CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 20512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio; Lette le memorie del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa, in data 6 ottobre 2025, dal GIP del Tribunale di Palmi, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, c. 1, del dPR n. 309 del 1990, per aver concorso, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla coltivazione di 68 piante di cannabis di altezza variabile tra i 170 e i 200 cm.Il Tribunale, premesso che il Gip aveva ritenuto integrati i gravi indizi di colpevolezza e le sole esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lettera c), cod. proc. pen., connesse all'inserimento del prevenuto nei circuiti criminali, pur considerato che il ricorrente aveva sollecitato l'annullamento della misura per carenza dei gravi indizi e il difetto delle esigenze cautelari, aveva prioritariamente ritenuta decisiva la circostanza, rilevabile d'ufficio, trattandosi di una nullità a regime intermedio di cui all'articolo 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che l'applicazione della misura non fosse stata preceduta dall'interrogatorio preventivo dell'indagato prescritto dall'art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen., violazione sanzionata a pena di nullità dall'articolo 292 comma 3 -bis cod. proc. pen. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ricorre per l'annullamento dell'ordinanza. Con unico motivo deduce il malgoverno dell'art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame la misura cautelare era stata disposta anche ai sensi dell'art. 274, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in considerazione dell'acclarato pericolo di fuga, quale evidenziato dal Pubblico Ministero nella richiesta di applicazione della misura, integralmente richiamata dal Gip e, comunque, autonomamente ritenuto da quest'ultimo Giudice avendo questi evidenziato che, in occasione del sopralluogo che aveva portato all'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], gli altri indagati, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], si erano rapidamente dileguati. 3. Il Procuratore generale, ai sensi dell'articolo sui 611, comma 1, cod. proc. pen., ritenuto il ricorso fondato, tenuto conto delle esigenze cautelari poste a sostegno della misura, non limitate al solo pericolo di reiterazione del reato, e dunque tali da ostare al preventivo espletamento dell'interrogatorio di garanzia, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica tempestivamente depositata, premesso che davanti al tribunale del riesame certamente deducibile l'insussistenza del pericolo di fuga, esigenza cautelare ostativa al contraddittorio anticipato, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo attenta valutazione ha ritenuto sostanzialmente sussistenti solo le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lett. c), cod. proc. pen., così escludendo implicitamente la sussistenza del pericolo di fuga. [OSCURATO:PERSONA] 21.11 ricorso è fondato. 2. La legge 9 agosto 2024 n. 114, entrata in vigore il successivo 25 agosto, ha modificato l'art. 291 cod. proc. pen., che disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari, introducendo la disposizione di cui all'art. 291, comma 1- quater, secondo la quale «Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati . all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza». L'obiettivo perseguito dall'interpolazione normativa è quello di assicurare un confronto preventivo e di permettere alla difesa di veicolare in modo effettivo al giudice, anteriormente all'applicazione della misura cautelare, argomenti a sostegno dell'innocenza o, comunque, dell'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura, senza doversi affidare all'onere del pubblico ministero (ex artt. 358 e 291 cod. proc. pen.) o all'iniziativa del deposito preventivo contemplato dall'art. 391 -octies cod. proc. pen. Inoltre, come sottolineato in dottrina, «non può negarsi che un reale contraddittorio anticipato è una via ragionevole per rafforzare l'imparzialità e la terzietà del giudice per le indagini preliminari» e per «innalzare lo standard di garanzia negli interventi restrittivi cautelari». L'obbligo di procedere ad interrogatorio preventivo — presidiato dalla previsione di nullità dell'ordinanza cautelare che non sia stata preceduta dal compimento di esso, contenuta nel nuovo art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. — è circoscritto ai casi in cui non ricorra una esigenza cautelare di carattere ostativo, essendo state considerate tali innanzitutto quelle di cui all'a' rt. 274, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen. Pertanto, allorché sussistano il "pericolo di inquinamento della prova" (art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) oppure il "pericolo di fuga" (art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc.' pen.), il procedimento applicativo della misura cautelare è quello originariamente previsto, che non ammette alcuna forma di coinvolgimento della persona sottoposta alle indagini, posticipato, invece, alla fase successiva all'esecuzione e attuato mediante l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. Inoltre, il legislatore ha attribuito carattere ostativo alla "sussistenza" dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soltanto, però, se essa emerge "in relazione" a uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) o all'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., ovvero a gravi delitti commessi con l'uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Si tratta, 3nel primo caso, di ipotesi alle quali si correla la presunzione di complessità delle indagini preliminari, che implica l'estensione del relativo termine di durata, oltre che, in gran parte dei casi, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; nel secondo caso, di ipotesi di reato la cui prospettazione impone un intervento sollecito a tutela di esigenze ritenute primarie, conformemente all'impostazione complessiva della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. "Codice rosso") e, sulla base delle integrazioni apportate dalla legge 27 luglio 2001, n. 134, un vincolo temporale all'assunzione di sommarie informazioni da persone determinate. L'interrogatorio preventivo presuppone l'adempimento di un dovere informativo che, ai sensi dell'art. 291, comma 1-sexies, cod. proc. pen., viene configurato attraverso la previsione di un obbligo di comunicazione al pubblico ministero e di notificazione all'indagato e al suo difensore di un atto, l'avviso di presentazione per rendere l'interrogatorio. 3. Tale nullità è soggetta, quale nullità generale, ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. Quanto alle regole di deducibilità e di preclusione di cui all'art. 182 cod. proc. pen., le stesse devono essere valutate alla luce della peculiarità dello schema procedimentale: il secondo comma presuppone, infatti, che all'atto assista la parte, ciò che non è ravvisabile con riguardo all'adozione di un atto a sorpresa, quale l'ordinanza applicativa di misura cautelare non preceduta da interrogatorio. Per giunta, l'assistenza della parte va correlata alla possibilità di immediato esercizio delle facoltà difensive e, dunque, all'effettiva presenza della parte tecnicamente assistita da un difensore (sul punto Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263024 -01). Non diverse indicazioni si traggono dalle pronunce aventi ad oggetto peculiari ipotesi di nullità a regime intermedio, correlate alla mancata notifica dell'avviso di udienza al secondo difensore o a vizi della notifica (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188 - 01; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229504 - 01): in tali casi, infatti, si presuppone comunque che il vizio si consolidi alla presenza di una parte assistita, al momento della verifica della sua regolare costituzione; situazione non riproducibile nel caso dell'ordinanza applicativa di misura cautelare e della sua esecuzione. In tale prospettiva non è necessario individuare uno specifico atto, cui correlare un effetto preclusivo, ma è sufficiente aver riguardo alle fasi procedimentali volte alla verifica della legittimità del titolo genetico, superate le quali la questione della nullità dovrebbe ritenersi preclusa, con definitivo consolidamento della validità di quel titolo. Questa Corte (Sez. 6, n. 17916/2025 cit.) ha già affermato che, non vertendosi, invero, in materia di inefficacia della misura, ma di invalidità del provvedimento cautelare, non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 306 e 4310 cod. proc. pen. e il mezzo tipico di deduzione della nullità è rappresentato dalla richiesta di riesame, che costituisce il rimedio preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, consentendo all'indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento e, quindi, la verifica ex post della sussistenza di-tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura, costituiti non solo dai gravi indizi e dalle esigenze cautelari ma anche dalla necessità (o meno) dell'interrogatorio preventivo. Non rileva a pena di decadenza, trattandosi di vizio genetico del titolo, la mancata deduzione della nullità nel corso dell'interrogatorio di garanzia, a prescindere dalle sue modalità e, cioè, sia nel caso in cui l'indagato abbia accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande ed esponendo quanto ritenuto utile alla sua difesa, sia nel caso in cui si sia avvalso del diritto al silenzio. L'interrogatorio preventivo non è, infatti, surrogabile e l'indagato ha interesse, a prescindere dal concreto iter processuale, all'osservanza della disposizione che è parte integrante del potere coercitivo del giudice. Tutto ciò significa non che la questione non possa essere fin da quel momento dedotta, ma solo che la mancata formulazione di un'eccezione di nullità in quella sede non possa assumere rilievo preclusivo. Siffatta opzione ermeneutica va preferita all'altra adottata da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 26920 del 12/06/2025, Rv. 288480 - 03 e Sez. 2, Sentenza n. 26915 del 2025 del 12 giugno 2025, non mass.) secondo cui l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso sia dovuto integra una nullità a regime intermedio, che non può essere rilevata di ufficio dal Tribunale del riesame nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia, nelle more svolto, superata dalla recente sentenza del Sez. Unite del 15 gennaio 2026, che, come risulta dalla informazione provvisoria, ha affermato che l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more. De resto è noto che, il Tribunale del riesame ha il potere/dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo il caso dì ordinanza che si sia limitata ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato e che manchi totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 285747 - 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01; Sez. 6, n. 25631 5del 24/05/2012, Piscopo, Rv. 254161 - 01). Con l'unico limite del divieto di reformatio in peius, il Tribunale, in sede di riesame, ha, quindi, la stessa cognizione piena del giudice che ha emesso la misura restrittiva. 4. Tanto premesso, pur incontestata, alla luce degli insegnamenti che precedono e in specie nella pronuncia delle Sezioni Unite, che ha definitivamente risolto il contrasto, la rilevabilità d'ufficio dell'omissione dell'interrogatorio preventivo di garanzia, esaminati gli atti con specifico riguardo alla ordinanza di applicazione delle misure cautelari del 7 ottobre 2025, allegata al ricorso, risulta che il Gip del Tribunale di Palmi, con motivazione stringata ma comunque esplicita, oltre a richiamare sul punto la richiesta del pubblico ministero, ha affermato la ricorrenza delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., evidenziando, in aggiunta agli elementi sostanzialmente indicativi di un rischio di reiterazione delle condotte criminose (di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen.), anche la significativa insidiosità dell'azione delittuosa e, soprattutto, la circostanza che in occasione del sopralluogo della polizia giudiziaria gli indagati - diversi da [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza lo stesso 23 settembre 2025 - si erano rapidamente dileguati. Quest'ultimo elemento, valutato e valorizzato dal Gip, indubbiamente coerente con la motivata sussistenza dell'esigenza di cui alla lett. b), non è stato minimamente considerato dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, che, da una parte, afferma erroneamente che il Gip avrebbe ritenuto le sole esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dall'altra non contiene il benché minimo passaggio valutativo teso a confutare la sussistenza del pericolo di fuga, chiaramente affermata dal giudice della cautela. Alla luce della memoria difensiva che allude a una possibile esclusione implicita della ricorrenza del pericolo di fuga, va rilevato che, quand'anche logicamente configurabile, atteso che si è trattato non già di un elemento marginale ma di una questione centrare nell'economia del provvedimento, che mal si sposa con una valutazione soltanto implicita, del vero, l'affermazione circa la ricorrenza della sola esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., non è contenuta nella parte relativa alla valutazione operata dal Tribunale, bensì nella premessa in sintesi riportante il contenuto della ordinanza del Gip, cui è esplicitamente riferita la affermazione della sola esistenza del pericolo di reiterazione, passaggio per quanto detto sopra certamente inveridico. 5. Alla luce di tali considerazioni, si deve disporre, pertanto, l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio, affinché si pronunci sulla richiesta di riesame avanzata dal ricorrente 6avverso l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Palmi in data 6 ottobre 2025. P.Q.MIl C estensore Il PresidenteIA [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria GIU. 2028 [OSCURATO:PERSONA] IMsa,[OSCURATO:PERSONA] 7