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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 06303/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9315-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliatopresso il proprio studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p ro - tempore , domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocatoMAGDA POLI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3065 - 2021 del TRIBUNALE di BRESCIA , depositata il 10.12.2021; Ric. 2022n. 9315sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08.02.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso al Giudice di Pace di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al verbale di accertamento n. 007932/B/18, notificato in data 25.07.2018, con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Brescia contestava all’opponente la circolazione sulla SPBS567 in Comune di Lonato, in data 01.04.2018, senza copertura assicurativa.

2. Nella resistenza della Provincia, il Giudice di Pace rigettava la domanda.

3. Sul gravame del Novellini, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3065/2021, confermava integralmente la pronuncia di primo grado.

In particolare, il secondo giudice rilevava che l’accertamento dell’infrazione era avvenuto secondo la procedura descritta d all’art. 193 C.d.S., commi quattro ter, quattro quater e quattro quinquies, e dunque tramite l’acquisizione del numero di targa da parte di dispositivo di rilevamento, nella fattispecie, della velocità (ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis lettera f)C.d.S.) e successivo raffronto con le risultanze delle banche dati del sistema assicurativo.

Il Tribunale concludeva, pertanto , per la legittimità della procedura di accertamento dell’infrazione, siccome condotta sulla base dei dati acquisiti da un dispositivo correttamente omologato per la rilevazione delle infrazioni al limite massimo di velocità, per il quale non era necessaria, contrariamente a quanto asserito dall’opponente, una specifica omologazioneanche per la rilevazione della circolazione senza copertura assicurativa.

Il giudice di seconde cure confermava, altresì, il rigetto dell’eccezione di tardività della notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, ritenuto che il relativo iterprocedurale doveva ritenersi concluso non alla data di rilevamento della targa del veicolo del Ric. 2022n. 9315sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC ricorrente (01.04.2018), ma alla data di scadenza del termine concesso al Novellini per produrre il certificato di assicurazione(28.05.2018).

6. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico, articolato, motivo.

7. Resiste con controricorso la Provincia di Brescia.

8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’adunanza hannoinsistito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali di cui all’art. 31, comma III, D.L. 1/2012 e degli artt. 180 comma 8, 193 comma 4ter, 200, 201 comma I-quater e comma I-quinquies, D.Lgs. n. 285/1992 (c.d.

Codice della Strada), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.».

1.1. Con una prima censura, il ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe errato a ritenere che l’apparecchio “[OSCURATO:PERSONA] EVO”, tramite il quale era stata rilevata la targa del veicolo del Novellini, potesse essere utilizzatoper l’accertamento di infrazioni quali la circolazione senza copertura assicurativa, trattandosi di apparecchio che, a dire del ricorrente, non rientrerebbetra i dispositivi previsti dalle lettere e), f)e g) dell’art. 201 comma 1 bis C.d.S .

1.2. Sotto altro profilo, il ricorrente eccepisce la nullità dell’intero procedimento amministrativo, in difetto di decreto prefettizio di autorizzazioneall’uso dello strumento di rilevamento a distanza di cui l’amministrazione si eraavvalsa per l’accertamento .

1.3. Lamenta, ancora, il Novellini, che l’amministrazione avrebbe utilizzato i dati ottenuti dal controllo del passaggio dei veicoli all’esito di una rilevazione massiva e indiscriminata, finalizzata solamente a carpire i dati delle targhe, a prescindere dal l’accertamento di un’effettiva infrazione al limite massimo di velocità.

Ric. 2022n. 9315sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC

1.4. La procedura esitata nella sanzione amministrativa impugnata, inoltre, sarebbe nulla, a dire del Novellini, anche perché mai autorizzata dal Garante della privacy – seppur caratterizzata dal trattamento di dati sensibili come la targa dell’automobile, correlata al nominativo del relativo intestatario, da raffrontarsi con le informazioni desumibili dalle banche dati del sistema assicurativo.

1.5. Ulteriore motivo di nullità risiederebbe nella mancata presegnalazione del dispositivo di rilevamento dell’infrazione contestata al ricorrente, ritenuto che nel caso di specie la cartellonistica presente nel tratto di strada teatro dell’accertamento preavv ertiva solamente del controlloelettronico della velocità, e non del rilevamento della circolazione senza copertura assicurativa.

1.6. Da ultimo, il Novellini reitera l’eccezione di tardività della notifica del verbale, avvenuta in data 19.07.2018, dunque 109 giorni dopo il rilevamento dell’infrazione, datato[OSCURATO:DATA_NASCITA], in luogo dei 90 giorni di legge.

2. Deve preliminarmente darsi atto dell’improcedibilità del ricorso, notificato in data 04.04.2022.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] afferma, infatti, che la sentenza impugnata, pubblicata il 10.12.2021, è stata notificata in data 03.02.2022 (così a pag. 1 di ricorso),e tuttavia non deposita la copia del provvedimento munita di relazione di notificazione (rinvenendosi tra gli allegati al ricorso solamente copia conforme della pronuncia di secondo grado)al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenuta oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (10 dicembre 20 21 pubblicazione sentenza, 4 aprile 2022 notifica ricorso a mezzo pec ) .

La suddetta relata, inoltre, non è presente nel fascicolo di ufficio e non è stata prodotta dalla controparte.

Ric. 2022n. 9315sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC Secondo consolidato orientamento, cui si intende assicurare continuità, “La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.” (cfr. Cass., Sez.

U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188.

In senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874).

3. Il ricorso è pertanto improcedibile.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] improcedibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 800, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti Ric. 2022n. 9315sez.

S2 - ud. 08.02.2023 CC processuali per il versamento da parte del r icorrent e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9315-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliatopresso il proprio studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p ro - tempore , domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocatoMAGDA POLI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3065 - 2021 del TRIBUNALE di BRESCIA , depositata il 10.12.2021; Ric. 2022n. 9315sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08.02.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso al Giudice di Pace di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al verbale di accertamento n. 007932/B/18, notificato in data 25.07.2018, con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Brescia contestava all’opponente la circolazione sulla SPBS567 in Comune di Lonato, in data 01.04.2018, senza copertura assicurativa. 2. Nella resistenza della Provincia, il Giudice di Pace rigettava la domanda. 3. Sul gravame del Novellini, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3065/2021, confermava integralmente la pronuncia di primo grado. In particolare, il secondo giudice rilevava che l’accertamento dell’infrazione era avvenuto secondo la procedura descritta d all’art. 193 C.d.S., commi quattro ter, quattro quater e quattro quinquies, e dunque tramite l’acquisizione del numero di targa da parte di dispositivo di rilevamento, nella fattispecie, della velocità (ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis lettera f)C.d.S.) e successivo raffronto con le risultanze delle banche dati del sistema assicurativo. Il Tribunale concludeva, pertanto , per la legittimità della procedura di accertamento dell’infrazione, siccome condotta sulla base dei dati acquisiti da un dispositivo correttamente omologato per la rilevazione delle infrazioni al limite massimo di velocità, per il quale non era necessaria, contrariamente a quanto asserito dall’opponente, una specifica omologazioneanche per la rilevazione della circolazione senza copertura assicurativa. Il giudice di seconde cure confermava, altresì, il rigetto dell’eccezione di tardività della notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, ritenuto che il relativo iterprocedurale doveva ritenersi concluso non alla data di rilevamento della targa del veicolo del Ric. 2022n. 9315sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC ricorrente (01.04.2018), ma alla data di scadenza del termine concesso al Novellini per produrre il certificato di assicurazione(28.05.2018). 6. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico, articolato, motivo. 7. Resiste con controricorso la Provincia di Brescia. 8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’adunanza hannoinsistito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali di cui all’art. 31, comma III, D.L. 1/2012 e degli artt. 180 comma 8, 193 comma 4ter, 200, 201 comma I-quater e comma I-quinquies, D.Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.». 1.1. Con una prima censura, il ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe errato a ritenere che l’apparecchio “[OSCURATO:PERSONA] EVO”, tramite il quale era stata rilevata la targa del veicolo del Novellini, potesse essere utilizzatoper l’accertamento di infrazioni quali la circolazione senza copertura assicurativa, trattandosi di apparecchio che, a dire del ricorrente, non rientrerebbetra i dispositivi previsti dalle lettere e), f)e g) dell’art. 201 comma 1 bis C.d.S . 1.2. Sotto altro profilo, il ricorrente eccepisce la nullità dell’intero procedimento amministrativo, in difetto di decreto prefettizio di autorizzazioneall’uso dello strumento di rilevamento a distanza di cui l’amministrazione si eraavvalsa per l’accertamento . 1.3. Lamenta, ancora, il Novellini, che l’amministrazione avrebbe utilizzato i dati ottenuti dal controllo del passaggio dei veicoli all’esito di una rilevazione massiva e indiscriminata, finalizzata solamente a carpire i dati delle targhe, a prescindere dal l’accertamento di un’effettiva infrazione al limite massimo di velocità. Ric. 2022n. 9315sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC 1.4. La procedura esitata nella sanzione amministrativa impugnata, inoltre, sarebbe nulla, a dire del Novellini, anche perché mai autorizzata dal Garante della privacy – seppur caratterizzata dal trattamento di dati sensibili come la targa dell’automobile, correlata al nominativo del relativo intestatario, da raffrontarsi con le informazioni desumibili dalle banche dati del sistema assicurativo. 1.5. Ulteriore motivo di nullità risiederebbe nella mancata presegnalazione del dispositivo di rilevamento dell’infrazione contestata al ricorrente, ritenuto che nel caso di specie la cartellonistica presente nel tratto di strada teatro dell’accertamento preavv ertiva solamente del controlloelettronico della velocità, e non del rilevamento della circolazione senza copertura assicurativa. 1.6. Da ultimo, il Novellini reitera l’eccezione di tardività della notifica del verbale, avvenuta in data 19.07.2018, dunque 109 giorni dopo il rilevamento dell’infrazione, datato[OSCURATO:DATA_NASCITA], in luogo dei 90 giorni di legge. 2. Deve preliminarmente darsi atto dell’improcedibilità del ricorso, notificato in data 04.04.2022. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] afferma, infatti, che la sentenza impugnata, pubblicata il 10.12.2021, è stata notificata in data 03.02.2022 (così a pag. 1 di ricorso),e tuttavia non deposita la copia del provvedimento munita di relazione di notificazione (rinvenendosi tra gli allegati al ricorso solamente copia conforme della pronuncia di secondo grado)al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenuta oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (10 dicembre 20 21 pubblicazione sentenza, 4 aprile 2022 notifica ricorso a mezzo pec ) . La suddetta relata, inoltre, non è presente nel fascicolo di ufficio e non è stata prodotta dalla controparte. Ric. 2022n. 9315sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC Secondo consolidato orientamento, cui si intende assicurare continuità, “La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.” (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188. In senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874). 3. Il ricorso è pertanto improcedibile. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] improcedibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 800, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti Ric. 2022n. 9315sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC processuali per il versamento da parte del r icorrent e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,
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