20, EU:C:2022:114, punto 54). 45 Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998 (GU 2005, L 124, pag. 4), adottata con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1). 46 V., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 1987, Heylens e a. (222/86, EU:C:1987:442, punto 15), e del 30 aprile 2009, Mellor (C‑75/08, EU:C:2009:279, punto 59). V., altresì, mie conclusioni nella causa Holohan e a. (C‑461/17, EU:C:2018:649, paragrafo 65).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris