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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47317/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/03/2021 dalla Corte d'Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; ascoltate le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 01 marzo 2021 che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma in data 25 marzo 2021 ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 , cod. pen., perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. La difesa formula tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza di legge in relazione all'art. 56 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato il delitto di furto nella forma consumata, anziché in quella tentata, nonostante l'imputato avesse agito sotto il controllo delle Forze dell'Ordine. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di secondo grado hanno ritenuto la consumazione del delitto in ragione del trasferimento, da parte dell'imputato, di un posacenere, contenente denaro, dal veicolo della vittima all'interno del mezzo al bordo del quale lo stesso intendeva allontanarsi, nonostante il brevissimo lasso temporale intercorso tra la sottrazione e l'intervento dei militi. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello ha ravvisato la fattispecie delittuosa nella forma consumata, anziché tentata, nonostante i carabinieri avessero dato atto, nel verbale di arresto dell'imputato, di aver osservato l'intera dinamica della vicenda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto, entrambi, involgono la qualificazione del fatto come tentativo di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.

Ai fini della corretta valutazione della vicenda in termini di delitto consumato o tentato, appare necessario effettuare una distinzione tra i casi in cui la polizia giudiziaria intervenga, del tutto accidentalmente, oppure in maniera estemporanea e non specificamente preordinata, e i casi in cui sia stata specificamente e preventivamente attuata una fase investigativa, propedeutica all'osservazione ed al monitoraggio dei soggetti nei confronti dei quali erano già in corso attività di indagine.Infatti, nel primo caso, nel quale l'intervento sopravvenuto e casuale della polizia giudiziaria, anche se preceduto da una osservazione dello svolgimento della condotta criminosa, resta caratterizzato da una connotazione di accidentalità e di contingenza che, sebbene consenta un intervento immediato delle Forze dell'Ordine, volto ad evitare il protrarsi delle conseguenze del reato, non impedisce l'apprensione del bene e lo spossamento, anche cronologicamente limitato, in danno della persona offesa, si configura il reato consumato (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278; Sez. 5, n. 28062 del 16/05/2013, Iacovello, Rv. 256369; Sez. 5, n. 37205 del 16/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248423; Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Mezzasalma, Rv. 247311; Sez. 4, n. 1308 del 06/12/1995, dep. 1996, Spataro, Rv. 204056).

Diversamente, nel secondo caso, nel quale la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase investigativa già attivata e finalizzata a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria non solo di poter preventivamente preordinare la modalità di osservazione e controllo, ma anche di pianificare gli interventi necessari a scongiurare la commissione di reati o la protrazione delle conseguenze che ne derivano (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969), si configura il reato tentato.

In riferimento alla differenza tra reato consumato e reato tentato, poi, non vanno sottaciuti i diversi livelli di offensività delle condotte, volti ad assicurare che la pena sia proporzionata al grado effettivo e concreto dell'offesa, ossia alle modalità dell'aggressione del bene protetto, in cui l'impossessamento ed il conseguimento della signoria autonoma sul bene costituiscono il cuore della fattispecie e ne rappresentano il disvalore tipico.

Nel caso in cui, dunque, sia possibile verificare come la sorveglianza della condotta illecita, predisposta attraverso modalità predeterminate, abbia consentito un costante ed ininterrotto monitoraggio dell'azione, inequivocabilmente caduta sotto la percezione ed il controllo della polizia giudiziaria, che ne abbia potuto apprezzare la valenza di illiceità, deve ritenersi (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186) che le misure predisposte assumono indiscutibile rilevanza, minimizzando o escludendo del tutto l'incidenza dei fattori di rischio, così da escludere il conseguimento, da parte dell'agente, di una signoria autonoma sul bene, cristallizzando la condotta nella fase del tentativo.

Nel caso di specie, si evince dalla sentenza di primo grado - la cui motivazione costituisce parte integrante di quella impugnata, trattandosi di "doppia conforme" - che l'imputato, in maniera del tutto estemporanea e casuale, era stato notato dalle Forze dell'Ordine, in servizio di pattuglia, nel mentre apriva lo sportello di un veicolo, si introduceva all'interno dell'abitacolo dal quale, dopo aver rovistato, usciva per salire a bordo di un altro mezzo parcheggiato nelle immediate vicinanze.

Immediatamente raggiunto e bloccato, veniva trovato in possesso di un contenitore all'interno del quale erano riposte varie monete, nonché di una "chiave artefatta".Alla luce di dette circostanze e, dunque, dell'assenza di una preventiva attività di osservazione, controllo e monitoraggio da parte delle Forze dell'Ordine, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la condotta dell'imputato sussumibile nella ipotesi consumata del delitto di furto aggravato, così come contestato.

3. Infondato è anche il secondo motivo.

Invero, ai fini della determinazione dell'impossessamento, appaiono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale della durata del possesso, sia il criterio spaziale del trasferimento della cosa sottratta in luogo diverso, sia, infine, l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato - o di altri per lui - o della possibilità di intervento della polizia, in quanto anche un possesso solo temporaneo vale ad integrare il momento consunnativo del delitto, posto che, anche in tali circostanze, la persona offesa - o chi per essa -, per recuperare la refurtiva sarebbe costretta alla violenza sull'agente ormai detentore della cosa, contrapponendo, ex post, la propria legittima reazione all'azione delittuosa già esplicata nella sua materialità obiettiva. (Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266; Sez. 1, n. 2831 del 12/10/1977, dep. 1978, D'Aquino, Rv. 138278).

4. Dalle suesposte considerazioni, consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/03/2021 dalla Corte d'Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; ascoltate le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 01 marzo 2021 che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma in data 25 marzo 2021 ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 , cod. pen., perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa formula tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza di legge in relazione all'art. 56 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato il delitto di furto nella forma consumata, anziché in quella tentata, nonostante l'imputato avesse agito sotto il controllo delle Forze dell'Ordine. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di secondo grado hanno ritenuto la consumazione del delitto in ragione del trasferimento, da parte dell'imputato, di un posacenere, contenente denaro, dal veicolo della vittima all'interno del mezzo al bordo del quale lo stesso intendeva allontanarsi, nonostante il brevissimo lasso temporale intercorso tra la sottrazione e l'intervento dei militi. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello ha ravvisato la fattispecie delittuosa nella forma consumata, anziché tentata, nonostante i carabinieri avessero dato atto, nel verbale di arresto dell'imputato, di aver osservato l'intera dinamica della vicenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto, entrambi, involgono la qualificazione del fatto come tentativo di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. Ai fini della corretta valutazione della vicenda in termini di delitto consumato o tentato, appare necessario effettuare una distinzione tra i casi in cui la polizia giudiziaria intervenga, del tutto accidentalmente, oppure in maniera estemporanea e non specificamente preordinata, e i casi in cui sia stata specificamente e preventivamente attuata una fase investigativa, propedeutica all'osservazione ed al monitoraggio dei soggetti nei confronti dei quali erano già in corso attività di indagine.Infatti, nel primo caso, nel quale l'intervento sopravvenuto e casuale della polizia giudiziaria, anche se preceduto da una osservazione dello svolgimento della condotta criminosa, resta caratterizzato da una connotazione di accidentalità e di contingenza che, sebbene consenta un intervento immediato delle Forze dell'Ordine, volto ad evitare il protrarsi delle conseguenze del reato, non impedisce l'apprensione del bene e lo spossamento, anche cronologicamente limitato, in danno della persona offesa, si configura il reato consumato (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278; Sez. 5, n. 28062 del 16/05/2013, Iacovello, Rv. 256369; Sez. 5, n. 37205 del 16/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248423; Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Mezzasalma, Rv. 247311; Sez. 4, n. 1308 del 06/12/1995, dep. 1996, Spataro, Rv. 204056). Diversamente, nel secondo caso, nel quale la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase investigativa già attivata e finalizzata a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria non solo di poter preventivamente preordinare la modalità di osservazione e controllo, ma anche di pianificare gli interventi necessari a scongiurare la commissione di reati o la protrazione delle conseguenze che ne derivano (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969), si configura il reato tentato. In riferimento alla differenza tra reato consumato e reato tentato, poi, non vanno sottaciuti i diversi livelli di offensività delle condotte, volti ad assicurare che la pena sia proporzionata al grado effettivo e concreto dell'offesa, ossia alle modalità dell'aggressione del bene protetto, in cui l'impossessamento ed il conseguimento della signoria autonoma sul bene costituiscono il cuore della fattispecie e ne rappresentano il disvalore tipico. Nel caso in cui, dunque, sia possibile verificare come la sorveglianza della condotta illecita, predisposta attraverso modalità predeterminate, abbia consentito un costante ed ininterrotto monitoraggio dell'azione, inequivocabilmente caduta sotto la percezione ed il controllo della polizia giudiziaria, che ne abbia potuto apprezzare la valenza di illiceità, deve ritenersi (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186) che le misure predisposte assumono indiscutibile rilevanza, minimizzando o escludendo del tutto l'incidenza dei fattori di rischio, così da escludere il conseguimento, da parte dell'agente, di una signoria autonoma sul bene, cristallizzando la condotta nella fase del tentativo. Nel caso di specie, si evince dalla sentenza di primo grado - la cui motivazione costituisce parte integrante di quella impugnata, trattandosi di "doppia conforme" - che l'imputato, in maniera del tutto estemporanea e casuale, era stato notato dalle Forze dell'Ordine, in servizio di pattuglia, nel mentre apriva lo sportello di un veicolo, si introduceva all'interno dell'abitacolo dal quale, dopo aver rovistato, usciva per salire a bordo di un altro mezzo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Immediatamente raggiunto e bloccato, veniva trovato in possesso di un contenitore all'interno del quale erano riposte varie monete, nonché di una "chiave artefatta".Alla luce di dette circostanze e, dunque, dell'assenza di una preventiva attività di osservazione, controllo e monitoraggio da parte delle Forze dell'Ordine, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la condotta dell'imputato sussumibile nella ipotesi consumata del delitto di furto aggravato, così come contestato. 3. Infondato è anche il secondo motivo. Invero, ai fini della determinazione dell'impossessamento, appaiono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale della durata del possesso, sia il criterio spaziale del trasferimento della cosa sottratta in luogo diverso, sia, infine, l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato - o di altri per lui - o della possibilità di intervento della polizia, in quanto anche un possesso solo temporaneo vale ad integrare il momento consunnativo del delitto, posto che, anche in tali circostanze, la persona offesa - o chi per essa -, per recuperare la refurtiva sarebbe costretta alla violenza sull'agente ormai detentore della cosa, contrapponendo, ex post, la propria legittima reazione all'azione delittuosa già esplicata nella sua materialità obiettiva. (Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266; Sez. 1, n. 2831 del 12/10/1977, dep. 1978, D'Aquino, Rv. 138278). 4. Dalle suesposte considerazioni, consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
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