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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07808/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.[OSCURATO:PERSONA] CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 4/07/2022, che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 4, cod. pen.

Al riguardo, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria in forza della quale si è affermata la partecipazione del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso (organico della famiglia di Ramacca, facente parte di [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Catania).

In particolare, premesso che il ricorrente, a differenza dei correi, non annovera alcun precedente coinvolgimento e/o condanna per delitto associativo e che non risultava neppure essere stato direttamente intercettato, si censura la valenza indiziante che il Tribunale del riesame ha attribuito ai contenuti richiamati da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle conversazioni intercettate del Vasta (laddove questi, secondo il Tribunale, lamentava di essere stato minacciato dal ricorrente della privazione dell'autovettura, facendolo presente ad [OSCURATO:PERSONA], indicato quale reggente del gruppo di Ramacca), a cui il Fatuzzo non prende parte, prive dei necessari elementi fattuali di supporto e in relazione alle quali è possibile una spiegazione alternativa di quella propugnata dal giudice del merito.

Analoga carenza indiziante era ravvisabile riguardo al propalato del collaboratore di giustizia Scavone, non essendosi tenuto conto dell'impossibilità obiettiva del ricorrente di incontralo, essendo all'epoca sottoposto a misure cautelari (obbligo di dimora, di firma e divieto di allontanamento in un ampio arco temporale) che non aveva mai violato.

Infine, si evidenzia come lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa redditizia si poneva logicamente in antitesi con la necessità di partecipare al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Le censure mosse dal ricorrente alla gravità indiziaria risultano generiche, in quanto non si confrontano con tutti gli elementi addotti dal Tribunale del riesame a fondamento della conferma della misura cautelare applicata dal Giudice per le indagini preliminari (vedi pagg. 12-16 e 11-12 ove sono anche fatti propri i rilievi del pubblico ministero rispetto agli argomenti sollevati dalla difesa).

A fronte, infatti, di una dettagliata ricostruzione degli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali — intervenute tra soggetti qualificati e riferite espressamente all'indagato - da cui sono stati ricavati elementi dimostrativi dell'affiliazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di Ramacca, le doglianze finiscono per appuntarsi soltanto su alcune delle conversazioni intercettate, prospettando una ricostruzione alternativa die colloqui e delle relative vicende narrate che non solo assume valenza di merito, ma che risulta essere stata smentita dall'ordinanza impugnata in forza di una lettura complessiva del compendio intercettivo e degli altri elementi di conferma che sono stati tratti dalla chiamata in correità del collaboratore Scavone e dalla partecipazione del ricorrente ad un summit mafioso, per come comprovato anche dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria.

In tema di ricorso per cassazione sono, infatti, inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, sentenza n. 23308 del 18/11/2014, Savasta ed altri, Rv. 263601 - 01; Sez. 2, n. 12885 del 10/02/2022, Mottin, non mass.).

Peraltro, con riguardo alla valenza del contenuto delle intercettazioni censurate, in cui i riferimenti al ricorrente risultano effettuati da soggetti qualificati nell'ambito di contesti fattuali caratterizzati da spontaneità - va ribadito che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01).

Quanto, poi, alla censura mossa in punto di attendibilità del propalato del collaboratore di giustizia, si è evidenziato come il regime cautelare applicato all'epoca al ricorrente non gli precludesse affatto la facoltà di circolazione e, dunque, la possibilità di incontrarlo.

Del resto, una tale conclusione non risulta affatto distonica rispetto all'applicazione di obblighi la cui osservanza non solo è rimessa alla volontà di chi vi è sottoposto, ma che nella loro concreta applicazione non rendevano oggettivamente impossibile l'incontro alla luce della situazione di fatto in cui si trovavano entrambi i soggetti.

Infine, riguardo alla valenza a discarico che assumerebbe secondo la difesa lo svolgimento di attività lavorativa redditizia, a prescindere dal fatto che le scelte criminali attengono al movente e non alla sussistenza del reato, l'ordinanza impugnata ha ben evidenziato come sia lo stesso curriculum criminale del ricorrente a smentire la dedotta "interferenza", annoverando questi già una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti e un recente arresto per • detenzione di un ingente quantitativo di marijuana.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

3. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.[OSCURATO:PERSONA] CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 4/07/2022, che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 4, cod. pen. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria in forza della quale si è affermata la partecipazione del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso (organico della famiglia di Ramacca, facente parte di [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Catania). In particolare, premesso che il ricorrente, a differenza dei correi, non annovera alcun precedente coinvolgimento e/o condanna per delitto associativo e che non risultava neppure essere stato direttamente intercettato, si censura la valenza indiziante che il Tribunale del riesame ha attribuito ai contenuti richiamati da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle conversazioni intercettate del Vasta (laddove questi, secondo il Tribunale, lamentava di essere stato minacciato dal ricorrente della privazione dell'autovettura, facendolo presente ad [OSCURATO:PERSONA], indicato quale reggente del gruppo di Ramacca), a cui il Fatuzzo non prende parte, prive dei necessari elementi fattuali di supporto e in relazione alle quali è possibile una spiegazione alternativa di quella propugnata dal giudice del merito. Analoga carenza indiziante era ravvisabile riguardo al propalato del collaboratore di giustizia Scavone, non essendosi tenuto conto dell'impossibilità obiettiva del ricorrente di incontralo, essendo all'epoca sottoposto a misure cautelari (obbligo di dimora, di firma e divieto di allontanamento in un ampio arco temporale) che non aveva mai violato. Infine, si evidenzia come lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa redditizia si poneva logicamente in antitesi con la necessità di partecipare al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Le censure mosse dal ricorrente alla gravità indiziaria risultano generiche, in quanto non si confrontano con tutti gli elementi addotti dal Tribunale del riesame a fondamento della conferma della misura cautelare applicata dal Giudice per le indagini preliminari (vedi pagg. 12-16 e 11-12 ove sono anche fatti propri i rilievi del pubblico ministero rispetto agli argomenti sollevati dalla difesa). A fronte, infatti, di una dettagliata ricostruzione degli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali — intervenute tra soggetti qualificati e riferite espressamente all'indagato - da cui sono stati ricavati elementi dimostrativi dell'affiliazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di Ramacca, le doglianze finiscono per appuntarsi soltanto su alcune delle conversazioni intercettate, prospettando una ricostruzione alternativa die colloqui e delle relative vicende narrate che non solo assume valenza di merito, ma che risulta essere stata smentita dall'ordinanza impugnata in forza di una lettura complessiva del compendio intercettivo e degli altri elementi di conferma che sono stati tratti dalla chiamata in correità del collaboratore Scavone e dalla partecipazione del ricorrente ad un summit mafioso, per come comprovato anche dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria. In tema di ricorso per cassazione sono, infatti, inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, sentenza n. 23308 del 18/11/2014, Savasta ed altri, Rv. 263601 - 01; Sez. 2, n. 12885 del 10/02/2022, Mottin, non mass.). Peraltro, con riguardo alla valenza del contenuto delle intercettazioni censurate, in cui i riferimenti al ricorrente risultano effettuati da soggetti qualificati nell'ambito di contesti fattuali caratterizzati da spontaneità - va ribadito che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01). Quanto, poi, alla censura mossa in punto di attendibilità del propalato del collaboratore di giustizia, si è evidenziato come il regime cautelare applicato all'epoca al ricorrente non gli precludesse affatto la facoltà di circolazione e, dunque, la possibilità di incontrarlo. Del resto, una tale conclusione non risulta affatto distonica rispetto all'applicazione di obblighi la cui osservanza non solo è rimessa alla volontà di chi vi è sottoposto, ma che nella loro concreta applicazione non rendevano oggettivamente impossibile l'incontro alla luce della situazione di fatto in cui si trovavano entrambi i soggetti. Infine, riguardo alla valenza a discarico che assumerebbe secondo la difesa lo svolgimento di attività lavorativa redditizia, a prescindere dal fatto che le scelte criminali attengono al movente e non alla sussistenza del reato, l'ordinanza impugnata ha ben evidenziato come sia lo stesso curriculum criminale del ricorrente a smentire la dedotta "interferenza", annoverando questi già una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti e un recente arresto per • detenzione di un ingente quantitativo di marijuana. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. 3. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art
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