CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 02003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOchate-a-'9'99515-~aft-11-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Campobasso con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Campobasso il 14 ottobre 2019 ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di una pluralità di oggetti, tutti provento di un unico furto in appartamento e, applicata l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen., ha rideterminato la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione poiché non è stata dimostrata la consapevolezza dell'imputato in ordine alla illecita provenienza dei beni rinvenuti nella sua disponibilità, che egli aveva comprato per la somma complessiva di 30 C da parte di una persona chiaramente indicata e identificata. Per tali ragioni giudice avrebbero dovuto qualificare la condotta ai sensi dell'articolo 712 codice penale. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile e non si confronta con la motivazione della corte che ha osservato che le modalità e circostanze del fatto le caratteristiche degli oggetti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, unitamente alle dichiarazioni dallo stesso rese di avere acquistato i detti beni per la somma di 30 C, dimostrano la sua consapevolezza della illecita provenienza dei beni in questione. Al riguardo giova ricordare in questa sede che il delitto di ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale e cioè dalla accettazione del rischio che il bene acquistato sia di provenienza illecita. È stato infatti precisato che in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017 Ud. (dep. 22/05/2017 ) Rv. 270179 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] nte• MARIA e n I fA BORSELLINO