CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 17228/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17562-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 474/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 474/2019 della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pubblicata il 14 ottobre 2019, articolando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] SRL; i ricorrenti espongono di essere stati convenuti in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] SRL, il quale deduceva che [OSCURATO:PERSONA] era suo debitore per la somma di euro 107.618,71 e che, con atto simulato o comunque lesivo delle sue ragioni creditorie, in data 22 maggio 2001, aveva donato alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], l'usufrutto e ai figli, Santo e Carmela, la nuda proprietà dell'appartamento sito in Taranto, via Solito 83, comprendente una cantinola ed un box seminterrato. L'attore chiedeva perciò che l'atto in questione fosse dichiarato nullo o, in subordine, inefficace ex art. 2901 c.c.; i convenuti eccepivano: i) che la Curatela del Fallimento non era creditrice di alcuna somma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; ii) che quest'ultimo non aveva mai inteso sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi né aveva posto in essere atti fraudolenti in danno dei creditori; iii) che [OSCURATO:PERSONA], malgrado la sua posizione di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] lo rendesse esente da ogni conseguenza sul suo patrimonio, aveva, qualche mese prima della sentenza di fallimento, costituito ipoteca volontaria sull'intero suo patrimonio immobiliare e che quando i suoi beni erano stati attinti da procedura esecutiva, ne aveva alienato gran parte e pagato a Monte dei Paschi la somma di lire 400.000.000; iv) che Ric. 2020 n. 17562 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- mancava la prova dell'eventus damni, giacché il debitore principale era proprietario di un altro immobile a Taranto, già pignorato dalla Curatela fallimentare, di valore largamente satisfattivo delle ragioni di credito del [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2424/2005, accoglieva la domanda attorea, ritenendo sufficiente ad agire ex art. 2901 c.c. la ricorrenza di una ragione di credito, sostenendo che la donazione aveva reso più incerto e difficile il soddisfacimento del credito, che il donante non poteva ignorare la valenza lesiva della donazione, dato che essa diminuiva la consistenza del suo patrimonio, che non era necessaria la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in capo ai donatari; gli odierni ricorrenti impugnavano la predetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce, ritenendola erronea per avere ignorato che il debitore principale era proprietario di un altro immobile di valore sufficiente (euro 150.000,00) a soddisfare le ragioni del creditore (euro 107.618,71), e già attinto da procedura esecutiva su istanza del medesimo, per aver ritenuto dimostrabile tramite presunzioni la ricorrenza del consilium fraudis, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito; la Corte d'Appello, con la decisione qui impugnata, ha rigettato l'appello proposto dagli odierni ricorrenti, sostenendo che la circostanza che il donante disponesse di altra proprietà, peraltro già attinta da esecuzione, non escludesse l'eventus damni che ricorre anche quando l'atto dispositivo comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito, che il debitore avesse consapevolezza, oltre che dell'esistenza di una ragione di credito, che la proprietà di un Ric. 2020 n. 17562 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -3- altro bene non poteva garantire la concretizzazione del suo valore di mercato; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere omesso di esaminare che gli odierni ricorrenti avevano prodotto copia della relazione di stima effettuata in sede esecutiva del bene immobile oggetto di esecuzione immobiliare ignorata sia dal giudice di primo grado sia dal giudice d'Appello; il motivo è inammissibile per plurime ragioni; risulta assorbente il fatto che la Corte territoriale non ha affatto omesso di prendere in considerazione il valore dell'altro immobile, diverso da quello donato, rimasto nella proprietà del donante, ma ha ritenuto che la presenza di detto bene nel patrimonio del donante non valesse ad escludere la configurabilità dell'eventus damni, atteso che tale presupposto dell'azione revocatoria ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale, ma anche quando comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Ha aggiunto: «nella specie, non sussiste certezza in ordine alla idoneità del residuo suo patrimonio immobiliare al pieno soddisfacente del credito del fallimento, In buona sostanza, la riduzione patrimoniale, conseguente alla donazione, ha naturalmente reso più difficoltoso tale soddisfacimento»; Ric. 2020 n. 17562 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -4- tale statuizione risulta pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale/con un indirizzo che non presta il fianco a dubbi, conferma che l'eventus damni ricorre, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione pauliana, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così, di recente, Cass. 9/11/2021, n.32835); la statuizione impugnata resiste alla censura dei ricorrenti: censura, peraltro, non correttamene formulata perché è stata erroneamente ricondotta alla violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; 2) con il secondo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione al requisito della scientia damni, per non avere ritenuto dimostrata l'inconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] che l'atto donativo avrebbe compromesso le ragioni creditorie, nonostante conoscesse l'entità del credito ancora sub iudice, conoscesse il valore dell'altro immobile di cui era proprietario e avesse tenuto un atteggiamento collaborativo nei confronti del ceto creditorio; il motivo, che sembra muovere da una premessa che non trova riscontro nella sentenza impugnata/e cioè che essa abbia hn& precluso agli odierni ricorrenti di provare per presunzioni il difetto della scientia damni, si sostanzia in una richiesta di Ric. 2020 n. 17562 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -5- diversa valutazione dei fatti di causa che si colloca decisamente all'esterno del perimetro del sindacato di legittimità, perché incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali; l'accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi - evidentemente non graditi - al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito; 3) ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 4) le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna IL partt ricorrent*al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se Ric. 2020 n. 17562 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -6- dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio d