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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 24777/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della Corte d'Appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso la fondatezza del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe condanna [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione perché, sottoposto agli arresti domíciliari, essendo stato autorizzato ad assentarsi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 18, per recarsi al lavoro presso un cantiere, non faceva rientro presso l'abitazione entro l'orario stabilito, risultando di conseguenza assente ad un controllo effettuato dalle forze dell'ordine alle ore 21,35.

2. Il difensore dell'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, presentando due motivi.

2.1. Nel primo lamenta l'inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen.

Dopo aver formulato richiesta di trattazione orale del procedimento in oggetto, il difensore inviava infatti tempestivamente richiesta di rinvio, trovandosi in quarantena a causa di un contatto stretto con soggetto affetto da Covid-19.

Trasmetteva altresì il relativo certificato, appena ne ebbe la disponibilità.

Ciò nondimeno, la Corte ha celebrato egualmente l'udienza, incorrendo dunque in una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 2.2.

In subordine al mancato annullamento della sentenza, il difensore eccepisce un vizio di motivazione della sentenza.

Al di là di alcuni errori, la sentenza di appello ha omesso di rispondere alla richiesta, avanzata nei motivi di appello in modo articolato e specifico, di dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.); inoltre, in modo contraddittorio, ha escluso la recidiva, ritenendo che il fatto non esprima «l'aggravio di pericolosità sociale, concerto e individualizzato, che la fattispecie di cui all'art. 99 cod. pen. mira a sanzionare».

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è fondato e va dunque accolto.

La disciplina emergenziale pandemica dettata dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, prorogata dall'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto che il rito d'appello si svolga sempre secondo il rito camerale non partecipato, basato sul mero contraddittorio cartolare.

Per contemperare le esigenze sanitarie legate al contenimento dei contagi epidemici con le maggiori garanzie di partecipazione dell'imputato offerte dalla celebrazione del processo in pubblica udienza, il suddetto articolo ha tuttavia disposto due deroghe: la prima, nei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la seconda, quando una delle parti faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire.È dunque sufficiente che una soltanto delle parti processuali richieda nei tempi e nelle forme previsti dal comma 4 del citato art. 23-bis — la discussione orale o che l'imputato richieda di partecipare personalmente all'udienza, perché torni ad applicarsi integralmente l'ordinaria disciplina processuale del giudizio di appello, e quindi, in linea generale, la pubblica udienza oppure il rito camerale partecipato previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. negli specifici casi indicati dall'art. 599 cod. proc. pen.

Sulla base di tale lettura, questa Corte ha pertanto già chiarito che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400).

L'obbligo in questione, nel caso di specie, non è stato rispettato, né la Corte di appello ha spiegato le ragioni del mancato rinvio.

Per questo motivo, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

2. L'altro motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento del primo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.

Così deciso il 10 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della Corte d'Appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso la fondatezza del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe condanna [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione perché, sottoposto agli arresti domíciliari, essendo stato autorizzato ad assentarsi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 18, per recarsi al lavoro presso un cantiere, non faceva rientro presso l'abitazione entro l'orario stabilito, risultando di conseguenza assente ad un controllo effettuato dalle forze dell'ordine alle ore 21,35. 2. Il difensore dell'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, presentando due motivi. 2.1. Nel primo lamenta l'inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen. Dopo aver formulato richiesta di trattazione orale del procedimento in oggetto, il difensore inviava infatti tempestivamente richiesta di rinvio, trovandosi in quarantena a causa di un contatto stretto con soggetto affetto da Covid-19. Trasmetteva altresì il relativo certificato, appena ne ebbe la disponibilità. Ciò nondimeno, la Corte ha celebrato egualmente l'udienza, incorrendo dunque in una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 2.2. In subordine al mancato annullamento della sentenza, il difensore eccepisce un vizio di motivazione della sentenza. Al di là di alcuni errori, la sentenza di appello ha omesso di rispondere alla richiesta, avanzata nei motivi di appello in modo articolato e specifico, di dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.); inoltre, in modo contraddittorio, ha escluso la recidiva, ritenendo che il fatto non esprima «l'aggravio di pericolosità sociale, concerto e individualizzato, che la fattispecie di cui all'art. 99 cod. pen. mira a sanzionare». 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato e va dunque accolto. La disciplina emergenziale pandemica dettata dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, prorogata dall'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto che il rito d'appello si svolga sempre secondo il rito camerale non partecipato, basato sul mero contraddittorio cartolare. Per contemperare le esigenze sanitarie legate al contenimento dei contagi epidemici con le maggiori garanzie di partecipazione dell'imputato offerte dalla celebrazione del processo in pubblica udienza, il suddetto articolo ha tuttavia disposto due deroghe: la prima, nei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la seconda, quando una delle parti faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire.È dunque sufficiente che una soltanto delle parti processuali richieda nei tempi e nelle forme previsti dal comma 4 del citato art. 23-bis — la discussione orale o che l'imputato richieda di partecipare personalmente all'udienza, perché torni ad applicarsi integralmente l'ordinaria disciplina processuale del giudizio di appello, e quindi, in linea generale, la pubblica udienza oppure il rito camerale partecipato previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. negli specifici casi indicati dall'art. 599 cod. proc. pen. Sulla base di tale lettura, questa Corte ha pertanto già chiarito che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400). L'obbligo in questione, nel caso di specie, non è stato rispettato, né la Corte di appello ha spiegato le ragioni del mancato rinvio. Per questo motivo, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. 2. L'altro motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento del primo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova. Così deciso il 10 giugno
Sentenza Cassazione n. 24777/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris