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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 luglio 2025

Cassazione n. 28155/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2228/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 15358/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola in composizione monocratica - in funzione di giudice dell’esecuzione - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa, concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale del 11/05/2011, passata in giudicato il 12/06/2011.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 172 quinto comma cod. pen.

Tale norma è stata applicata in maniera erronea, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha fatto coincidere il dies a quo - a partire dal quale computare il termine di estinzione della pena – con la data di emissione del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale; tale termine prende a decorrere, invece, sin dal momento della conclusione del periodo originariamente stabilito ai fini dell’adempimento.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nel caso di subordinazione dell'esecuzione della pena alla scadenza di un termine, oppure al verificarsi di una condizione, il termine di prescrizione della pena stessa decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca della sospensione.

Nel caso di specie, dal momento che la sentenza di condanna è stata condizionalmente sospesa e il beneficio è stato subordinato al versamento all’INPS del pagamento originariamente omesso, il termine di prescrizione della pena decorre dal momento della revoca del beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Integrando quanto sintetizzato in parte narrativa, può precisarsi come il giudice CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28155/2025 Roma, lì, 31/07/2025 dell’esecuzione abbia rilevato il mancato adempimento – da parte del condannato - agli obblighi che erano stati a lui imposti e che condizionavano la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

A ciò ha fatto seguito la revoca del beneficio stesso; il giudice dell’esecuzione, sul punto, ha rilevato come il ricorrente abbia mancato di fornire la prova dell’assoluta impossibilità di assolvere agli obblighi condizionanti, circostanza che sarebbe stata atta, invece, a inibire la revoca del beneficio e il cui onere dimostrativo grava sul condannato beneficiato.

Nell’avversata decisione, infine, vengono richiamate varie pronunce di legittimità in tema di prescrizione della pena e – in base a tale interpretazione della norma - il dies a quo del relativo termine viene fatto coincidere con la data di emissione del provvedimento di revoca.

3. Il ricorrente, mediante l’unica questione devoluta, censura l’avversato provvedimento, nella parte in cui disattende la richiesta di riconoscimento della intervenuta estinzione della pena, asseritamente verificatasi in ragione del decorso di dieci anni, computabili a partire dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale revocata, termine di decorrenza individuato dalla difesa nel 12 dicembre 2011.

La tematica prospettata si incentra, dunque, sull’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione della pena ex art. 172 cod. pen.: il ricorrente ne propone la fissazione allo scadere del termine finale per l’espletamento dell’attività, al compimento della quale il beneficio era stato subordinato, laddove il Giudice dell’esecuzione fa coincidere detto termine con l’adozione del provvedimento di accertamento della non ottemperanza – ad opera del condannato - all’obbligo subordinante il beneficio.

3.1. Il primo ancoraggio normativo è rappresentato dal dettato dell’art. 172, comma 5, cod. pen., laddove è stabilito che – nel caso in cui alla fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena siano apposti un termine o una condizione - il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dalla data in cui viene a scadenza il detto termine, ovvero si verifica la condizione fissata (nel caso di specie, versamento in favore dell’INPS di un determinato importo monetario, da eseguirsi entro il termine di sei mesi dalla irrevocabilità della sentenza di condanna).

Il mancato assolvimento dell’obbligo subordinante, pertanto, determina la revoca del beneficio e la possibilità di sottoporre il condannato all’espiazione della pena.

Si può anche ricordare quanto statuito da Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01, a mente della quale ‹‹In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza››.

3.2. Sulla questione devoluta, questa Corte si è già pronunciata, ritenendo che il termine di decorrenza dell’estinzione della pena coincida con il provvedimento del giudice, che accerta l’avveramento della condizione (cfr. Sez. 1, n. 27449 del 28/6/2005, Malavasi, Rv. 231757 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 46929 del 17/11/2004, Calderino, Rv. 230168 – 01, secondo la quale: ‹‹Il termine di prescrizione della pena decorre, in caso di revoca di diritto della sospensione condizionale, dal giorno in cui è stata pronunciata la decisione che dispone la revoca del beneficio, e non da quello in cui passa in giudicato la sentenza di condanna che è causa della revoca medesima››).

A tale tipologia di provvedimento, in effetti, non può essere riconosciuto un carattere meramente dichiarativo - secondo quanto sostanzialmente sostenuto dal ricorrente - bensì costitutivo; ciò in virtù del fatto che l’inosservanza dell’obbligo condizionante, imposto ai sensi dell’art. 165 cod. pen., non determina l’automatica perdita del beneficio, essendo consentita al condannato l’allegazione di fatti - a lui non imputabili - ai quali possa riconnettersi l’inadempimento, che in tal caso diviene incolpevole.

Deve allora essere sottolineata la profonda differenza strutturale esistente, tra il provvedimento di revoca ex art. 168 cod. pen. (che discende - in via automatica - dal verificarsi di uno dei presupposti indicati dalla norma) e quello di revoca relativo alle sentenze che hanno concesso il beneficio subordinato ai sensi dell’art. 165 cod. pen. (che rappresenta, al contrario, l’esito di una valutazione, correlata all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice).

Il logico corollario di tale impostazione concettuale è costituito dalla diversità di decorso del termine ex art. 172 cod. pen., il cui dies a quo coincide con il momento della acquisita definitività del provvedimento di revoca, in presenza di un beneficio subordinato ai sensi dell’art. 165 cod. pen. (Sez. 1., n. 23815 del 10/04/2025, Conti, non mass.; Sez. 1, n. 20874 del 27/02/2025, Esposito, non mass.; Sez. 1, n. 16629 del 13/02/2025, Frontini, non mass.; Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, C., Rv. 287287 – 01; Sez. 1, n. 13414 del 21/02/2013, Strusi, Rv. 255647 – 01; nella giurisprudenza di legittimità, peraltro, è dato anche riscontrare un risalente orientamento contrario, ormai del tutto minoritario, espresso da Sez. 1, n. 17346 del 11/04/2006, Petrella, Rv. 233882 – 01 e da Sez. 1, n. 5145 del 18/10/1995, Novellis, Rv. 202898).

3.3. Le regole ermeneutiche sin qui enucleate vanno rapportate, infine, al dictum di Sez.

U. n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 – 01, a mente della quale: ‹‹Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio››.

Tale pronuncia, però, ha riguardo alla differente ipotesi di esecuzione della pena derivata da revoca dell’indulto, situazione nella quale il provvedimento di revoca presenta la natura del mero accertamento, circa la verificazione dei relativi presupposti; in questo caso, il momento di decorrenza del termine estintivo della pena, divenuta eseguibile, coincide con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dalla quale discende immediatamente la revoca del provvedimento di clemenza.

Il massimo consesso di questa Corte, nella parte motiva della sopra richiamata decisione, ha però anche confermato come il termine estintivo ex art. 172 cod. pen. parta «dall'avverarsi della condizione risolutiva che costituisce il presupposto della revoca» ed ha evidenziato che «nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio».

Il passaggio in giudicato della sentenza, in cui è cristallizzata la commissione di un reato che conduce alla revoca dell'indulto concesso, quindi, rappresenta il momento in cui si avvera la condizione risolutiva che bloccava l'esecuzione della pena indultata: tale sanzione, pertanto, diviene eseguibile sin da quel momento e, consequenzialmente, dallo stesso momento prende a decorrere il termine di prescrizione.

I passaggi teorici e argomentativi che segnano la decisione delle Sezioni Unite Maiorella, sebbene espressi con riferimento alla revoca dell’indulto, possono essere traslati anche nell’ambito della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena.

All’interno di tale solco interpretativo si è collocata Sez.

F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759 – 01, che ha così statuito: ‹‹Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca››; così anche Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343 – 01).

Giova anche sottolineare che l’orientamento minoritario, sconfessato dalla Sezioni Unite Maiorella, affermava - anche con riguardo all’indulto - cosa diversa, in quanto intendeva in realtà retrodatare maggiormente il dies a quo del termine di prescrizione, facendolo addirittura coincidere con l’insorgenza del fatto “revocante”, piuttosto che con il momento del suo definitivo accertamento giudiziario (in questo senso si era espressa, ad esempio, Sez. 1, n. 10924 del 13/01/2012, Gargiulo, Rv. 252553 – 01).

La problematica inerente alla specifica revoca ex artt. 168, in relazione all’art. 165 cod. pen., in punto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo a cui era stata subordinata la sospensione, poi, presenta connotazioni difformi rispetto ai casi di intervento di ulteriore condanna - per reato susseguente o antecedente, ex artt. 168, n. 1 e n. 2 cod. pen. - che parimenti determina la revoca.

In tal caso, infatti, la decisione che determina la revoca ha la veste dell’accertamento – ad opera del Giudice dell’esecuzione - di un inadempimento, non venendo in rilievo una sentenza di condanna alla quale poter riconnettere ipso facto una funzione “revocante” (si veda, sul punto specifico, la già richiamata Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, C., Rv. 287287 – 01).

Deve allora sicuramente ritenersi ancora valido – nella sua generale portata ermeneutica - il principio di diritto stabilito dalla decisione delle Sezioni Unite Maiorella, dovendosi solo specificare la peculiarità del caso di revoca, pure di diritto, ma che postula l’intervento della necessaria mediazione accertativa del provvedimento del giudice dell’esecuzione, affinché risulti formalizzata la revoca (sarebbe a dire, perché sia consentito pervenire al medesimo esito che - negli altri casi succitati - si determina già con il passaggio in giudicato della sentenza avente effetto “revocante”).

Assodata la regola di giudizio dettata dalle Sezioni Unite Maiorella, non vi è chi non rilevi, dunque, come la revoca per inadempimento dell’obbligo contempli, necessariamente, la mediazione del provvedimento adottato in executivis, con effetti che non possono non riverberarsi sulla decorrenza del termine prescrizionale.

Del tutto condivisibile, sul punto specifico, è la motivazione a suo tempo data dalla succitata Sez. 1, n. 27449 del 28/06/2005, Malavasi, Rv. 231757 – 01, nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: ‹‹L'estinzione della pena ex art. 172 c.p. presuppone … l'intervenuta decadenza dall'esercizio dello ius puniendi, la quale consegue all'inattività dell'organo cui è istituzionalmente demandata la funzione di dare attuazione ai giudicati di condanna.

È, peraltro, evidente che non si verte in un'ipotesi di inerzia di tale organo, quando … l'esecuzione è impedita, in quanto subordinata al verificarsi di un fatto o di un evento condizionante … nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'assolvimento di un determinato obbligo, la sua inosservanza non comporta come automatica conseguenza la perdita del beneficio stesso, ben potendo l'interessato allegare un fatto a lui non imputabile che abbia impedito o reso difficoltoso l'adempimento.

In questo caso, a differenza degli altri previsti dall' art. 168 c.p., la revoca, se disposta, costituisce il risultato di un giudizio valutativo, correlato all'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice e non di un accertamento meramente ricognitivo di una situazione già verificatasi, da cui inevitabilmente consegua la decadenza dal beneficio.

Il carattere non automatico della revoca nell'ipotesi qui considerata comporta la natura costitutiva del relativo provvedimento … Quale naturale corollario di tali principi consegue che, nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo di adempiere, cui sia stata subordinata dal giudice la concessione del benefico della sospensione condizionale della pena, il momento iniziale del termine di prescrizione coincide non con la data di scadenza di quello assegnato per l'adempimento, bensì con la data in cui il provvedimento di revoca è divenuto definitivo››.

3.4. Tanto premesso in linea teorica, si rileva che il Tribunale di Nola ha correttamente applicato i sopra sviscerati principi di diritto, facendo decorrere il dies a quo del termine estintivo dal momento della emissione del provvedimento di revoca e, pertanto, ritenendolo non ancora spirato.

In tal modo, il Giudice dell’esecuzione non è incorso nel vizio lamentato dalla difesa, che invece - senza confrontarsi con il testo dell’art. 165 cod. pen. - muove dalla fallace premessa che si tratti di un provvedimento di natura dichiarativa e non costitutiva.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 26/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2228/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 15358/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola in composizione monocratica - in funzione di giudice dell’esecuzione - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa, concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale del 11/05/2011, passata in giudicato il 12/06/2011. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 172 quinto comma cod. pen. Tale norma è stata applicata in maniera erronea, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha fatto coincidere il dies a quo - a partire dal quale computare il termine di estinzione della pena – con la data di emissione del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale; tale termine prende a decorrere, invece, sin dal momento della conclusione del periodo originariamente stabilito ai fini dell’adempimento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel caso di subordinazione dell'esecuzione della pena alla scadenza di un termine, oppure al verificarsi di una condizione, il termine di prescrizione della pena stessa decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca della sospensione. Nel caso di specie, dal momento che la sentenza di condanna è stata condizionalmente sospesa e il beneficio è stato subordinato al versamento all’INPS del pagamento originariamente omesso, il termine di prescrizione della pena decorre dal momento della revoca del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Integrando quanto sintetizzato in parte narrativa, può precisarsi come il giudice CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28155/2025 Roma, lì, 31/07/2025 dell’esecuzione abbia rilevato il mancato adempimento – da parte del condannato - agli obblighi che erano stati a lui imposti e che condizionavano la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena. A ciò ha fatto seguito la revoca del beneficio stesso; il giudice dell’esecuzione, sul punto, ha rilevato come il ricorrente abbia mancato di fornire la prova dell’assoluta impossibilità di assolvere agli obblighi condizionanti, circostanza che sarebbe stata atta, invece, a inibire la revoca del beneficio e il cui onere dimostrativo grava sul condannato beneficiato. Nell’avversata decisione, infine, vengono richiamate varie pronunce di legittimità in tema di prescrizione della pena e – in base a tale interpretazione della norma - il dies a quo del relativo termine viene fatto coincidere con la data di emissione del provvedimento di revoca. 3. Il ricorrente, mediante l’unica questione devoluta, censura l’avversato provvedimento, nella parte in cui disattende la richiesta di riconoscimento della intervenuta estinzione della pena, asseritamente verificatasi in ragione del decorso di dieci anni, computabili a partire dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale revocata, termine di decorrenza individuato dalla difesa nel 12 dicembre 2011. La tematica prospettata si incentra, dunque, sull’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione della pena ex art. 172 cod. pen.: il ricorrente ne propone la fissazione allo scadere del termine finale per l’espletamento dell’attività, al compimento della quale il beneficio era stato subordinato, laddove il Giudice dell’esecuzione fa coincidere detto termine con l’adozione del provvedimento di accertamento della non ottemperanza – ad opera del condannato - all’obbligo subordinante il beneficio. 3.1. Il primo ancoraggio normativo è rappresentato dal dettato dell’art. 172, comma 5, cod. pen., laddove è stabilito che – nel caso in cui alla fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena siano apposti un termine o una condizione - il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dalla data in cui viene a scadenza il detto termine, ovvero si verifica la condizione fissata (nel caso di specie, versamento in favore dell’INPS di un determinato importo monetario, da eseguirsi entro il termine di sei mesi dalla irrevocabilità della sentenza di condanna). Il mancato assolvimento dell’obbligo subordinante, pertanto, determina la revoca del beneficio e la possibilità di sottoporre il condannato all’espiazione della pena. Si può anche ricordare quanto statuito da Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01, a mente della quale ‹‹In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza››. 3.2. Sulla questione devoluta, questa Corte si è già pronunciata, ritenendo che il termine di decorrenza dell’estinzione della pena coincida con il provvedimento del giudice, che accerta l’avveramento della condizione (cfr. Sez. 1, n. 27449 del 28/6/2005, Malavasi, Rv. 231757 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 46929 del 17/11/2004, Calderino, Rv. 230168 – 01, secondo la quale: ‹‹Il termine di prescrizione della pena decorre, in caso di revoca di diritto della sospensione condizionale, dal giorno in cui è stata pronunciata la decisione che dispone la revoca del beneficio, e non da quello in cui passa in giudicato la sentenza di condanna che è causa della revoca medesima››). A tale tipologia di provvedimento, in effetti, non può essere riconosciuto un carattere meramente dichiarativo - secondo quanto sostanzialmente sostenuto dal ricorrente - bensì costitutivo; ciò in virtù del fatto che l’inosservanza dell’obbligo condizionante, imposto ai sensi dell’art. 165 cod. pen., non determina l’automatica perdita del beneficio, essendo consentita al condannato l’allegazione di fatti - a lui non imputabili - ai quali possa riconnettersi l’inadempimento, che in tal caso diviene incolpevole. Deve allora essere sottolineata la profonda differenza strutturale esistente, tra il provvedimento di revoca ex art. 168 cod. pen. (che discende - in via automatica - dal verificarsi di uno dei presupposti indicati dalla norma) e quello di revoca relativo alle sentenze che hanno concesso il beneficio subordinato ai sensi dell’art. 165 cod. pen. (che rappresenta, al contrario, l’esito di una valutazione, correlata all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice). Il logico corollario di tale impostazione concettuale è costituito dalla diversità di decorso del termine ex art. 172 cod. pen., il cui dies a quo coincide con il momento della acquisita definitività del provvedimento di revoca, in presenza di un beneficio subordinato ai sensi dell’art. 165 cod. pen. (Sez. 1., n. 23815 del 10/04/2025, Conti, non mass.; Sez. 1, n. 20874 del 27/02/2025, Esposito, non mass.; Sez. 1, n. 16629 del 13/02/2025, Frontini, non mass.; Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, C., Rv. 287287 – 01; Sez. 1, n. 13414 del 21/02/2013, Strusi, Rv. 255647 – 01; nella giurisprudenza di legittimità, peraltro, è dato anche riscontrare un risalente orientamento contrario, ormai del tutto minoritario, espresso da Sez. 1, n. 17346 del 11/04/2006, Petrella, Rv. 233882 – 01 e da Sez. 1, n. 5145 del 18/10/1995, Novellis, Rv. 202898). 3.3. Le regole ermeneutiche sin qui enucleate vanno rapportate, infine, al dictum di Sez. U. n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 – 01, a mente della quale: ‹‹Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio››. Tale pronuncia, però, ha riguardo alla differente ipotesi di esecuzione della pena derivata da revoca dell’indulto, situazione nella quale il provvedimento di revoca presenta la natura del mero accertamento, circa la verificazione dei relativi presupposti; in questo caso, il momento di decorrenza del termine estintivo della pena, divenuta eseguibile, coincide con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dalla quale discende immediatamente la revoca del provvedimento di clemenza. Il massimo consesso di questa Corte, nella parte motiva della sopra richiamata decisione, ha però anche confermato come il termine estintivo ex art. 172 cod. pen. parta «dall'avverarsi della condizione risolutiva che costituisce il presupposto della revoca» ed ha evidenziato che «nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio». Il passaggio in giudicato della sentenza, in cui è cristallizzata la commissione di un reato che conduce alla revoca dell'indulto concesso, quindi, rappresenta il momento in cui si avvera la condizione risolutiva che bloccava l'esecuzione della pena indultata: tale sanzione, pertanto, diviene eseguibile sin da quel momento e, consequenzialmente, dallo stesso momento prende a decorrere il termine di prescrizione. I passaggi teorici e argomentativi che segnano la decisione delle Sezioni Unite Maiorella, sebbene espressi con riferimento alla revoca dell’indulto, possono essere traslati anche nell’ambito della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena. All’interno di tale solco interpretativo si è collocata Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759 – 01, che ha così statuito: ‹‹Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca››; così anche Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343 – 01). Giova anche sottolineare che l’orientamento minoritario, sconfessato dalla Sezioni Unite Maiorella, affermava - anche con riguardo all’indulto - cosa diversa, in quanto intendeva in realtà retrodatare maggiormente il dies a quo del termine di prescrizione, facendolo addirittura coincidere con l’insorgenza del fatto “revocante”, piuttosto che con il momento del suo definitivo accertamento giudiziario (in questo senso si era espressa, ad esempio, Sez. 1, n. 10924 del 13/01/2012, Gargiulo, Rv. 252553 – 01). La problematica inerente alla specifica revoca ex artt. 168, in relazione all’art. 165 cod. pen., in punto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo a cui era stata subordinata la sospensione, poi, presenta connotazioni difformi rispetto ai casi di intervento di ulteriore condanna - per reato susseguente o antecedente, ex artt. 168, n. 1 e n. 2 cod. pen. - che parimenti determina la revoca. In tal caso, infatti, la decisione che determina la revoca ha la veste dell’accertamento – ad opera del Giudice dell’esecuzione - di un inadempimento, non venendo in rilievo una sentenza di condanna alla quale poter riconnettere ipso facto una funzione “revocante” (si veda, sul punto specifico, la già richiamata Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, C., Rv. 287287 – 01). Deve allora sicuramente ritenersi ancora valido – nella sua generale portata ermeneutica - il principio di diritto stabilito dalla decisione delle Sezioni Unite Maiorella, dovendosi solo specificare la peculiarità del caso di revoca, pure di diritto, ma che postula l’intervento della necessaria mediazione accertativa del provvedimento del giudice dell’esecuzione, affinché risulti formalizzata la revoca (sarebbe a dire, perché sia consentito pervenire al medesimo esito che - negli altri casi succitati - si determina già con il passaggio in giudicato della sentenza avente effetto “revocante”). Assodata la regola di giudizio dettata dalle Sezioni Unite Maiorella, non vi è chi non rilevi, dunque, come la revoca per inadempimento dell’obbligo contempli, necessariamente, la mediazione del provvedimento adottato in executivis, con effetti che non possono non riverberarsi sulla decorrenza del termine prescrizionale. Del tutto condivisibile, sul punto specifico, è la motivazione a suo tempo data dalla succitata Sez. 1, n. 27449 del 28/06/2005, Malavasi, Rv. 231757 – 01, nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: ‹‹L'estinzione della pena ex art. 172 c.p. presuppone … l'intervenuta decadenza dall'esercizio dello ius puniendi, la quale consegue all'inattività dell'organo cui è istituzionalmente demandata la funzione di dare attuazione ai giudicati di condanna. È, peraltro, evidente che non si verte in un'ipotesi di inerzia di tale organo, quando … l'esecuzione è impedita, in quanto subordinata al verificarsi di un fatto o di un evento condizionante … nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'assolvimento di un determinato obbligo, la sua inosservanza non comporta come automatica conseguenza la perdita del beneficio stesso, ben potendo l'interessato allegare un fatto a lui non imputabile che abbia impedito o reso difficoltoso l'adempimento. In questo caso, a differenza degli altri previsti dall' art. 168 c.p., la revoca, se disposta, costituisce il risultato di un giudizio valutativo, correlato all'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice e non di un accertamento meramente ricognitivo di una situazione già verificatasi, da cui inevitabilmente consegua la decadenza dal beneficio. Il carattere non automatico della revoca nell'ipotesi qui considerata comporta la natura costitutiva del relativo provvedimento … Quale naturale corollario di tali principi consegue che, nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo di adempiere, cui sia stata subordinata dal giudice la concessione del benefico della sospensione condizionale della pena, il momento iniziale del termine di prescrizione coincide non con la data di scadenza di quello assegnato per l'adempimento, bensì con la data in cui il provvedimento di revoca è divenuto definitivo››. 3.4. Tanto premesso in linea teorica, si rileva che il Tribunale di Nola ha correttamente applicato i sopra sviscerati principi di diritto, facendo decorrere il dies a quo del termine estintivo dal momento della emissione del provvedimento di revoca e, pertanto, ritenendolo non ancora spirato. In tal modo, il Giudice dell’esecuzione non è incorso nel vizio lamentato dalla difesa, che invece - senza confrontarsi con il testo dell’art. 165 cod. pen. - muove dalla fallace premessa che si tratti di un provvedimento di natura dichiarativa e non costitutiva. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28155/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris