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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39870/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \r4 N. 28477/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione: a. all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 624bis cod. pen.; b. alla mancata riqualificazione del reato in furto semplice con la conseguente dichiara- zione di improcedibilità per difetto di querela; c. alla ritenuta recidiva; e. al rico- noscimentodella circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; f. al di- niego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domi- ciliare.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in s..ede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

I motivi dal terzo al quinto, inoltre, afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de- duzioni difensive.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

2.1. I giudici del gravame del merito, hanno evidenziato gli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, alle pagg. 3-5 della motivazione della sentenza impugnata -che, trattandosi di doppia conforme affer- mazione di responsabilità, va a saldarsi con quella di primo grado- hanno dato conto di come la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abiti nello stesso palazzo della persona offesa e il mancato rinvenimento del televisore nella sua disponibilità e/o l'assenza di perquisizione domiciliare siano elementi valutati, ma che non sminuiscono il compendio probatorio a suo carico.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.N. 28477/2025

2.2. Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza di cui al ricorso con la quale si lamenta la mancata riqualificazione del reato contestato in quello di furto semplice, e si chiede di trarre le relative conseguenze, poi in punto di procedibilità, stante l'assenza di querela.

Si tratta, infatti, di un motivo già ampiamente confutato dalla Corte del me- rito, che ha dato argomentatamente conto, così come aveva già fatto il giudice di primo grado, della sussistenza del furto in abitazione, procedibile d'ufficio.

2.3. Quanto al terzo motivo, anch'esso manifestamente infondato, afferente alla denuncia secondo cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto sussistente la recidiva a carico del [OSCURATO:PERSONA] solo sulla scorta dei soli precedenti penali, i giudici del gravame del merito hanno evidenziato come al riguardo già la sentenza di primo grado avesse considerato anche il lasso temporale intercorrente tra il fatto per cui è processo e la data di irrevocabilità della precedente condanna (soli 4 anni) rav- visando, correttamente, una rilevante inclinazione a delinquere.

Ciò hanno fatto nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale oc- casionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferen- ziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penaíi (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), fermo restando che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con partico- lare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684).

2.4. La Corte calabrese ha poi evidenziato -ampiamente e motivatamente confutando quello che oggi viene riproposto acriticamente come quarto motivo di ricorso- che, per ciò che concerne la circostanza attenuante comune di cui all' art.62, comma 1, n. 4 cod. pen., in tema di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della stessa, coerentemente la ratio dell'incriminazione del reato de quo (dotato di uno statuto punitivo peculiare, legato alla necessità di una più marcata stigma- tizzazione di condotte che, oltre a depredare 'il patrimonio, violino il domicilio: Sez. 5, n. 33504/2019) II giudice deve tenere conto anche del dannò morale legato N. 28477/2025 R.G. al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora (Sez. 5, sent. n. 28110/2024).

2.5. In ultimo, manifestamente infondato è anche il motivo riguardante la risposta motivazionale offerta dalla Corte territoriale alla richiesta, avanzata in appello con motivi nuovi, di applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 58

I. 689/1991.

Sul punto la sentenza impugnata opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione della sussistenza dei pre- supposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi cri- teri previsti dalla legge per la determinazione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., sicché 13 richiesta di so- stituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del di- niego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853).

A parere dei giudici del gravame del merito, quanto emerge dal casellario giudiziale a carico del prevenuto impone il rigetto della richiesta, essendo i prece- denti da cui è gravato l'imputato tali da consentire di ritenere che le sanzioni so- stitutive non sarebbero idonee a perseguire la rieducazione dell'imputato.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \r4 N. 28477/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione: a. all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 624bis cod. pen.; b. alla mancata riqualificazione del reato in furto semplice con la conseguente dichiara- zione di improcedibilità per difetto di querela; c. alla ritenuta recidiva; e. al rico- noscimentodella circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; f. al di- niego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domi- ciliare. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in s..ede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. I motivi dal terzo al quinto, inoltre, afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de- duzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno evidenziato gli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, alle pagg. 3-5 della motivazione della sentenza impugnata -che, trattandosi di doppia conforme affer- mazione di responsabilità, va a saldarsi con quella di primo grado- hanno dato conto di come la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abiti nello stesso palazzo della persona offesa e il mancato rinvenimento del televisore nella sua disponibilità e/o l'assenza di perquisizione domiciliare siano elementi valutati, ma che non sminuiscono il compendio probatorio a suo carico. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.N. 28477/2025 2.2. Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza di cui al ricorso con la quale si lamenta la mancata riqualificazione del reato contestato in quello di furto semplice, e si chiede di trarre le relative conseguenze, poi in punto di procedibilità, stante l'assenza di querela. Si tratta, infatti, di un motivo già ampiamente confutato dalla Corte del me- rito, che ha dato argomentatamente conto, così come aveva già fatto il giudice di primo grado, della sussistenza del furto in abitazione, procedibile d'ufficio. 2.3. Quanto al terzo motivo, anch'esso manifestamente infondato, afferente alla denuncia secondo cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto sussistente la recidiva a carico del [OSCURATO:PERSONA] solo sulla scorta dei soli precedenti penali, i giudici del gravame del merito hanno evidenziato come al riguardo già la sentenza di primo grado avesse considerato anche il lasso temporale intercorrente tra il fatto per cui è processo e la data di irrevocabilità della precedente condanna (soli 4 anni) rav- visando, correttamente, una rilevante inclinazione a delinquere. Ciò hanno fatto nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale oc- casionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferen- ziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penaíi (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), fermo restando che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con partico- lare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684). 2.4. La Corte calabrese ha poi evidenziato -ampiamente e motivatamente confutando quello che oggi viene riproposto acriticamente come quarto motivo di ricorso- che, per ciò che concerne la circostanza attenuante comune di cui all' art.62, comma 1, n. 4 cod. pen., in tema di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della stessa, coerentemente la ratio dell'incriminazione del reato de quo (dotato di uno statuto punitivo peculiare, legato alla necessità di una più marcata stigma- tizzazione di condotte che, oltre a depredare 'il patrimonio, violino il domicilio: Sez. 5, n. 33504/2019) II giudice deve tenere conto anche del dannò morale legato N. 28477/2025 R.G. al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora (Sez. 5, sent. n. 28110/2024). 2.5. In ultimo, manifestamente infondato è anche il motivo riguardante la risposta motivazionale offerta dalla Corte territoriale alla richiesta, avanzata in appello con motivi nuovi, di applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 58 I. 689/1991. Sul punto la sentenza impugnata opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione della sussistenza dei pre- supposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi cri- teri previsti dalla legge per la determinazione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., sicché 13 richiesta di so- stituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del di- niego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853). A parere dei giudici del gravame del merito, quanto emerge dal casellario giudiziale a carico del prevenuto impone il rigetto della richiesta, essendo i prece- denti da cui è gravato l'imputato tali da consentire di ritenere che le sanzioni so- stitutive non sarebbero idonee a perseguire la rieducazione dell'imputato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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