CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11828-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata, unitamente al suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata, unitamente ai suoi difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Portuense n. 104, presso lo studio della signora [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 811/2015 della Corte di appello di Cagliari depositata il 18 dicembre 2015 e notificata il 1° marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del primo motivo, assorbiti o respinti il secondo ed il terzo, non qualificabili quale ricorso incidentale le difese di parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, notificato in data 27 aprile 2001, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria dell'immobile sito in Villasor - via Manzoni n. 16, evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Cagliari - Sezione distaccata di Sanluri, nella qualità di proprietaria dell'immobile confinante sito in via Manzoni n. 12, esponendo che con concessione edilizia n. 2507 del 26.08.1998 la convenuta aveva realizzato una sopraelevazione ad uso locale di sgombero e, con la variante del 29.03.1999, la scala di accesso alla sopraelevazione appoggiata al muro principale dell'abitazione dell'attrice; aggiungeva che la edificazione e l'uso della predetta scala costituivano seria minaccia di provocare danni gravi alla struttura dell'edificio della [OSCURATO:PERSONA], oltre alle immissioni di rumori e di vibrazioni ad ogni passaggio; inoltre, la realizzazione di un pianerottolo alla sommità della scala aveva creato una servitù di veduta illegittima nel cortile dell'attrice, oltre ad essere stata installata a ridosso del muro dell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] una bombola del gas con relativa tubazione sottotraccia, in difformità dalle norme in materia di sicurezza e prevenzione, oltre che senza autorizzazione; infine, il piano costruito in sopraelevazione dalla convenuta era distaccato di 120 cm dal confine laddove le norme di attuazione del Piano di Fabbricazione del Comune di Villasor prevedevano per la zona B1 in cui ricadevano gli immobili oggetto di controversia, all'art. 12, alla voce distacchi, una distanza minima assoluta dal confine di mt 5; tanto premesso, chiedeva la condanna della Meloni alla demolizione delle opere predette. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 6 del 2009, respingeva la domanda attorea e per l'effetto la condannava al pagamento delle spese processuali. In virtù di rituale appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale insisteva solamente sul rigetto della domanda afferente l'asserito mancato rispetto della distanza relativamente alla sopraelevazione del fabbricato realizzato dalla Meloni, la Corte di appello di Cagliari, nella resistenza dell'appellata, che insisteva nel senso di avere realizzato una costruzione in aderenza, giacchè lo sporto del tetto si estendeva fino al confine, rigettava il gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado alla controparte. A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che l'art. 12 delle norme di attuazione allegate al Programma di Fabbricazione del Comune di Villasor del 15.04.1987 espressamente prevedeva la edificazione in aderenza nei casi di nuova costruzione o ampliamento, quando gli edifici contermini fossero già edificati in aderenza. Concludeva che ricorreva siffatta ipotesi nel caso in esame laddove il piano terra del fabbricato della Meloni era stato costruito nel 1968 dal precedente proprietario, [OSCURATO:PERSONA], costruzione coeva a quella confinante della [OSCURATO:PERSONA], realizzata sempre nel 1968 da [OSCURATO:PERSONA] (coniuge e dante causa dell'appellante), con la conseguenza che le parti a piano terra dei due edifici risultavano costruite a distanza inferiore rispetto a quella minima prescritta per codice e per regolamento, situazione tollerata dai rispettivi proprietari. L'ampliamento in sopraelevazione realizzato dalla Meloni si collocava per una minima estensione in rapporto di distanza con la confinante proprietà della [OSCURATO:PERSONA], mentre per la restante porzione l'originaria attrice non risultava proprietaria né del fabbricato né (della maggior parte) dell'area a confine, per cui non poteva vantare alcuna legittimazione o diritto al rispetto delle distanze nei confronti della proprietà della Meloni. In altri termini, la sopraelevazione si fronteggiava con la proprietà della [OSCURATO:PERSONA] non in modo lineare ma in modo radiale, fronteggiandosi le proprietà esclusivamente quanto alla terrazza e alla scalinata. A tale riguardo l'art. 23, comma 15 n. 16) del regolamento edilizio prevedeva quanto al distacco dei confini che "è la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza delle murature e la linea di confine", per cui nella specie la sopraelevazione presentava un tetto con falda, la cui proiezione al suolo ricadeva esattamente sulla linea di confine, con la conseguenza che doveva essere reputa in aderenza. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, cui ha resistito la Meloni con controricorso, contente anche ricorso incidentale condizionato. In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti, non qualificabili quale ricorso incidentale le difese di parte controricorrente. Nei giorni seguenti anche parte controricorrente ha curato il depositato di memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la corte di appello erroneamente valutato come solo parziale l'interesse ad agire della ricorrente e come tale priva di legittimazione sostanziale, operando in tal modo un travisamento della domanda in diritto della stessa. La censura è fondata. Dalla sentenza impugnata emerge la seguente situazione di fatto: i piani terra dei due edifici di proprietà, rispettivamente, della [OSCURATO:PERSONA] e della Meloni sono stati costruiti contestualmente, nell'anno 1968, a distanza inferiore rispetto a quella legale; nel 1999 la Meloni ha ampliato l'edificio con la realizzazione di una terrazza in aderenza al confine e al fabbricato della [OSCURATO:PERSONA], cui poi ha collegato una scala per accedervi; sempre la Meloni, inoltre, nello stesso anno ha realizzato in sopraelevazione il primo piano, alla medesima distanza dal confine del piano terra. Con riferimento a quest'ultima sopraelevazione il giudice di appello ha rilevato che, a differenza della terrazza e della scalinata, "per la sua maggiore estensione" non è prospiciente il confine con la proprietà della [OSCURATO:PERSONA], ma con il confine di area appartenente ad altro proprietario. Nel dettaglio, dalla sentenza emerge che la relazione del c.t.u. evidenzia che la sopraelevazione del primo piano della Meloni non fronteggia il fabbricato della [OSCURATO:PERSONA] "ma solamente per minima estensione l'area inedificata della [OSCURATO:PERSONA]" (v. pagine 4 e 5 della pronuncia impugnata). Sulla base di tale ricostruzione fattuale e preso atto che l'appellante aveva rinunciato all'appello con riguardo alla terrazza e alla scalinata, limitandolo alla sopraelevazione realizzata dalla convenuta, la Corte territoriale ha tratto il convincimento della insussistenza della legittimazione ad agire ex art.100 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA], che, "in quanto non proprietaria né del fabbricato né (della maggior parte) dell'area a confine", non poteva vantare alcuna legittimazione o diritto al rispetto delle distanze nei confronti della Meloni, poiché la misurazione delle distanze doveva avvenire fra facciate che si fronteggiavano in modo lineare (e non in modo radiale), laddove la facciata del fabbricato dell'appellante non era opposto almeno per la gran parte alla sopraelevazione realizzata dalla controparte. Siffatta conclusione è da ritenere manifestamente erronea, giacchè nonostante l'accertamento che sopraelevazione realizzata dalla Meloni fronteggi solo in parte, anche se minima, la proprietà della [OSCURATO:PERSONA], ciò comunque radica la legittimazione della originaria attrice, odierna ricorrente, ad esercitare tutte le azioni a tutela dei suoi diritti dominicali, non avendo alcuna rilevanza in termini giuridici e di interesse ad agire l'estensione e la dimensione del bene oggetto della violazione delle distanze legali. Del pari non rileva che per quella parte il fondo della [OSCURATO:PERSONA] sia inedificato, in quanto in difetto di edificazione permane l'obbligo di legge di edificare a distanza minima assoluta, nella specie costituiti dal rispetto degli allineamenti esistenti ovvero di metri 5 dal confine e comunque non inferiore a metri 10,00 tra pareti finestrate, alla luce dell'art. 12, prima parte delle norme di attuazione del Programma di fabbricazione del Comune di Villasor. Ne consegue che pur avendo la [OSCURATO:PERSONA] rinunciato all'appello quanto alla realizzazione della terrazza e della scalinata di accesso alla stessa, tuttavia il gravame non poteva definirsi privo di interesse per essere incentrato sul rilievo che nella specie la sopraelevazione del primo piano non poteva definirsi edificata in aderenza, ma in linea con l'originaria distanza esistente tra i piani terra dei due edifici frontistanti. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 12 delle norme di attuazione del Programma di Fabbricazione del Comune di Villasor del 15.04.1987, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 873 c.c., con travisamento dei fatti ed errata valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, oltre ad omessa e contraddittoria motivazione. In altri termini, ad avviso della ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare se i piani terra degli edifici per cui è contestazione fossero stati fin dall'origine costruiti in aderenza, in modo da consentire, ai sensi dell'art. 12 del Programma di Fabbricazione del Comune di Villasor, la realizzazione in aderenza anche del manufatto in sopraelevazione. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 23 del Regolamento edilizio del Comune di Villasor, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell'art. 873 c.c. per avere la Corte di merito fatto applicazione dell'art. 23, commi 15 e 16 del regolamento senza rapportarlo alle risultanze della consulenza tecnica e alla nozione di costruzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Le due censure — da trattare unitariamente per la evidente connessione che le avvince quanto alla interpretazione e all'applicabilità dell'art. 12 delle norme di attuazione del Piano di fabbricazione comunale al caso di specie - sono entrambe fondate e quindi vanno parimenti accolte. Ai fini che ne occupano, questa Corte è chiamata ad esaminare se l'accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito alla luce dell'art. 12 delle NTA del Comune di Villasor sia o meno idoneo, ferma la insindacabilità dello stesso in sede di legittimità, a dar conto della soluzione adottata. Occorre innanzitutto precisare che la domanda di abbattimento ovvero di arretramento formulata dalla originaria parte attrice con riferimento alla sopraelevazione realizzata dalla Meloni del primo piano del suo edificio a distanza inferiore dal confine di 5 metri ed il rilievo della non edificabilità di costruzioni in aderenza sono argomenti funzionali alla medesima domanda, per cui la circostanza che per la sopraelevazione oggetto di causa non valgano le regole delle costruzioni in aderenza rispetto alla proprietà [OSCURATO:PERSONA], mancando per essa edifici frontistanti, non immuta la domanda, che resta di demolizione ovvero di arretramento, né immuta la causa petendi che attiene alla violazione delle regole sul rispetto della distanza tra costruzioni. Tanto chiarito, si osserva che in caso di sopraelevazione, che a tutti gli effetti deve essere considerata nuova costruzione, il preveniente, alla pari del prevenuto, è obbligato al rispetto della disciplina delle distanze legali, in quanto la prevenzione è un diritto riconosciuto al primo che edifica e si esaurisce con la realizzazione della costruzione medesima, quando questa abbia le caratteristiche proprie di un'opera edilizia, ultimata dal punto di vista strutturale e funzionale. Ne consegue che, una volta che di fatto si trovino ad esistere due costruzioni su fondi finitimi, la prevenzione cessa di operare e, correlativamente, si modifica l'assetto dei rapporti tra i rispettivi proprietari, nel senso che ciascuno dei due frontisti può sopraelevare in regime di libertà dei lotti, nel rispetto reciproco della normativa che disciplina le distanze legali (Cass. n. 7456 del 1992, per la quale, in materia di distanze legali fra costruzioni, il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione e non può, quindi, giovare automaticamente per la successiva sopraelevazione, che a tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e che può essere conseguentemente eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante; conf. Cass. n. 5197 del 1999; Cass. n. 6926 del 2001). Nel caso di specie, pacifico che il piano terra dei due fabbricati de quibus siano stati costruiti contestualmente, nell'anno 1968, a distanza inferiore rispetto a quella legale e che nel 1999 la Meloni ha ampliato l'edificio realizzando in sopraelevazione il primo piano, alla medesima distanza dal confine del piano terra, tuttavia la Corte distrettuale ha qualificato la sopraelevazione come costruita in aderenza, verosimilmente sulla base della sola proiezione al suolo del tetto a falda, che ricade esattamente sulla linea di confine (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Orbene, a norma dell'art. 12 delle Norme di attuazione del piano di fabbricazione del Comune di Villasor, è previsto che l'edificazione rispetto ai confini con altri lotti edificabili è consentita ad una distanza minima assoluta di m. 5 dal confine e comunque non inferiore a m 10 fra pareti finestrate "ovvero in aderenza nei seguenti casi: in ogni caso, nella costruzione previa demolizione, di edifici già edificati in aderenza; nei casi di nuova costruzione o ampliamento, quando gli edifici contermini siano già edificati in aderenza...". Dunque perché ricorra l'ipotesi della costruzione in aderenza, prevista dall'art. 877 c.c., e contemplata dall'art. 12, seconda parte delle NDA quale deroga alla disciplina ordinaria sulle distanze legali, è necessario che la nuova opera e quella preesistente, pur autonome dal punto di vista strutturale, nel senso che il perimento o la demolizione dell'una non possa incidere sull'integrità dell'altra (Cass. n. 4549 del 1982), devono tuttavia essere affiancate e combaciare perfettamente da uno dei lati, in modo che non resti tra gli stessi alcuna intercapedine. Appare evidente, allora, che la fattispecie, come ricostruita in fatto nel corso del giudizio anche a seguito di c.t.u., non coincida con la previsione speciale di cui alla norma evocata dalla Corte distrettuale, per essere edificato in aderenza al più il tetto con falda, il solo elemento della costruzione la cui proiezione al suolo ricade esattamente sulla linea di confine, come accertato dallo stesso giudice del gravame. Con la conseguenza che la sopraelevazione eseguita dalla Meloni, quale nuova costruzione, poteva essere eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distante legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante. Del resto secondo orientamento consolidato di questa Corte (v., Cass. n. 74 del 2011; Cass. n. 15572 del 2008), "in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione; ne consegue l'applicazione della normativa vigente al momento della modifica e l'inoperatività del criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata, al momento della sopraelevazione". Per le ragioni sopra esposte, il ricorso principale va accolto integralmente. Quanto al ricorso definito come incidentale condizionato dalla Meloni, se ne deve ritenere l'inesistenza. Si osserva, infatti, che l'atto di costituzione delle parti intimate è titolato "controricorso e ricorso incidentale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]", ma all'interno di esso vengono prospettate soltanto le posizioni difensive volte a contrastare ciascun motivo di ricorso: risulta, invece, del tutto assente la proposizione di censure autonome o dipendenti da quelle prospettate nel ricorso, se non nel senso che vengano accolte in ipotesi di accoglimento del ricorso principale le conclusioni subordinate formulate in primo grado in sede di precisazione (v. pag. 11 del controricorso). Questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui "un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369, e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 25045 del 2016 e, in termini, Cass. n. 20454 del 2005). Nel caso in esame, è del tutto assente la stessa formulazione dei motivi, ragione per cui l'atto deve ritenersi privo del contenuto minimo per essere qualificato come dall'intestazione, ben potendo le difese e le conclusioni subordinate essere riproposte dalla Meloni nel giudizio di rinvio. Dall'accoglimento del ricorso principale discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà al riesame della controversia alla luce delle considerazioni sopra esposte. Al giudice del rinvio è demandata, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inesistente quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del gi