CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 07492/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 101-30907/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto 'nell'interesse di AbdelMajid [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per i reati ascritti, sia in con riguardo al concorso tra le fattispecie in imputazione che in relazione alla grossolanità del falso, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/20:19, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.